TAR Palermo, sez. II, sentenza 2017-07-03, n. 201701753

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2017-07-03, n. 201701753
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201701753
Data del deposito : 3 luglio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/07/2017

N. 01753/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00190/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 190 del 2016, proposto da G R, rappresentato e difeso dall’avv. A A ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. M R, sito in Palermo, Piazza Marina, n. 19;

contro

- il Comune di Favara, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. G R, presso il cui studio, sito in Palermo, via Mariano Stabile, n. 241, è elettivamente domiciliato;

per l'annullamento,

previa sospensione

- dell’ordinanza n. 190 del 27/10/2015, con la quale è stata ordinata la demolizione delle opere abusive realizzate consistenti in un fabbricato ad una elevazione fuori terra, adibito a stalla e una adiacente veranda coperta, in c.da Pioppitello del Comune di Favara;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente;


Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Viste le ordinanze collegiali istruttorie n. 402 dell’11 febbraio 2016 e n.806 del 24 marzo 2016, parzialmente eseguite dal Comune di Favara con il deposito di parte dei documenti richiesti;

Vista la memoria di costituzione in giudizio del Comune di Favara, con i relativi allegati;

Vista l’ordinanza n.653/2016 di accoglimento della domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale da parte ricorrente e di richiesta istruttoria;

Viste le memorie difensive;

Vista la documentazione depositata da parte ricorrente nell’udienza del 27.5.2017;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Relatore la D.ssa A P;

Uditi, alla pubblica udienza del giorno 27 maggio 2016, i difensori delle parti, presenti così come da verbale d’udienza;


CONSIDERATO che

- oggetto della domanda di annullamento è l’ordinanza n. 190 del 27/10/2015 con la quale è stato ingiunto al ricorrente di demolire le opere edilizie ivi indicate;

- con l’unico motivo di doglianza in cui si articola il ricorso, il ricorrente ha dedotto il vizio di violazione di legge (art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001 e art. 97 cost.) ed eccesso di potere per omessa istruttoria, deducendo che il Comune resistente doveva pronunciarsi sull’istanza di sanatoria prima di ordinare la demolizione;

- si è costituito in giudizio il Comune di Favara, chiedendo il rigetto del ricorso;

- nel corso dell’udienza pubblica del 27 maggio 2017, il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato, come da verbale, la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso nel merito poiché il Comune resistente, in relazione alle opere contemplate nel provvedimento per cui è causa, ha proceduto al rilascio del permesso di costruire in sanatoria n.28/2017 del 28 aprile 2017, contestualmente depositato.

RITENUTO che tale circostanza rende il ricorso improcedibile (art. 35 cod. proc. amm.).

RITENUTO, infine, che le spese possono essere compensate avuto riguardo al complessivo andamento della vicenda procedimentale.

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