TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2019-02-26, n. 201900160

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2019-02-26, n. 201900160
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201900160
Data del deposito : 26 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/02/2019

N. 00160/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00366/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 366 del 2015, proposto da
G G G, rappresentato e difeso dagli avvocati G C, G C, S P, G P, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui Uffici in Cagliari è per legge domiciliato;

per l'annullamento

- della determinazione n. 99/1-5 di protocollo 2014, del 6 febbraio 2015 (notificato il 17 febbraio 2015), con la quale il comandante della sezione impiego, dell'ufficio personale-SM, del comando legione Carabinieri Sardegna ha disposto il <<Non accoglimento della domanda>>
di prolungamento della ferma proposta dal ricorrente ai sensi dell'art. 950 del Codice dell'ordinamento militare;

- di tutti gli atti presupposto, connessi o conseguenti a detto provvedimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2019 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Col ricorso in esame la parte ricorrente avanza le richieste indicate in epigrafe, rappresentando quanto segue.

Il ricorrente è un maresciallo dell’Arma dei Carabinieri, in ferma volontaria, effettivo alla stazione carabinieri di Ozieri (CA).

Al termine del 2014, il ricorrente sarebbe dovuto transitare in servizio permanente effettivo.

Tuttavia, essendo imputato per il reato di calunnia, il ricorrente ha chiesto all’Amministrazione di prolungare la propria ferma, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 950 del codice dell’ordinamento militare.

Frattanto, il ricorrente è stato prosciolto dall’accusa, con sentenza di non luogo a procedere.

Non essendo detta sentenza ancora passata in giudicato, il ricorrente mantiene tuttora lo status di imputato.

Essendo stato adottato il provvedimento indicato in epigrafe (determinazione n. 99/1-5 di protocollo 2014, del 6 febbraio 2015 di <<Non accoglimento della domanda>>
di prolungamento della ferma proposta dal ricorrente ai sensi dell'art. 950 del Codice dell'ordinamento militare), il ricorrente ha proposto il ricorso in esame, col quale si chiede l'annullamento della determinazione n. 99/1-5 di protocollo 2014, del 6 febbraio 2015 (notificato il 17 febbraio 2015), con la quale il comandante della sezione impiego, dell'ufficio personale-SM, del comando legione Carabinieri Sardegna ha disposto il <<Non accoglimento della domanda>>
di prolungamento della ferma proposta dal ricorrente ai sensi dell'art. 950 del Codice dell'ordinamento militare;
di tutti gli atti presupposto, connessi o conseguenti a detto provvedimento.

A tal fine, la parte ricorrente avanza articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili e conclude per l'accoglimento del ricorso.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.

Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.

Alla pubblica udienza del 16 gennaio 2019, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso risulta improcedibile per carenza di interesse alla decisione, considerato che, successivamente all’adozione del provvedimento impugnato col ricorso in esame di non accoglimento della domanda di prolungamento della ferma, è stato adottato il provvedimento prot. n. 355610/M 1-6 del 16 aprile 2015 (prodotto in giudizio dall’Amministrazione) di collocamento in congedo dell’odierno ricorrente per “non ammissione in servizio permanente” con decorrenza dal 25 ottobre 2014, provvedimento che non risulta essere stato impugnato dal ricorrente, per cui il medesimo non può ritenersi avere ancora un interesse giuridicamente rilevante all’annullamento della domanda di prolungamento della ferma, risultando essere stato collocato in congedo.

Deve rilevarsi che, anche a prescindere dal rilevato profilo di improcedibilità, il ricorso in esame sarebbe risultato comunque infondato, non potendo essere condiviso l’assunto del ricorrente secondo cui, nel caso in cui il militare non possa essere ammesso al servizio permanente effettivo, per una delle ragioni indicate nell’articolo 950 del codice dell’ordinamento militare, l’Amministrazione sarebbe vincolata a accogliere l’istanza di prolungamento della ferma volontaria, dovendosi invece ritenere che anche quest’ultima ipotesi non sia vincolata ma rimessa alle valutazioni dell’Amministrazione, che può non accogliere tale istanza di prolungamento della ferma volontaria, qualora sussistano adeguate motivazioni, come appunto nel caso di specie, in considerazione dei precedenti disciplinari del ricorrente, del rendimento insufficiente e degli ulteriori rilievi di cui agli atti del giudizio (rapporti dell’Amministrazione in ordine al caso in esame).

Per le suesposte considerazioni, disattese le contrarie argomentazioni della parte ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

In considerazione della particolarità della vicenda controversa, sussistono motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

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