TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 2021-05-13, n. 202105705

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 2021-05-13, n. 202105705
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202105705
Data del deposito : 13 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/05/2021

N. 05705/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02977/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-77 del 2021, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Bellegra, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cola di Rienzo 212;

per l'annullamento

della Determinazione -OMISSIS--OMISSIS-, notificata via pec al ricorrente in data -OMISSIS-, n. Generale -OMISSIS-, avente ad oggetto: “Annullamento ex art-21- octies L.n.241/1990 della determinazione n.-OMISSIS- del -OMISSIS-”, nonché per l'annullamento degli eventuali atti presupposti e conseguenti

E PER L'ADOZIONE DI MISURA CAUTELARE volta alla sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato ovvero, in subordine e nel caso di mancata concessione della misura sospensiva, misura volta alla immediata ripresa del esecuzione del contratto a suo tempo risolto, stante la reviviscenza del contratto di appalto, venuta meno la risoluzione dello stesso per effetto del provvedimento impugnato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bellegra;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2021 tenutasi in collegamento da remoto, il dott. S G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 25 del DL 28 ottobre 2020, n. 137, è possibile trattenere in decisione la controversia, chiamata per l’esame della domanda cautelare, per risolverla nel merito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del c.p.a., omesso ogni avviso e ritenuto che l’odierna controversia può essere risolta nel merito, con sentenza semplificata, avendo le parti svolto compiutamente le proprie difese, anche con note di udienza ex DL nr. 28/2020 e nr. 137/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Espone l’odierna ricorrente che il provvedimento impugnato disponeva l’annullamento in autotutela della determinazione nr.-OMISSIS-, con la quale l’allora Responsabile del Servizio Tecnico

Manutentivo del Comune di Bellegra aveva approvato l’atto di risoluzione consensuale del contratto di appalto del -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS-, in precedenza stipulato tra le parti al fine dell’effettuazione di lavori di ristrutturazione di un edificio scolastico. Con lo stesso provvedimento, veniva approvata la contabilità finale dei lavori eseguiti dalla ditta -OMISSIS-srl redatta dal Responsabile Unico del Procedimento e senza apposizione di riserve.

Dalla determina nr. -OMISSIS-/-OMISSIS- risultava, al netto delle detrazioni relative alle opere non eseguite, una liquidazione a favore dell’impresa della somma di euro 186.316,84 -oneri di sicurezza inclusi- oltre IVA come per legge, così per un totale di euro 204.948,52.

A fondamento della determinazione di approvazione della risoluzione consensuale e della risoluzione stessa, l’Amministrazione poneva l’intendo di “ scongiurare l’instaurarsi di un contenzioso con la ditta con esiti presumibilmente non certi e con tempi giudiziari molto rilevanti ” a fronte dell’esigenza di concludere l’opera appaltata.

Precisa la ricorrente che il contratto di appalto del-OMISSIS-(-OMISSIS-) aveva affidato alla odierna ricorrente l’esecuzione di Interventi di adeguamento statico e riqualificazione funzionale della scuola media -OMISSIS-– -OMISSIS-- Interventi di edilizia scolastica- D.G.R. n.183/2009;
i lavori venivano consegnati con processo verbale del -OMISSIS-, senza riserve dell’impresa, con termine per la loro conclusione all’-OMISSIS-;
tuttavia, per carenze dell’Amministrazione riferite al progetto esecutivo, i lavori venivano ripetutamente sospesi, fino a che, dal -OMISSIS-, rimanevano fermi nonostante i numerosi solleciti, fino alla risoluzione del contratto, avente natura di transazione (avvenuta il -OMISSIS-).

Riferisce la ricorrente che gli errori progettuali erano di tale gravità da aver richiesto una variante (la cui autorizzazione non veniva però mai comunicata alla appaltatrice).

L’Ente andava in dissesto a seguito della richiesta di pagamento del credito della -OMISSIS-.;
quest’ultima addiveniva alla risoluzione bonaria solo per collaborazione con l’Ente, essendo nelle condizioni di agire per la risoluzione per inadempimento.

