TAR L'Aquila, sez. I, ordinanza cautelare 2021-10-21, n. 202100187

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, ordinanza cautelare 2021-10-21, n. 202100187
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202100187
Data del deposito : 21 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/10/2021

N. 00334/2021 REG.RIC.

N. 00187/2021 REG.PROV.CAU.

N. 00334/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 334 del 2021, proposto da

“Raggio di Sole” Società Cooperativa Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato L T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo, n. 323;

contro

Comune di Bellante non costituito in giudizio;

Unione dei Comuni delle Terre del Sole, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Leonardo Società Cooperativa Sociale (in breve Leonardo Cooperativa Sociale), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato H S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

dei seguenti atti:

a) della determina n. 297 del 30.8.2021 avente ad oggetto l'aggiudicazione della procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione asilo Nido “Peter Pan” nel Comune di Bellante – CIG 88383347F1;

b) del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura di gara in uno al verbale del 27.8.2021;

c) ove e per quanto lesivo del provvedimento prot. n. 2998/PROT del 27.9.2021 di conferma del provvedimento di esclusione della ricorrente;

d) di tutti i verbali di gara nonché, ove e per quanto lesivi, dei chiarimenti richiesti dal RUP in fase di verifica dell'anomalia e della nota prot. n. 2524 del 13.8.2021 e della nota prot. n. 2588 del 23.8.2021;

e) ove e per quanto lesiva della determina a contrarre;

f) della legge speciale di gara ove interpretabile così come interpretata dalla Stazione Appaltante, con particolare riferimento agli artt. 5 e 6 del disciplinare;

g) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali che ci si riserva di impugnare espressamente con motivi aggiunti;
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di servizio, ove nelle more sottoscritto, al fine del subentro della ricorrente nella gestione del servizio;

h) del parziale diniego opposto in riferimento alla istanza di accesso agli atti prot. n. 884/is del 31.8.2021, relativamente alla offerta tecnica dell'aggiudicataria la quale è stata trasmessa in gran parte oscurata;
per l'accertamento del diritto all'accesso della ricorrente;
nonché per l'emanazione dell'ordine di esibizione e di rilascio dei documenti richiesti ai sensi dell'art. 116, co. 4, cpa e perché venga affermato ogni conseguente dovere dell'Ente intimato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Unione dei Comuni delle Terre del Sole e di “Leonardo” Società Cooperativa Sociale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 la dott.ssa M C;

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che fra le numerose - e fra loro indipendenti - motivazioni che sostengono il giudizio di anomalia dell’offerta presentate dalla ricorrente, resiste, prima facie , alle censure articolate nel ricorso l’accertata difformità sostanziale fra il numero degli educatori indicati nel disciplinare, in relazione al numero degli iscritti (cinquanta), e quello indicati nell’offerta, pari rispettivamente a nove e sei;

rilevato che la riduzione del numero degli educatori, ove sia compatibile con l’orario di lavoro stabilito dai contratti collettivi, non è tuttavia irrilevante perché comporta la violazione del rapporto di un educatore ogni sei bambini stabilito dalla normativa regionale (d.G.R. n. 565/2001 di attuazione della l.r. Abruzzo n. 76/2000);

ritenuto di compensare le spese della fase cautelare;

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