TAR Salerno, sez. II, sentenza 2022-10-28, n. 202202880

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2022-10-28, n. 202202880
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202202880
Data del deposito : 28 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/10/2022

N. 02880/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01209/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1209 del 2016, proposto da
Plp Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato E T, elettivamente domiciliata in Salerno presso lo Studio Legale Fiorillo, alla P.zza Casalbore n. 25;

contro

Comune di Avellino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G B, B M e G S D M, con domicilio eletto in Salerno presso lo studio dell’avvocato A D V, alla Via Marietta Gaudiosi n. 6;

per l’annullamento

del provvedimento del 4 aprile 2016 prot. n. 75354/22092 del Comune di Avellino di diniego della richiesta di permesso di costruzione di canna fumaria in sanatoria.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Avellino;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 14 ottobre 2022 la dott.ssa Laura Zoppo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il presente ricorso, depositato in data 29 giugno 2016, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento del 4 aprile 2016 prot. n. 75354/22092 del Comune di Avellino di diniego della richiesta di permesso di costruzione di canna fumaria in sanatoria.

Deduceva in fatto la ricorrente:

- di essere proprietaria di un locale commerciale sito in Avellino al Corso Vittorio Emanuele nn. 217-219-221-223, catastalmente identificato al foglio 37, p.lla 698, sub 12, a servizio del quale era presente sin dall’acquisto una canna fumaria in acciaio ancorata ad una facciata interna, non assentita, la quale partiva dal piano terra e raggiungeva il colmo del fabbricato, superandolo di un metro;

- che il Comune di Avellino, con ordinanza prot. n. 51368/52143 del 29 settembre 2015, aveva ordinato la rimozione del manufatto abusivo;

- che la ricorrente, con domanda del 28 dicembre 2015, prot. n. 75354/Sipem 21946, successivamente integrata, aveva chiesto la sanatoria ex art. 37 D.P.R. n. 380/2001, prevedendo di ancorare la canna fumaria al fabbricato adiacente “Codominio Silvestri” e allegando autorizzazione del suddetto condominio, nonché successiva scrittura privata;

- che il Comune di Avellino, con provvedimento prot. n. 75354/17703 del 14 marzo 2016, aveva comunicato gli elementi ostativi al rilascio del p.d.c. in sanatoria, consistenti nella carenza del parere favorevole dell’ASL, nella mancanza del parere favorevole dei due condomini interessati e nella necessità di realizzare la canna fumaria nel rispetto dell’art. 46 del RUEC;

- di aver presentato osservazioni in data 21 marzo 2016 con nota prot. n. 19729 del 22 marzo 2016;

- che in data 4 aprile 2016 il Comune emetteva il provvedimento finale negativo, in questa sede gravato.

A fondamento del ricorso venivano articolati i seguenti motivi:

1. Violazione dell’art. 20 comma 5 bis del DPR 380/2001 e degli artt. 14 e ss. L. 241/1990. Mancata convocazione da parte del Comune della Conferenza di Servizi :

Si eccepiva che il Comune avrebbe avuto l’onere, dopo aver provveduto a richiedere in data 27 gennaio 2016 (prot. n. 75354/6193) il parere all’ASL e non avendo ottenuto riscontro, di indire una conferenza di servizi volta all’acquisizione dell’atto consultivo, ai sensi dell’art. 20, comma 5 bis, D.P.R. n. 380/2001;

2. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, travisamento dei fatti. Manifesta illogicità, irrazionalità e contraddittorietà. Violazione ed errata interpretazione ed applicazione dell’art. 1102 del codice civile :

Si deduceva che il Condominio Silvestri aveva autorizzato l’installazione della canna fumaria e che l’assenso del condominio di cui fa parte l’immobile di proprietà non era necessario, in considerazione sia del fatto che non sarebbe stata realizzata alcuna alterazione dell’armonia del prospetto dell’edificio, sia del fatto che, ai sensi dell’art. 1102 c.c., il singolo condomino ha la facoltà di eseguire le opere pertinenti alla propria unità immobiliare, pur se incidenti su parti comuni dell’edificio, restando i rapporti privatistici tra condomini al di fuori dell’oggetto dell’istruttoria amministrativa;

3. Violazione di legge (art. 34 DPR 380/2001 in relazione all’art. 3 Legge n. 241/1990 – Eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto e di motivazione) :

Si eccepiva che il Comune aveva omesso sia di specificare in quali aspetti l’intervento si presentasse contrastante con le prescrizioni dell’art. 46 del RUEC sia di considerare le osservazioni sul punto della ricorrente.

Si costituiva in giudizio il Comune resistente deducendo che gli altri condomini avevano fatto pervenire in data 19 gennaio 2016 una contestazione in ordine alla realizzazione della canna fumaria, sostenendo l’abusività dell’opera e l’assenza del nulla osta condominiale, e successivamente, in data 4 marzo 2016, un sollecito circa l’adozione degli atti di riduzione in pristino dell’abuso, atteso il formarsi del silenzio rifiuto ex art. 36, comma 3, D.P.R. n. 380/2001.