Il -OMISSIS-, il R.U.P del Comune di Bellegra effettuava il sopralluogo in cantiere per accertare lo stato dei lavori alla data del -OMISSIS-, dichiarando testualmente nella Relazione sullo stato dei lavori: “ I lavori hanno avuto inizio con apposito verbale il giorno -OMISSIS-. Per l’esecuzione dei lavori di cui in oggetto veniva fissata la fine dei lavori per il giorno -OMISSIS-. Ad oggi per cause non riconducibili all’impresa, i lavori non risultano ultimati e nello specifico, quanto eseguito fino ad ora consiste, come più specificamente dettagliato nella contabilità allegata ” (segue analitico prospetto di riepilogo). Nella medesima data, il RUP emetteva Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell’art. 208 del DPR n. 554/1999, dichiarando che i lavori eseguiti corrispondevano alle prescrizioni progettuali ed a quelle della perizia di variante, nonché agli ordini di servizio impartiti dalla Direzione lavori. Veniva quindi certificato un credito di euro 420.189,75 per lavori eseguiti, da cui dedurre i pagamenti in acconto e così per un totale ancora dovuto pari ad euro 186.316,84.

La regolare esecuzione veniva confermata nella Relazione sul conto finale del 18.02.-OMISSIS- (redatta dal RUP).

La contabilità e gli altri atti sin qui indicati venivano definitivamente approvati con la Risoluzione consensuale di cui alla determina del -OMISSIS-.

Il -OMISSIS-la -OMISSIS-. emetteva fattura n.-OMISSIS-dell’importo di euro 204.948,52 a fronte della quale il Comune provvedeva a versare un primo acconto in data -OMISSIS- dell’importo di euro 45.454,55 e un secondo acconto in data -OMISSIS--OMISSIS- dell’importo di euro 27.272,73, per un totale di 72.727,28. Il saldo della fattura restava, dunque, pari ad euro 132.221,24.

Il -OMISSIS--OMISSIS-, la -OMISSIS-richiedeva ed otteneva Certificazione dei crediti di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di attuazione dell’art.9, comma 3-bis, del decreto legge -OMISSIS- -OMISSIS-(istanza-OMISSIS-), per l’importo di euro 204.948,52 e impegno da parte dell’Amministrazione a pagare entro la data dell’11 aprile 2016.

La ricorrente riferisce di non avere più ricevuto pagamenti dal 10 marzo 2016 e di avere richiesto anticipazioni da parte di un istituto di credito, che le cagionava un rilevante esborso in termini di interessi.

Dichiarato il dissesto con Delibera del Consiglio Comunale-OMISSIS-, la ricorrente presentava istanza di insinuazione al passivo il-OMISSIS-, per i crediti ancora vantati, tra i quali quello di cui all’odierno giudizio.

Seguiva corrispondenza tra le parti, nella quale la gestione liquidatoria comunicava che non si rinveniva la documentazione contabile della certificazione dell’esecuzione dei lavori (relativa al IV SAL);
la ricorrente si attivava presso la Guardia di Finanza di Tivoli (che aveva eseguito accertamenti sui lavori, concludendo poi le indagini senza addebiti ed era quindi in possesso della necessaria documentazione) che comunicava di aver restituito la documentazione all’Ente in data 9.3.2016.

Cionondimeno, la gestione liquidatoria dell’Ente indirizzava alla odierna ricorrente un preavviso di diniego di ammissione alla massa passiva;
nominava un tecnico quale perito del Comune (-OMISSIS-, a suo tempo direttore dei lavori del II stralcio dell’appalto di cui trattasi) allo scopo di verificare l’effettiva consistenza dei lavori;
il perito dell’Ente formulava deduzioni (-OMISSIS-) contestate dalla ricorrente (che ne evidenziava la non imparzialità, contestava l’assenza di contraddittorio e la circostanza che il cantiere risultava chiuso dal -OMISSIS- e sul quale altre ditte si erano poi succedute) la quale, a sua volta, con propria perizia insiste nella correttezza delle certificazioni a suo tempo eseguite.

Con Delibera prot.n.-OMISSIS-veniva disposta la non ammissione alla massa passiva del credito vantato dalla -OMISSIS-, sulla base della non attendibilità della contabilità, così come emersa all’esito delle verifiche disposte dall’Ente.

La parte ricorrente contestava la mancata ammissione e proponeva giudizio civile innanzi al Tribunale di Tivoli, iscritto al RG.-OMISSIS-per il recupero delle somme spettanti, pari ad euro € 261.468,37, comprensive di interessi, oltre ad ulteriori richieste risarcitorie.

