TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2021-01-25, n. 202100913
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Testo completo
Pubblicato il 25/01/2021
N. 00913/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01966/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1966 del 2020, proposto dal sig. S F, rappresentato e difeso dall'avv. A D A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma Via Montevideo n. 10;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro p.t.; Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio p.t.; Commissione Interministeriale Ripam, Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Carlo Volken non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
- dell’elenco alfabetico, pubblicato in data 28.01.2020, relativo ai candidati che, dopo aver svolto la prova preselettiva, sono stati ammessi a sostenere la successiva prova scritta nell’ambito del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 1.052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, per la copertura di posti presso gli uffici del Ministero, nella parte in cui non riporta il nominativo dell’odierno ricorrente;
- dell’avviso pubblico, pubblicato in data 19.02.2020, con cui i candidati indicati nel predetto elenco sono stati convocati per il giorno 19.03.2020 al fine di svolgere la prova scritta di cui all’art. 7 del Bando di concorso;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso, per quanto possa occorrere:
- del Diario e delle Istruzioni relative allo svolgimento della prova preselettiva, pubblicato in data 19.12.2019, nella parte in cui disciplina la “Regola dell’Anonimato”, nonché nella parte in cui stabilisce che “gli assistenti ritireranno prima di tutto il fascicolo della prova e successivamente il cartoncino anagrafico e il foglio di risposta a lettura ottica che saranno riposti in plichi separati” (senza il previo inserimento dei predetti fogli in busta chiusa);
- del Bando relativo al concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 1.052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, nella parte in cui dovesse essere interpretato come lesivo della posizione dell’odierno ricorrente;
e, per l’accertamento del diritto dell’odierno ricorrente ad essere risarcito in forma specifica - ex art. 30 CPA e 2058 c.c. - mediante partecipazione alle successive prove di concorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali; della Commissione Interministeriale Ripam; della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2021, tenutasi ex art. 25 D.L. n. 137/2020, la dott.ssa R M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, il ricorrente, quale partecipante al concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 1.052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, indetto con bando pubblicato in data 31.07.2019, articolato in tre prove, preselettiva, scritta ed orale, ha impugnato graduatoria redatta all’esito della prima, nella parte in cui non riporta il suo nominativo, avendo lo stesso conseguito un punteggio complessivo di 44,36, di poco inferiore alla soglia minima di accesso alla successiva prova scritta, vale a dire 45,68 (con uno scarto di 1,32 punti).
2. Il gravame risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati.
“I -Eccesso di potere per illogicità manifesta e difetto d’istruttoria. Violazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost.”;
La mancata ammissione del ricorrente alle successive prove concorsuali sarebbe stata determinata, con causalità efficiente autonoma, da un errore commesso dalla p.a. in sede di predisposizione della griglia di risposte in corrispondenza del quesito n. 56, relativo « A quanto ammonta l’eventuale contributo erogato dal Ministero per interventi di ristrutturazione su beni culturali detenuti dal privato». Ed invero, tra le varie risposte alternative fornite dal Ministero:
A) al massimo del 75% della spesa sostenuta.
B) al massimo del 30% della spesa sostenuta.
C) al massimo del 50% della spesa sostenuta.
D) Alla spesa affettivamente sostenuta »
quella esatta coincideva con quella di cui alla lettera C) (“ al massimo del 50% della spesa sostenuta ”), vale a dire la risposta indicata dal ricorrente, in quanto corrispondente alla fattispecie ordinaria disciplinata dalla prima parte del comma 1 dell’art. 35 del D.lgs. 42/2004 (“ Il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale per l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 31, comma 1, per un ammontare non superiore alla metà della stessa ”) e non anche quella di cui alla lettera D (“ alla spesa effettivamente sostenuta ”), erroneamente considerata quale unica opzione valida giacché corrispondente all’ipotesi derogatoria di cui alla seconda parte della medesima disposizione normativa, secondo cui “ Se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare ”.
Al più, la p.a. avrebbe dovuto considerare valide entrambe le risposte – tanto quella di cui alla lettera C) quanto quella di cui alla lettera D) – con conseguente assegnazione al ricorrente del punteggio pari a 45,69 punti che gli avrebbe consentito di accedere alla successiva prova concorsuale, in quanto superiore a quello minimo di accesso, pari a 45,68.
- “ II-Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, del Bando di Concorso. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del D.P.R. n. 487/1994. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. recante il principio di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione del principio dell’anonimato nell’espletamento di una procedura concorsuale pubblica”.
Contrariamente a quanto stabilito dal Bando di concorso, le concrete modalità con cui si è svolta la prova preselettiva non avrebbero garantito l’anonimato dei candidati, valevole anche in caso di utilizzazione di sistemi automatizzati di correzione, con conseguente potenziale lesione dei principi di trasparenza ed imparzialità dell’