TAR Palermo, sez. II, decreto presidenziale 2023-10-17, n. 202300853
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Pubblicato il 17/10/2023
N. 00853/2023 REG.PROV.PRES.
N. 00350/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 350 del 2019, proposto da R G A, rappresentato e difeso dagli avvocati G S e F R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Università degli Studi di Palermo, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati L V e F P D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di Pupillo Tiziana, non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
- del bando di concorso emanato con decreto dell'Università degli Studi di Palermo n. 2180/2018 per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale da destinare al Centro Orientamento e Tutorato a tempo pieno e indeterminato;
- del decreto n. 101.236/2018 dell'Università degli Studi di Palermo, di approvazione degli atti del concorso e conseguente graduatoria finale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte intimata;
Visti gli artt. 35 e 85 c.p.a.;
Vista l’o.p.i. n. 766/2023, con la quale è stato chiesto alla parte ricorrente di dichiarare la permanenza dell’interesse, in relazione al ricorso in epigrafe, specificando che il mancato riscontro alla richiesta formulata sarebbe stato valutato quale indice di sopravvenuta carenza d’interesse;
Considerato che parte ricorrente non ha fornito alcun riscontro a detta ordinanza, nei tempi indicati, e che tale circostanza porta a ritenere che è sopravvenuta la carenza d’interesse alla decisione del ricorso (cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 21/10/2021, n. 7063);
Ritenuto in conclusione che il ricorso va dichiarato improcedibile;
Ritenuto che le spese possano eccezionalmente compensarsi tra le parti costituite in ragione dell’esito in rito del ricorso, nulla dovendosi dichiarare nei confronti delle parti non costituite.