TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2023-11-13, n. 202306228

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2023-11-13, n. 202306228
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202306228
Data del deposito : 13 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/11/2023

N. 06228/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01547/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1547 del 2020, proposto da
Aeffe S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Sasso, Giovanna Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Felice Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l’accertamento e la declaratoria

dell’obbligo, per l’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento, succeduta all’Azienda Ospedaliera “Gaetano Rummo” di Benevento, in forza di Atto Aziendale approvato con Decreto, n. 70, del 1° agosto 2018, del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR campano, di concludere il procedimento di affidamento dell’appalto per la "progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione dei lavori di: risanamento per risparmio energetico delle strutture ospedaliere" - definitivamente aggiudicato alla AEFFE S.p.A. giusta Deliberazione n. 726 del 12.6.2015 – mediante la stipula del contratto in favore della ricorrente;

nonché per l’accertamento e la declaratoria

del diritto della AEFFE S.p.A. a veder risarcito il danno economico causatole dalla perdurante inerzia della Azienda Ospedaliera Gaetano Rummo nonché dell’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento, succeduta alla prima, (costi sostenuti per la redazione del progetto definitivo presentato in sede di gara; mancato utile di impresa; spese di giudizio) e quantificabile in Euro 697.129,58

ovvero in un diverso importo che verrà determinato all’esito del presente giudizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26.10.2023 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La ricorrente agisce per l’accertamento dell’obbligo di stipulare il contratto di appalto conseguente all’aggiudicazione compiutamente indicata in epigrafe (deliberazione n. 726 del 12.6.2015), al fine di ottenere il risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale dell’Azienda citata in giudizio (così esplicitamente qualificata la responsabilità alle pagg. 13; 14 e 15 e ss del ricorso introduttivo).

In fatto è brevemente avvenuto che, la sua dante causa (Scolio S.p.A.) è risultata aggiudicataria della procedura di evidenza

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