Successivamente, nonostante le contestazioni della ricorrente, il Comune di Bellegra, inoltrava a quest’ultima, in data 10 novembre 2020 comunicazione di avvio del procedimento per l’annullamento ai sensi dell’art.21 octies l.241/1990 della Determinazione n.-OMISSIS- del 03/03/-OMISSIS-, adducendo a fondamento di tale annullamento illegittimità asseritamente non riconducibili all’odierna ricorrente, ma esclusivamente frutto dei reiterati comportamenti illeciti tenuti dall’amministrazione: violazione dell’art..7, comma 3, del D.M. n.49 del 07.03.2018 Regolamento recante “ Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione ”;
violazione dell’art.14 del DM n.49 del 07.03.2018 Regolamento recante “ Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione ”;
Violazione dell’art.184 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267 T.U.E.L.;
Violazione dell’art.208 del Dlgs 50/2016 ;
Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità e contraddittorietà dell’atto. Difetto di motivazione. Incompetenza relativa.

La ricorrente contestava con osservazioni la suddetta nota, evidenziando la natura transattiva dell’atto, la circostanza che lo smarrimento della documentazione fosse da imputarsi solo all’Ente, così come anche le ragioni di asserita illegittimità dell’atto annullato, la violazione dell’affidamento, l’eccesso di potere conseguente all’intento dell’Ente di eludere la tutela giurisdizionale e condizionare il giudizio civile in corso.

Disattendendo le osservazioni dell’odierna ricorrente, il Comune adottava il provvedimento oggetto dell’odierno gravame, che parte ricorrente chiede di annullare per le medesime ragioni già dedotte invano in sede procedimentale e che replica a fondamento del ricorso.

Con specifico capo di ricorso deduce in ordine alla fondatezza del proprio credito derivante dai lavori effettivamente eseguiti.

Costituitosi in giudizio, resiste il Comune di Bellegra, che eccepisce l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame sotto più profili.

In punto di fatto, evidenzia la difesa dell’Ente che quest’ultimo, già dalla nota del 21.12.2018, aveva rilevato che la documentazione amministrativa dei lavori di adeguamento statico e riqualificazione funzionale della scuola media-OMISSIS-, non includevano la redazione dello stato finale dei lavori, di competenza della Direzione lavori;
con conseguente incongruenza del riscontro effettuato dall’allora RUP di certificare l’esatta corrispondenza dei lavori eseguiti e delle somme pretese dalla SUPA. Secondo l’Ente, il RUP si sostituiva di fatto alla Direzione lavori, tant’è che lo stesso atto annullato, ovvero la determina nr. -OMISSIS-/-OMISSIS-, attestava espressamente che lo stato dei lavori, la relazione del conto finale e la documentazione allegata erano redatti e sottoscritti dallo stesso RUP, non già dalla D.L. Inoltre, il certificato di regolare esecuzione del 2.2.-OMISSIS-, redatto a due anni di distanza dal fermo della lavorazione del cantiere del 2013, riporta genericamente lo stato di fatto, indicando altrettanto sommariamente i lavori eseguiti.

Nessuno degli elementi di cui all’art. 208 e 195 del DPR n. 554/1999 (norma applicabile al tempo) risultava dunque presente nella suddetta certificazione.

Evidenzia poi l’Ente che l’atto risolutivo risulti datato 2.3.-OMISSIS-, sebbene in esso si dia atto che la determina di approvazione della proposta transattiva fosse del -OMISSIS-, ovvero del giorno seguente;
la stessa risoluzione sarebbe inverosimile laddove accordata senza riserve da parte della PA, stante la prosecuzione dei lavori ben oltre la originaria scadenza contrattuale, con verifiche sommarie effettuate dal solo RUP;
mentre l’atto è nominato quale “risoluzione consensuale”, lo stesso documento, prima delle firme delle parti, attesta che queste ultime convengono una transazione generale ai sensi dell’art 1975, cod.civ..

L’atto, in quanto transazione, sarebbe nullo per violazione dell’art. 208 del D.lgs 50/2016 (e norme previgenti contenute nel D.lgs. 163/2006), che peraltro reca il divieto di addivenire ad una “transazione novativa” che consisterebbe una rinegoziazione dell’appalto ed una nuova aggiudicazione;
non sussisterebbero poi gli apporti funzionali al miglior perseguimento dell’interesse pubblico, condizione questa ritenuta necessaria dalla giurisprudenza contabile per la legittimità dell’accordo;
sarebbe violato il presupposto dell’accordo bonario che implica riserve tra il 5% ed il 15% dell’importo contrattuale;
la determina n.-OMISSIS- risulta approvata dal RUP senza alcun assenso della Giunta o del Sindaco;
l’atto sarebbe del tutto insanabile e comunque inopponibile all’Ente per mancanza della delibera a contrarre e dell’impegno di spesa.

