TAR Milano, sez. III, ordinanza cautelare 2018-10-18, n. 201801478

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, ordinanza cautelare 2018-10-18, n. 201801478
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201801478
Data del deposito : 18 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/10/2018

N. 02715/2017 REG.RIC.

N. 01478/2018 REG.PROV.CAU.

N. 02715/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2715 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

V L R, rappresentato e difeso dall'avvocato R M G V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

contro

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso gli Uffici di quest’ultima in Milano, Via Freguglia, n. 1;

e con l'intervento di

ad opponendum:
A.I.F.I. Associazione Italiana Fisioterapisti, A.I.F.I. Associazione Italiana Fisioterapisti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati L L e A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Piazzale Cadorna, n. 4;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo del giudizio

- della nota prot. n. 71712/2017 del 30 ottobre 2017, con la quale l'Università degli Studi di Milano ha rigettato l'istanza di iscrizione del ricorrente al III anno del corso di laurea in Fisioterapia;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;

quanto al ricorso per motivi aggiunti

- del verbale del 7 maggio 2018 del Collegio Didattico Interdipartimentale del Corso di Laurea in Fisioterapia, non notificato, nel corso della quale è stato ratificato il deliberato della Commissione per il riconoscimento degli studi il 18 ed il 26 gennaio 2018;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;

nonché

per il risarcimento del danno arrecato al ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Milano;

Visto l’atto di intervento di A.I.F.I.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2018 il dott. S C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il ricorrente ha formulato istanza di nomina del Commissario ad acta ai fini dell’esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 1711 del 21 dicembre 2017;

Rilevato tuttavia che è ormai prossima l’udienza di trattazione del merito (fissata in data 21 dicembre 2018) e che, quindi, il danno che il ricorrente può ancora subire nel lasso di tempo intercorrente fra la data odierna e quella di definizione del giudizio è alquanto ridotto;

Ritenuto pertanto che l’istanza di nomina del Commissario ad acta non possa essere accolta;

Ritenuto che possa essere disposta la compensazione delle spese relative alla presente fase di giudizio;

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