Eccepiva il Comune che il procedimento di competenza dell’ASL poteva non essersi attivato per inadempienza della stessa ricorrente (per mancato versamento dell’importo dovuto per i diritti);
che il nulla osta del Condominio Silvestri era inidoneo, non essendo stato espresso sotto forma di delibera assembleare all’unanimità;
che gli altri condomini dello stabile avevano formalizzato l’opposizione al rilascio della sanatoria;
che il tecnico progettista non aveva prodotto alcuna integrazione progettuale con riguardo al rispetto dell’art. 46 del RUEC né sottoscritto la dichiarazione ex art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 sulla conformità dell’intervento rispetto agli strumenti urbanistici vigenti.

Con ordinanza n. 551/2016 questo Tribunale respingeva l’istanza cautelare formulata dalla ricorrente ritenendo che “ il ricorso, alla luce delle controdeduzioni espresse dall’Amministrazione Comunale di Avellino, non pare favorevolmente valutabile ai fini cautelari, emergendo dagli atti una ragione ostativa sostanziale al rilascio del p. di c. in sanatoria relativo alla domanda di costruzione di una canna fumaria ”.

Con memoria difensiva depositata il 9 settembre 2022 il Comune ha insistito nelle difese.

All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 14 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va respinto.

Il gravato provvedimento di diniego di sanatoria si fonda su diverse motivazioni, tra cui la carenza del “ parere favorevole alla realizzazione della canna fumaria del condominio dove è inserita l’unità immobiliare in oggetto e del “Condominio Silvestri” in adiacenza al quale verrà posizionata ”.

Ad avviso del Collegio, quest’ultima motivazione è corretta, al che consegue che il Tribunale può prescindere dall’approfondimento delle ulteriori questioni sollevate in ricorso in relazione agli altri punti controversi tra le parti, in applicazione del generale principio di resistenza, per cui - se un provvedimento è fondato su più motivazioni - la validità anche di una sola delle argomentazioni poste autonomamente a base del provvedimento stesso è sufficiente, di per sé, a sorreggerne il contenuto.

Sulla questione della necessità o meno di acquisire l’assenso del condominio, nel caso in cui un condomino chieda un titolo edilizio per realizzare opere sulle parti comuni di un edificio, sono state espresse in giurisprudenza opinioni diverse.

In generale si è infatti sostenuto che nessun assenso deve essere richiesto dal Comune, posto che il condomino possiede una propria legittimazione a richiedere il titolo, e che lo stesso viene, in ogni caso, rilasciato “con salvezza dei diritti dei terzi”.

Si è altresì affermato che i problemi dell’uso delle parti comuni di un edificio costituiscono questione squisitamente civilistica, di cui il Comune non ha ragione di interessarsi.

Tale giurisprudenza ha però evidenziato che la regola soffre talora di eccezioni, dovute alle peculiarità con cui le singole fattispecie si presentano.

Si veda, in particolare, la sentenza del Consiglio di Stato n. 437/2009, ove si è stabilito che, quando un condomino abbia realizzato (come nel presente caso) un abuso su aree comuni “ l’Amministrazione debba chiedere all’istante, in applicazione delle norme generali in tema di rilascio della concessione edilizia, di provare di avere la disponibilità piena dell’area interessata all’abuso e, quindi, di provare, quanto meno per fatti concludenti ma comunque in modo positivo, l’assenso degli altri comproprietari ”.

Le suesposte argomentazioni, che il Collegio condivide, hanno ancora maggior rilievo nel caso di specie, considerato che vi è stata in sede procedimentale un’espressa opposizione da parte di terzi condomini e dello stesso condominio.

Pertanto, se è vero che la giurisprudenza amministrativa è orientata nel senso di ammettere la possibilità del singolo condomino di installare una canna fumaria lungo un muro condominiale anche senza l’assenso del condominio, tuttavia ciò è possibile solo ove l’intervento non impedisca agli altri condomini l’uso del muro comune e non ne alteri la normale destinazione.

In queste condizioni - presenza di esplicito e motivato dissenso del condominio - legittimamente, ad avviso del Collegio, il Comune ha negato la richiesta sanatoria delle opere abusivamente realizzate.

Invero, nel caso di specie l’amministrazione ha accertato che la società istante non era pienamente legittimata alla sanatoria dell’opera edilizia, risultando il difetto di legittimazione dal mancato accordo (ed anzi dalla espressa opposizione) degli altri condomini e dall’inidoneità a questi fini della scrittura privata stipulata con il Condominio Silvestri.

Per tali ragioni, il ricorso va respinto.

La peculiarità delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

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