La difesa dell’Ente si sofferma poi sui profili di giurisdizione e sulla sorte del contratto a seguito dell’annullamento dell’atto amministrativo a monte.

Il Comune replica anche in ordine ai profili sostanziali attinenti l’inadeguatezza e l’infondatezza dei lavori asseritamente eseguiti ed alla insussistenza del diritto di credito che assume infondatamente vantato dall’attrice, come già eccepito nell’ambito del giudizio civile iscritto al RG.-OMISSIS-di fronte al Tribunale di Tivoli.

Infine, il Comune si sofferma sui presupposti dell’esercizio dell’autotutela, che conferma sussistere, specie in punto di rispetto delle garanzie di partecipazione al procedimento, di rilevanza dell’interesse pubblico alla rimozione dell’atto invalido ed alla mancata contestazione da parte della ricorrente di tutti i punti allegati a sostegno dell’atto impugnato, che analiticamente riassume.

Nella camera di consiglio del 7 aprile 2021, preso atto del compiuto svolgimento delle difese delle parti, la causa, chiamata per l’esame della domanda cautelare, è stata trattenuta in decisione per essere risolta nel merito, con sentenza in forma semplificata.

Nell’odierno giudizio, le parti controvertono in ordine alla legittimità dell’esercizio dell’autotutela dell’Ente rispetto ad un provvedimento di approvazione di una transazione concordata con l’appaltatore di un’opera pubblica, con le relative conseguenze circa la contabilità parziale dell’opera che l’atto transattivo approvava.

I) Deve preliminarmente indagarsi circa la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda.

La giurisdizione va ritenuta, secondo quanto anche dedotto dalla difesa dell’Ente, nei limiti indicati a seguire.

I bis ) Secondo la giurisprudenza, la giurisdizione amministrativa esclusiva di cui all’art. 133 comma 1 lett. e) n. 1 del D.Lgvo n. 104/2010 concerne le controversie relative al procedimento di scelta del contraente, fino al momento in cui acquista efficacia l’aggiudicazione definitiva, mentre le controversie vertenti sull’attività successiva seguono l’ordinario criterio di riparto, imperniato sulla distinzione fra diritto soggettivo ed interesse legittimo, da individuare con riferimento alla posizione che la domanda è diretta a tutelare sotto il profilo del petitum sostanziale (Cassazione civile, SS.UU., 05/10/2018 n. 24411;
v. anche Consiglio di Stato, Sez. V, 02/08/2019 n. 5498;
TAR Firenze, sentenza nr. 1255/2020;
v. anche TAR Roma, II bis, 7 aprile 2021, nr. 4094).

I ter ) In base a ciò, al di fuori del particolare meccanismo di tutela costituito dall’art. 120 e ss. del c.p.a., e dunque quando si verte intorno alla attività negoziale ordinaria della PA, “ ….gli atti di approvazione e controllo della procedura contrattuale si” pongono “come condiciones iuris di efficacia del contratto sul piano negoziale, con la conseguente giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle controversie risarcitorie connesse al mancato avveramento di dette condizioni;
il che non esclude la loro rilevanza e sindacabilità anche come atti amministrativi, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo. Alla stregua di siffatti principi, appare evidente che la cognizione del decreto di annullamento dell'atto di approvazione di una transazione conclusa tra l'amministrazione committente e la società aggiudicataria per definire il contenzioso scaturito dall'esecuzione dell'appalto, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo
” (cfr. Consiglio di Stato , sez. VI , 22/03/2007 , n. 1364;
Consiglio di Stato , sez. VI , 17/12/2007 , n. 6471;
T.A.R. , Bari , sez. I , 28/08/2008 , n. 2053).

I quater ) L’orientamento appena richiamato, seppure risalente, appare preferibile all’opposta tesi, più recente, che attribuisce al giudice ordinario l’intera cognizione della domanda di annullamento di provvedimenti autoritativi inerenti la stipula di un contratto (quindi anche di una transazione), ritenendo sussistenti in tali casi solamente diritti soggettivi (Cassazione civile , sez. un. , 06/09/2010, n. 19046;
T.A.R. , Parma , sez. I , 19/04/2013 , n. 160), nell’ambito della quale vanno anche inquadrate le pronunce secondo le quali, una volta sottoscritto il contratto, nessun’autotutela è più possibile in ordine agli atti amministrativi precedenti, posto che essa si tradurrebbe in una forma speciale di recesso non prevista dalla disciplina comune (T.A.R. , Bari , sez. III , 25/11/2011 , n. 1796 e Consiglio di Stato , sez. VI , 15/11/2017 , n. 5278).

