TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-01-20, n. 202301105
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Testo completo
Pubblicato il 20/01/2023
N. 01105/2023 REG.PROV.COLL.
N. 14184/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14184 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza numero -OMISSIS- del 05.11.2017
e per la condanna all’adozione di un provvedimento espresso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Prefettura di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2023 il dott. G V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato:
- che con ricorso notificato in data 28.10.22 e depositato il 24.11.2022, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza di cittadinanza italiana per matrimonio presentata ex art. 5 della legge n. 91/1992 in data 05.11.2017;
- che con l’odierno gravame ha dedotto la violazione dell’obbligo di provvedere entro il termine di conclusione del procedimento a norma dell’art. 2 della legge n. 241/1990;
- che l’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito;
- che alla camera di consiglio del 17 gennaio 2023 il ricorso è passato in decisione;
Considerato:
- che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito;
- che, infatti, la norma processuale che disciplina il rito speciale sul silenzio non pone la giurisdizione del giudice amministrativo, ma la presuppone: il consolidato orientamento giurisprudenziale ha invero evidenziato, a più riprese, che con la procedura ex artt. 31 e 117 c.p.a. sono tutelabili unicamente controversie relative alla mancata adozione di un provvedimento espresso richiesto dall'ordinamento per la regolazione di interessi che rientrino in una materia devoluta alla giurisdizione del plesso amministrativo;ne discende, quale corollario, che il rimedio contro il silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza del privato non è esperibile nel caso in cui il giudice amministrativo, in ordine al rapporto sostanziale, sia privo di giurisdizione, mancando sia la natura di provvedimento amministrativo autoritativo dell'atto, sia la posizione sostanziale d'interesse legittimo da parte del ricorrente (cfr., ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 11/05/2021, n.3696);
- che, in particolare, le controversie relative al diniego della cittadinanza per matrimonio ex art. 5 della legge n. 91/1992, quale quella in esame, rientrano tra quelle attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario, alla luce delle ragioni già enunciate anche dalla recente sentenza di questa Sezione, 9 giugno 2022, n. 7514, nella quale si è avuto modo di ribadire che « La giurisprudenza in materia s’è ormai consolidata nel senso che le controversie relative al diniego della cittadinanza per matrimonio rientrano tra quelle attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario. È stato infatti ripetutamente ribadito che “rispetto alla pretesa acquisizione della cittadinanza per matrimonio, il coniuge del cittadino italiano sia titolare di un vero e proprio diritto soggettivo che affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell'esercizio, da parte della p.a., del potere discrezionale di valutare l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto;dunque, relativamente all'acquisto della cittadinanza italiana, l'unica causa preclusiva demandata alla valutazione discrezionale della competente amministrazione è quella di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), l. 5 febbraio 1992 n. 91, ossia i comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. Soltanto in tale evenienza, la situazione di diritto soggettivo risulta affievolita ad interesse legittimo, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice amministrativo. In tutti gli altri casi, la vertenza va riassunta dinanzi al giudice civile” (Cons. Stato, sez. III, 22 luglio 2020 n. 4677;Cons. Stato, sez. III, n. 2768 del 29 aprile 2019;T.A.R. Lazio, sez. I ter, n. 123/2019;n. 1994/2019;n. 8153/2019;n. 10986/2021;confermando l’orientamento risalente, vedi già T.A.R. Lazio, sez. II quater, n. 1419/2011). È stato così superato quell’orientamento che riteneva rientrare nella giurisdizione del giudice amministrativo anche la cognizione delle controversie relative al diniego della cittadinanza per precedenti penali, che risulta, ormai minoritario (vedi, di recente, Cons. Stato, sez, I, 8.7.2020 parere su affare 696/2020). La Corte di Cassazione ha altresì di recente precisato che nessun dubbio, al riguardo, è prospettabile con riferimento del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 3, co 2, conv. In L. 13 aprile 2017, n. 46, chiarendo che tale disposizione, nell'attribuire alle sezioni specializzate in materia di immigrazione la competenza in ordine alle controversie sull'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, si limita a fissare regole relative alla “competenza per materia”, quindi concerne unicamente il riparto delle competenze all’interno della giurisdizione ordinaria, e non può essere considerata una norma sulla giurisdizione (Cass. civile sez. un., 21/10/2021, n.29297)»;
Ritenuto in conclusione:
- che, secondo l'ordinario criterio di riparto, la domanda esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta con le modalità e nei termini di cui all'art. 11 c.p.a.;
- che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.