TAR Ancona, sez. I, sentenza 2009-12-22, n. 200901450

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2009-12-22, n. 200901450
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 200901450
Data del deposito : 22 dicembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00878/1997 REG.RIC.

N. 01450/2009 REG.SEN.

N. 00878/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 878 del 1997, proposto da:
-O-, rappresentato e difeso dall'avv. M D, con domicilio eletto presso M D Avv. in Ancona, via Matteotti, 99;

contro

Ministero di Grazia e Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr. dello Stato, domiciliata per legge in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l'annullamento

del provvedimento 20.3.1997 P.D.G. n. 5745 con cui il Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione generale dell'Organizzazione giudiziaria e degli affari generali, respingeva l’istanza di riconoscimento delle cause di servizio e atti ivi richiamati;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero di Grazia e Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2009 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

La ricorrente riferisce di essere dipendente del Ministero di Grazia e Giustizia dall’anno 1968 e di aver presentato, in data 3.5.1995, istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per le seguenti infermità: 1) Psiconevrosi di media entità;
2) Gastroduodenite cronica;
3) Disturbi funzionali cardiaci persistenti in ipertesa con iniziale cardiopatia ipertensiva;
4) Colite cronica spastica;
5) Esiti di istereoannessiectomia bilaterale.

A giudizio della stessa ricorrente la causa delle predette infermità va individuata nella circostanza di “essere stata sottoposta per lungo tempo (circa dieci anni) a super lavoro e rilevanti stress psicofisici in seguito a severe inchieste amministrative, penali e disciplinari e non ultimo un ingiustificato provvedimento di trasferimento d'ufficio nonostante alcuna prova fosse emersa a suo carico perché sempre ingiustamente incolpata”.

Il procedimento si concludeva con provvedimento 20.3.1997 P.D.G. n. 5745 con cui il Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione generale dell'Organizzazione giudiziaria e degli affari generali, respingeva l’istanza sulla base della seguente motivazione:

“Considerato che la Commissione Medico-Ospedaliera presso l'Ospedale Militare di Medicina Legale di Roma-Cecchignola (verbale di visita 29.4.1996 n. 318/01), nel rilevare preliminarmente la intempestività della domanda (art. 36 D.P.R.

3.5.1957 n. 686), formulata diagnosi nei confronti della richiedente di: 1) Nevrosi ansioso-depressiva;
2) Gastroduodenite cronica e colite spastica in remissione;
3) Ipertensione arteriosa in soggetto tachicardiaco;
4) Esiti di istereoannessiectomia, ha giudicato tali infermità non dipendenti da causa di servizio, sulla base della considerazione che dagli atti non risulta che, per motivi di servizio, l'interessata sia stata sottoposta a particolari disagi psico-fisici o disordini dietetico-alimentari, tali da giustificare l'insorgenza delle patologie in esame, che affondano le loro radici in fattori endo-costituzionali, come tali indipendenti da tipo e sede di servizio prestato e che, pertanto, non si ravvisa nesso di causalità tra fatti di servizio ed infermità in diagnosi”.

Avverso il predetto diniego viene proposto l’odierno ricorso affidato alle seguenti censure:



1. Violazione ed errata applicazione dell'art. 64 del DPR n. 1092/1973 e dell'art. 36 del DPR n. 686/1957 nonché eccesso di potere di sotto variegati profili. In particolare viene dedotto che non è stata correttamente applicata la nozione di causa di servizio perché i fatti accaduti alla ricorrente, nel corso di dieci anni di servizio, riguardano una situazione conflittuale con le Autorità del Tribunale ad essa sovraordinate e da questi è scaturita la situazione che ha dato luogo alle infermità denunciate. Viene sottolineato che prima del sorgere dei conflitti la ricorrente godeva di buona salute;



2. Violazione degli artt. 5, 6 e 8 del DPR n. 349/1994 nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, sviamento per erroneità dei presupposti e carenza di motivazione, poiché il rigetto si è basato esclusivamente sul parere negativo della CMO e sulla relazione prodotta dal Presidente del Tribunale (da cui emergerebbe semplicemente che il servizio si era svolto nella più assoluta regolarità) senza valutare i documenti prodotti dalla ricorrente. Lo stesso vizio colpisce poi l'attività svolta dalla CMO. Viene inoltre evidenziato che la domanda veniva presentata nei termini perché il dies a quo non va individuato nel momento in cui sorge la malattia, ma nel momento in cui il dipendente ha potuto effettivamente percepire le conseguenze invalidanti della stessa. La ricorrente evidenzia, infine, che l'Amministrazione si è limitata a respingere l'istanza di riconoscimento della causa di servizio, mentre ha omesso di pronunciarsi sull'istanza di liquidazione dell'equo indennizzo o dell'assegnazione di pensione privilegiata previo parere del CPPO ai sensi dell’art.

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