I quiquies ) Invero, una volta chiarito che, conclusasi la fase pubblicistica di aggiudicazione dell’appalto, le controversie attinenti eventi successivi seguono l’ordinario criterio di riparto, allora non v’è ragione di escludere che anche successivamente alla stipula del contratto debba scriminarsi in ordine alle situazioni giuridiche dedotte in base alla natura autoritativa o paritetica dell’interesse dedotto e quindi in base all’incidenza nell’assetto di interessi che forma oggetto della controversia (rispettivamente) del provvedimento o dell’obbligazione.

Tale conclusione trova il proprio presupposto nel corretto inquadramento del rapporto tra la delibera (o determina, a seconda dei casi) a contrarre (che possiede carattere solo interno, senza rilevanza esterna, in quanto tale improduttivo di effetti se non seguito dalla redazione e sottoscrizione del negozio, v. Cassazione civile , sez. III , 02/02/2005 , n. 2072 e Cassazione civile, sez. I, 14.12.2006, n. 26826) e contratto, in forza del quale la validità ed efficacia di quest’ultimo dipende – sul piano pubblicistico – dalla validità ed efficacia della prima.

Né può ritenersi che l’introduzione dello speciale rito sugli appalti di cui all’art. 120 e ss. del c.p.a. abbia radicato un impedimento del giudice amministrativo a conoscere della legittimità degli atti amministrativi diversi dall’aggiudicazione ma comunque preordinati alla stipula del contratto (dunque anche dei relativi atti di autotutela), poiché detta norma non se ne occupa e dunque, al di fuori del proprio ambito di efficacia, non altera il normale riparto di giurisdizione.

Ne deriverà che laddove gli atti propedeutici alla stipula di un contratto, successivi all’aggiudicazione, siano oggetto di provvedimenti autoritativi che generano interessi legittimi (come nel caso di specie), la relativa domanda di annullamento sarà attratta nella consueta giurisdizione generale di legittimità, fermo restando la cognizione del giudice ordinario sugli effetti dei suddetti provvedimenti sulla fattispecie negoziale, al pari di ogni altra causa di invalidità o inefficacia (a seconda dei casi) di diritto comune del contratto.

I sexies ) Da quanto sopra deve dunque confermarsi che trova applicazione quanto ritenuto dalla giurisprudenza dapprima richiamata (Consiglio di Stato , sez. VI , 17/12/2007 , n. 6471) secondo cui “ rientra nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo una controversia avente ad oggetto un provvedimento di approvazione di un atto di transazione adottato per definire il contenzioso scaturito dall'esecuzione di un appalto di opere pubbliche;
infatti, il procedimento di formazione della volontà contrattuale della P.A. non si svolge integralmente ed esclusivamente sul piano del diritto privato, articolandosi invece in due serie di atti: la prima (c.d. serie negoziale), costituita da atti civilistici;
la seconda (c.d. serie procedimentale), composta da atti amministrativi, quali la deliberazione a contrarre, l'approvazione od il diniego o la revoca dell'approvazione, la registrazione ed il visto, ovvero il diniego degli stessi: atti (tra i quali è ricompresa anche la delibera di approvazione di un atto di transazione) che, avendo natura provvedimentale, sono sindacabili da parte del giudice amministrativo
”.

Pertanto, appartiene alla cognizione generale di legittimità del giudice amministrativo l’azione di annullamento di un provvedimento che, a sua volta, ha disposto in via di autotutela l’annullamento dell’atto di approvazione di una transazione risolutiva di un contratto di appalto per vizi attinenti i presupposti procedimentali di diritto pubblico che la legge prevede per tale negozio.

Quanto sopra comporta che l’odierno ricorso è ammissibile solo in relazione alle censure rivolte avverso il provvedimento di autotutela attinenti i presupposti procedimentali di quest’ultimo, mentre la giurisdizione va declinata in ordine a tutti gli altri profili dedotti, compresi quelli attinenti la fondatezza o meno delle pretese della parte ricorrente già dedotte di fronte al giudice ordinario nel giudizio iscritto al RG.-OMISSIS-del Tribunale di Velletri.

II) Nei descritti limiti di giurisdizione, il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.

