TAR Bari, sez. II, sentenza 2010-03-10, n. 201000884

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2010-03-10, n. 201000884
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201000884
Data del deposito : 10 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00646/2008 REG.RIC.

N. 00884/2010 REG.SEN.

N. 00646/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 646 del 2008, proposto da:
V I, C C, A C, P C, G C, A C, S R, N R, G R, V R, rappresentati e difesi dall'avv. M M, con domicilio eletto presso Angelo Bracciodieta in Bari, via Abate Gimma, N.147;

contro

Comune di Andria, rappresentato e difeso dagli avv. G D C e G D B, con domicilio eletto presso Alberto Bagnoli in Bari, via Dante, 25;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia:

del diniego di sanatoria edilizia n. 3488/D del registro rilasciato dalla Città di Andria –Ufficio Tecnico Comunale- Settore Pianificazione del Territorio, in data 03.03.2008 e relativo alle domande di sanatoria presentate in data 01.03.1995 dai sigg.ri Capogna Luigi nato ad Andria il 23.03.1993, Capogna Anna nata ad Andria il 23.10.1971, Capogna Pietro nato ad Andria il 06.02.1964, e successive modifiche ed integrazioni e portata sotto il prot. gen. n. 10962 dell’1.03.1995 del Comune di Andria –P.E.C. n. 2836/95, per la realizzazione di un fabbricato sito in Andria sulla Strada Provinciale 130 Andria-Trani al Km. 2,500, riportato al N.C.E.U. fg. 8 p.lla 321 sub.

1-3 e 4, di proprietà del sig. Capogna Luigi nato ad Andria il 23.03.1933..

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Andria in Persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2009 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori avv.ti M. Mastrorillo e G. De Candia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso passato alla notifica il 30 aprile 2008, depositato il successivo 9 maggio, i ricorrenti in epigrafe indicati, premettendo di essere proprietari dell’immobile sito in Comune di Andria sulla Strada Provinciale n. 130 Andria-Trani, censito in N.C.E.U. al Foglio 8 mapp. 321 subalterni 1, 3 e 4;
che su detto immobile erano state realizzate negli anni ottanta alcune costruzioni abusive, in relazione alle quali il dante causa dei ricorrenti presentava domanda di condono edilizio ai sensi della L. 724/94;
che il Comune di Andria addiveniva alla risoluzione di concedere la sanatoria solo per alcuni degli immobili abusivi;
tanto premesso impugnano il provvedimento indicato in epigrafe a mezzo del quale il Comune di Andria ha ritenuto non condonabili alcuni degli abusi in quanto “ opere abusive realizzate nella fascia di rispetto della S.P. 130 Andria-Trani in contrasto con il vincolo di in edificabilità ai sensi del D.M. 1404 del 1.4.68 ”.

Deducono i ricorrenti, con unico articolato motivo, erronea a falsa applicazione del D.M. 1404/68 e s.m.i., travisamento, erronea istruttoria e violazione di legge: la strada provinciale Andria-Trani secondo la classificazione del D.M. 1404/68 é classificabile come strada di tipo C, implicante una fascia di rispetto di metri 30 dal ciglio strada;
il D.M. 1404/68, tuttavia, é stato sostituito dalla circolare del Ministero Lavori Pubblici n. 2241/UIL del 16.6.95, la quale ammette la sanatoria degli abusi edilizi che si trovino ad almeno 5 metri dal ciglio strada, ovvero ad una distanza pari a metà della larghezza della stessa, e ove consti che essi non rappresentano un pericolo per la circolazione. Il provvedimento impugnato si fonda quindi su una normativa superata.

Si é costituito in giudizio il Comune di Andria per resistere al ricorso, eccependo tra l’altro l’inammissibilità del ricorso per intervenuta acquiescenza sul parere vincolante dato dalla Provincia di Bari in data 30 dicembre 2002, n. prot. 18192, e comunque per mancata impugnazione dello stesso.

Alla Camera di Consiglio del 9 luglio 2008 il Collegio sospendeva ai fini del riesame il provvedimento impugnato.

Il ricorso é stato infine introitato a decisione alla udienza del 3 dicembre 2009.

DIRITTO

Va accolta l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Amministrazione resistente.

Il diniego di condono oggetto di gravame risulta infatti essere stato determinato dal parere sfavorevole che la Provincia di Bari ha reso in data 30 dicembre 2002, n. prot. 18192, regolarmente citato nelle premesse del diniego impugnato e come tale facilmente individuabile ai fini di una eventuale impugnazione.

I ricorrenti, quindi, non solo avrebbero dovuto formalmente impugnare il suddetto parere, obbligatorio e vincolante per la Amministrazione, ma avrebbero anche dovuto notificare il ricorso alla Provincia di Bari in qualità di controinteressata, ciò che i ricorrenti non hanno fatto, essendosi limitati a notificarlo al Comune di Andria.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

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