TAR Roma, sez. III, sentenza 2016-12-12, n. 201612303

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2016-12-12, n. 201612303
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201612303
Data del deposito : 12 dicembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/12/2016

N. 12303/2016 REG.PROV.COLL.

N. 12153/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12153 del 2014, proposto da:


TELIT

Communications Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati G D G C.F. DGRGFR51E30D799E, F G C.F. GSSFNC75A05E648U, A L C.F. LCNLRD60B22D205N, con domicilio eletto presso lo Studio Professionale Ass. Baker &
Mckenzie in Roma, viale di Villa Massimo, 57;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di Cagliari, Consiglio Nazionale delle Ricerche, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, presso la sede della quale sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Soc Imet Spa, Soc Teleco Spa non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto in data 11 ottobre 2013 con cui è stato approvato il progetto esecutivo area extra-convergenza Clean Mooring Network - Clean Moon, ammettendolo al finanziamento di cui al decreto direttoriale 84/ric del 2 marzo 2012.

- di tutti gli atti connessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,dell’Università degli Studi di Cagliari e del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2016 il Cons. D D e uditi, ai preliminari, l'Avv. F. Goisis per la società ricorrente e l'Avvocato dello Stato A. Urbani Neri per la parte resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente - Telit Communications spa - ha partecipato alla procedura indetta dal Ministero resistente con D.D. 2 marzo 2012, denominata “ Smart Cities e Innovation ”, avente ad oggetto la realizzazione di progetti per lo sviluppo di alcuni territori compresi all’interno della c.d. “Area non convergenza” (comprendente le Regioni Sardegna, Basilicata ed Abruzzo).

Con decreti direttoriali del 30 maggio e del 12 dicembre 2012, il progetto (denominato “Modem M2M”) presentato dal gruppo guidato dalla società ricorrente è stato approvato e, di conseguenza, ammesso al relativo finanziamento, unitamente ad altri tre progetti (uno nella Regione Sardegna, denominato “Cagliari 2020” ed altri due relativi alle Regioni Abruzzo e Basilicata).

Successivamente, con il D.D. n. 1852 dell’11 ottobre 2013 impugnato in questa sede, è stato approvato il progetto “Clean Moon” presentato da un gruppo di soggetti guidato dalle società IMET e Teleco (e composto dall’Università di Cagliari, dal CNR e, inizialmente, da Sardinia Yacht Services).

Avverso tale atto, ed ogni altro ad esso connesso, ha proposto impugnativa la società ricorrente chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, per i seguenti motivi:

-inammissibilità del progetto esecutivo “Clean Moon” per violazione del termine perentorio e dei principi generali in tema di proroga dei termini perentori;
eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria.

Il progetto “Clean Moon” non avrebbe dovuto essere approvato dal Ministero resistente in quanto è stato presentato quando erano ampiamente scaduti i termini perentori previsti dal bando di selezione, già prorogati al 31 luglio 2012;
ed invero, il progetto di che trattasi è stato presentato in data 10 dicembre 2012, in seguito alla concessione di una proroga richiesta il 13 novembre 2012 dai soggetti promotori (ovvero le società IMET e Teleco, l’Università di Cagliari, CNR e Sardinia Yacht Services).

Ciò si pone in violazione del principio di par condicio che deve guidare una pubblica selezione come quella indetta dal Ministero resistente il quale, autorizzando una proroga nella presentazione del progetto, ha attribuito, senza valide ragioni, un indebito vantaggio alle società controinteressate;

-inammissibilità del progetto esecutivo “Clean Moon” per violazione del principio della par condicio tra i richiedenti sub specie di deroga individualmente concessa al rispetto del termine perentorio per la presentazione del progetto esecutivo e dei relativi allegati diretti a dimostrare i requisiti di finanziabilità.

Il rispetto del principio di par condicio nell’ambito delle selezioni pubbliche impone il rispetto rigoroso dei termini perentori di presentazione delle domande nonché il divieto di regolarizzazione postuma della documentazione necessaria per la dimostrazione dei presupposti per la finanziabilità dei progetti;
ciò vale, a maggior ragione, nel caso delle selezioni aventi ad oggetto l’ammissione a finanziamenti pubblici da parte delle imprese.

Ciò costituisce un evidente motivo di illegittimità posto che il progetto “Clean Moon” è stato presentato presso il Ministero resistente nel mese di dicembre 2012 quanto il termine ultimo di presentazione era scaduto il 31 luglio 2012;

-violazione dell’art. 30 del decreto legge n. 5 del 2012;
eccesso di potere per assenza di presupposti, carenza di istruttoria e di motivazione per illogicità;
violazione dell’art. 7, par.

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