L’esercizio dell’autotutela è stato svolto dall’Ente in rapporto a plurimi vizi della determina di approvazione della proposta transattiva della parte odierna ricorrente.

Tuttavia, si tratta di un potere che avrebbe dovuto essere esercitato nei termini ragionevoli di cui all’art. 21 nonies della l. 241/90;
termini che, invece, risultano ampiamente decorsi, dovendosi ritenere quindi l’Ente decaduto dall’esercizio del potere di annullamento dei propri atti.

Invero, il termine ragionevole entro il quale esercitare il potere di autotutela a pena di decadenza, che, a norma dell’art. 21 nonies della l. 241/90 è non superiore a 18 mesi, decorre dal provvedimento viziato, salvo che i vizi derivino da fatto della parte privata che ha beneficiato dell’atto, dipendente a sua volta da elementi o ragioni solo successivamente accertate.

Può anche ipotizzarsi una diversa decorrenza in particolari fattispecie, quando cioè l’apprezzamento delle ragioni di illegittimità del provvedimento derivi da una fattispecie mista, nella quale concorra sia il fatto dell’Ente che la responsabilità del privato.

Ma, in ogni caso, non può prescindersi dalla conoscenza effettiva da parte dell’Ente della sussistenza delle condizioni e delle circostanze che (non solo denotino la sussistenza del vizio, ma anche) consentano di apprezzare pienamente la rilevanza dell’atto pregresso ai fini degli interessi generali che ne obblighino la rimozione.

Nel caso di specie, la difesa dell’Ente ha rimarcato che la concreta conoscenza da parte dell’ufficio delle gravi inadempienze della società e della gravità degli atti amministrativi posti in essere, risulterebbe compiuta solo il 26.03.2020, con la notifica dell’atto di citazione della -OMISSIS-. innanzi al Tribunale di Tivoli, in danno dell’Ente stesso;
in subordine, dovrebbe ricondursi la decorrenza del termine di autotutela dalle delibere dell’Organo Straordinario di Liquidazione -OMISSIS-con le quali, concludendosi il relativo procedimento, si stabiliva “ di non ammettere alla massa passiva della liquidazione la domanda presentata dal Sig.-OMISSIS-, in qualità di rappresentante legale della -OMISSIS-. srl limitatamente all’importo di € 170.307,42 ” (poi corretto in € 173.527,56), relativi al credito vantato dalla Ditta per i lavori di Adeguamento statico e riqualificazione energetica -OMISSIS-– I Stralcio, come invero è puntualmente indicato nelle premesse motive del provvedimento impugnato nr. 280 - n.2809- del 30.12.2020.

Nessuna di tali affermazioni risulta corretta.

Infatti, tutti gli elementi che sono stati posti a fondamento delle deliberazioni dell’Organo Straordinario di Liquidazione erano già presenti nella perizia tecnica che lo stesso Ente aveva commissionato per l’accertamento dei fatti oggetto della transazione e che risulta acquisita al protocollo del Comune il-OMISSIS-, tanto che dette circostanze venivano riportate alla Corte dei Conti nell’esposto del-OMISSIS- (all. 3 della memoria dell’Ente depositata il 30 marzo 2021).

Ne deriva che, almeno da quest’ultima data indicata, l’Ente era certamente nelle condizioni di poter provvedere in autotutela rispetto alla determina di approvazione della transazione nr. -OMISSIS-/-OMISSIS-, avendo anche compiutamente apprezzato la rilevanza dei vizi di legittimità riscontrati (tanto da denunciarne la sussistenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti).

Per queste ragioni, dunque, non sussistendo neppure circostanze che possano astrattamente condurre ad imputare l’indugio nell’adozione dei provvedimenti impugnati a fatti indipendenti dalla volontà dell’Ente o estranei alla sua disponibilità, deve ritenersi che il Comune era decaduto dall’esercizio del potere di autotutela sia al momento in cui ha adottato il provvedimento impugnato nr.-OMISSIS-, sia, a maggior ragione, quando lo ha notificato alla parte odierna ricorrente l’-OMISSIS-.

Il ricorso va pertanto accolto con l’annullamento dell’atto impugnato, salva ogni altra domanda ed eccezione che, attenendo alla esecuzione del rapporto, appartiene alla cognizione del giudice ordinario ove il processo potrà essere riassunto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del c.p.a.

L’esposizione che precede costituisce evidente ragione per disporre la piena compensazione delle spese di lite tra le parti

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi