TAR Genova, sez. II, sentenza 2012-04-27, n. 201200605

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2012-04-27, n. 201200605
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201200605
Data del deposito : 27 aprile 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00251/2011 REG.RIC.

N. 00605/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00251/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 251 del 2011, proposto da:
E M R, rappresentato e difeso dall'avv. A F T, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. E D in Genova, via Malta, 4/2;

contro

Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;

per l'annullamento

della determinazione n. 59/13/2010 in data 9.12.2010, notificata al ricorrente in data 13.1.2011, del Ministero della difesa, Direzione Generale per il personale militare, con la quale è stato respinto il ricorso gerarchico avverso la scheda valutativa per ufficiali n. 14 per il periodo dal 24.10.2009 al 1.7.2010 nonché avverso e per l’annullamento della suddetta scheda valutativa, segnatamente nelle parti in cui è stata attribuita al ricorrente la qualifica “superiore alla media” anziché “eccellente”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 marzo 2012 il dott. R G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso giurisdizionale ritualmente notificato e depositato, l’esponente, tenente della Marina militare, contesta la legittimità della scheda valutativa relativa al periodo 24 ottobre 2009-1° luglio 2010, nonché del provvedimento di rigetto del relativo ricorso gerarchico, comportante un abbassamento della qualifica finale da “eccellente”, riportata nelle precedenti valutazioni, a “superiore alla media”.

Deduce, a sostegno del gravame giurisdizionale, un motivo di ricorso formalmente unico, così rubricato: “Illegittimità e/o eccesso di potere per violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e/o eccesso di potere per difetto di motivazione. Eccesso di potere per illogicità, arbitrarietà, incoerenza, incongruità e contraddittorietà manifeste. Eccesso di potere per erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, assenza e/o carenza dei presupposti”.

In concreto, l’esponente si duole della carenza di motivazione dell’impugnato documento caratteristico, dal quale non sarebbe dato evincere le ragioni per le quali si è ritenuto che il suo rendimento sia calato nel periodo preso in considerazione, con la manifestazione di qualità personali e professionali ad un livello inferiore rispetto al passato.

I giudizi riferiti a questi ultimi elementi di valutazione sarebbero, inoltre, illogici in quanto relativi a qualità essenziali della persona che non sono suscettibili di variazioni repentine.

Parimenti illogica sarebbe, infine, la decisione di abbassare la valutazione ad un ufficiale che, nel periodo in questione, aveva contestualmente assolto due incarichi di rilievo (responsabile della gestione patrimoniale e ufficiale rogante dell’amministrazione).

Sulla scorta di tali doglianze, l’esponente insta conclusivamente per l’annullamento dei provvedimenti impugnati.

Si costituiva in giudizio l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, in rappresentanza del Ministero della difesa, opponendosi all’accoglimento del ricorso con comparsa di mera forma.

In prossimità della pubblica udienza, la difesa erariale ha depositato una memoria con cui prende argomentatamente posizione nel senso dell’infondatezza della pretesa di controparte.

Il ricorso è stato chiamato all’udienza del 29 marzo 2012 e ritenuto in decisione.

Nel merito, è fondata e meritevole di condivisione la censura relativa alla carenza della motivazione dei provvedimenti impugnati.

Va premesso che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, le valutazioni dei militari sono contraddistinte da elevati profili di discrezionalità tecnica e i giudizi relativi a periodi diversi devono ritenersi autonomi e indipendenti fra loro.

Non si pone in contraddizione con questi principi (sui quali si fondano le argomentazioni difensive dell’Amministrazione resistente) l’affermazione, fatta propria del tutto recentemente anche dalla Sezione (cfr. sentenza n. 229 del 11 febbraio 2012), secondo cui l’improvviso peggioramento della valutazione richiede il supporto di un minimo sforzo motivazionale.

Se, infatti, le schede di giudizio valutative devono essere considerate in linea di principio nella loro autonomia, ben potendo il dipendente esplicare in modo non omogeneo nel tempo la propria attività di servizio, ciò non toglie che, nei casi in cui si riscontra una soluzione di continuità nella successione delle valutazioni, sia necessario giustificare adeguatamente l'improvviso mutamento di qualifica.

Nel caso di specie, la qualifica assegnata al ricorrente è stata improvvisamente abbassata rispetto alle precedenti valutazioni, nelle quali egli aveva ininterrottamente riportato la qualifica di “eccellente” (peraltro confermata, come si evince dalla documentazione agli atti, nella scheda valutativa relativa al periodo successivo a quello in contestazione).

La caduta verticale del giudizio, anche se contenuta in un solo grado della qualifica, imponeva, quindi, il supporto di un adeguato corredo motivazionale di cui la scheda valutativa non reca traccia.

Tale documento caratteristico non fa riferimento, infatti, ad alcuna flessione del rendimento ovvero ad altri fattori che potessero denotare la necessità di un maggiore impegno nell'applicazione ai compiti di istituto, ma contiene giudizi finali incondizionatamente positivi, con un’esortazione all’approfondimento delle conoscenze tecniche che, di per sé, non implica alcun giudizio di disvalore rispetto al soggetto esaminato, anzi presuppone un pieno apprezzamento circa la volontà e le capacità del medesimo.

Per tali ragioni, il ricorso è fondato e, con assorbimento delle ulteriori doglianze dedotte da parte ricorrente, merita di trovare accoglimento.

Considerando le peculiarità della fattispecie, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti costituite.

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