TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-03-01, n. 202300663
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Testo completo
Pubblicato il 01/03/2023
N. 00663/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00505/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 505 del 2021, proposto da
Istituto Psico-Pedagogico Lucia Mangano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati S P e M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M M in Catania, viale Libertà 147;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
- del decreto ingiuntivo del Tribunale di Catania n. 3991/2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, l’Istituto ricorrente ha chiesto l’esecuzione del D.I. n. 3991/2019 reso dal Tribunale di Catania recante condanna dell’A.S.P. di Reggio Calabria al pagamento della somma di € 111.847,70 oltre le spese del procedimento monitorio.
Con ordinanze n. 2341/2021 e n. 776/2022, la Sezione ha disposto la sospensione del giudizio sino alla definizione delle questioni di legittimità costituzionale rispettivamente:
- dell’art. 117, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 (come modificato, quanto al termine finale, dall’art. 3, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2020, n. 183, convertito in legge 26 febbraio 2021, n. 21) sollevata dal T.A.R. Calabria - Reggio Calabria con ordinanza n. 229 del 31 marzo 2021 e definita dalla sentenza n. 236 del 7 dicembre 2021 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma sopra citata nella parte in cui aveva previsto l'ulteriore estensione temporale del “blocco” generalizzato delle procedure esecutive dal 31.12.2020 sino al fino al 31.12.2021;
- dell’art. 16-septies del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 come introdotto dalla legge di conversione n. 215/2021 (che aveva previsto, con esclusivo riferimento alla Regione Calabria, una nuova fattispecie di ‘blocco’ delle azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario sino al 31 dicembre 2025) definita con la sentenza della Corte Costituzionale n. 228 dell’11 novembre 2022.
Venuta meno la causa di sospensione del giudizio, parte ricorrente ha chiesto la fissazione dell’udienza per la trattazione del ricorso.
Alla camera di consiglio del 25 gennaio 2023, parte ricorrente - pur prendendo atto dell’ulteriore causa di sospensione introdotta dall’art. 2,