TAR Torino, sez. II, sentenza 2018-03-08, n. 201800289
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Pubblicato il 08/03/2018
N. 00289/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00011/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11 del 2016, proposto da:
Fata Logistic Systems s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati V B, Fabio Dell'Anna, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to V B in Torino, corso G. Ferraris, 120;
contro
Autorita' di Regolazione dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, via Arsenale, 21;
nei confronti di
Cooperativa Radio Taxi Torino - s.c., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
I) delle note dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti in data 29.10.2015, prot. 2015/5314 e in data 6.11.2015, prot. 2015/5564, con cui è stato richiesto alla Fata Logistic Systems s.p.a. il pagamento del contributo da essa asseritamente dovuto per il funzionamento della medesima Autorità di Regolazione dei Trasporti;
II) di ogni altro atto antecedente, preparatorio, presupposto, consequenziale o comunque connesso con quelli impugnati, con particolare (ma non esclusivo) riferimento: a) alla nota dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti in data 17.4.2015 e alle (non precisate) "successive istruzioni per il versamento del contributo" (tutte mai pervenute alla ricorrente), di cui è menzione negli atti indicati al punto I;b) alla delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti 27.11.2014, n. 78/2014, recante "Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di Regolazione dei Trasporti per l'anno 2015", e relativi allegati;c) al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2.4.2015, con cui è stata "approvata, ai fini dell'esecutività, la deliberazione n. 78 del 27 novembre 2014";d) alla determina del Segretario Generale dell'Autorità di Regolazione 16.4.2015, n. 24/2015, recante la "Definizione delle modalità operative relative al versamento e comunicazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti per l'anno 2015";e) alle note del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Capo di Gabinetto in data 14.1.2015, prot. 647 e in data 24.2.2015, prot. 4039 (di richiesta di chiarimenti all'Autorità di Regolazione), e in data 30.3.2015, prot. 6776 (di trasmissione dei pareri del Dipartimento del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato), e a questi stessi pareri, atti tutti sconosciuti all'odierna ricorrente, nonchè alle note dell'Autorità di Regolazione in data 28.1.2015, prot. 2015/263 e in data 16.3.2015, prot. 2015/1053 (che recherebbero i suddetti "chiarimenti").
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2018 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto ritualmente notificato e depositato il 9 gennaio 2016 la Fata Logistic system s.p.a., ha proposto ricorso avverso la deliberazione l’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) n. 78/2014 “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di Regolazione dei Trasporti per l’anno 2015” e relativi allegati.
Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l’ART.
Con il ricorso la ricorrente ha lamentato che:
a) l’art. 37 co. 6 del d.l. n. 201/2011 violerebbe gli artt. 3, 23, 41 e 97 della Costituzione per incertezze indotte sia con riferimento alla platea dei destinatari del contributo sia con riferimento all’entità dello stesso;
b) il contributo è dovuto “dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati”;la ricorrente non è gestori di infrastrutture né opera in settori corrispondenti a servizi regolati di pubblica utilità;la società opera infatti nell’ambito del trasporto di merci su strada per conto terzi e non sarebbe quindi gestore di alcun servizio regolato;inidoneo sarebbe poi il riferimento ai codici ATECO ed alle risultanze delle visure camerali quali criteri di individuazione degli obbligati;la scelta di ART comporterebbe altresì impropri e gravosi oneri a carico delle imprese per individuare le voci di fatturato idonee o meno ad incidere sul contributo;
c) l’ART avrebbe esorbitato dalle proprie prerogative, non limitandosi a deliberare in relazione all’entità del contributo ma estendendo il proprio deliberato anche ai soggetti tenuti al contributo stesso;il provvedimento sarebbe inoltre stato adottato senza il prescritto concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;ancora e con riferimento all’entità del contributo fissato non sarebbe rispettato il principio di proporzionalità né rispettata la correlazione con gli oneri e costi sopportati dall’ART;il contributo sarebbe stato impropriamente correlato al fatturato anzicchè ai ricavi ed i suoi criteri di computo implicano valutazioni non realmente indicative di una capacità contributiva.
Si è costituita l’amministrazione resistente, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso introduttivo.
Con ordinanza n. 65/2016 di questo Tar veniva accolta l’istanza cautelare;contestualmente veniva sospeso il giudizio preso atto che, con ordinanza n. 1746/2015 di questo Tar resa in altro giudizio, era stata sollevata questione di legittimità costituzionale analoga a quella prospettata con il primo motivo di ricorso.
Con la sentenza n. 69 del 22 febbraio 2017, depositata il 7 aprile 2017, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale sollevate da questo TAR con l’ordinanza n. 1746/2015.
Parte ricorrente ha riassunto il giudizio.
All’udienza del 14.2.2018 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
L’art. 37 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha disposto, in materia di “Liberalizzazione del settore dei trasporti”, l’istituzione dell’Autorità di regolazione dei trasporti (comma 1), le cui competenze sono precisate al comma 2 e sono esercitate mediante le attività previste dal comma 3. Per garantire il funzionamento dell’Autorità il comma 6 prevede:
“Alle attività di cui al comma 3 del presente articolo si provvede come segue:
…….
b) mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivanti dall'esercizio delle attività svolte percepiti nell'ultimo esercizio. Il contributo è determinato annualmente con atto dell'Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati rilievi cui l'Autorità si conforma;in assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato;…”.
Con la delibera n. 78 del 27/11/2014 l’ART ha disposto in ordine a “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di Regolazione dei Trasporti per l’anno 2015”, individuando i soggetti tenuti alla contribuzione in base ai “codici della classificazione delle attività economiche