TAR Ancona, sez. I, ordinanza cautelare 2014-03-07, n. 201400101

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, ordinanza cautelare 2014-03-07, n. 201400101
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201400101
Data del deposito : 7 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00426/2013 REG.RIC.

N. 00101/2014 REG.PROV.CAU.

N. 00426/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 426 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:


M S, M S, rappresentati e difesi dall'avv. S S, con domicilio eletto presso Avv. Manuel Virgili in Ancona, c.so Garibaldi, 43;


contro

Comune di Fermo, rappresentato e difeso dagli avv. A G, C A, con domicilio eletto presso M M in Ancona, viale della Vittoria 7;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- Dell'Ordinanza n.2 Reg.Gen. n.117/2013 del 3.4.2013 avente ad oggetto sospensione dei lavori ex art 27 del dpr 380/2001" sull'area sita in via Ugo Malfa n. 11 ed identificata catastalmente al Foglio 4 particella 641 e

- Comunicazione avvio del procedimento amministrativo, artt.7 e 8 della L.241/90 e smi prot.n.18091 del 23.5.2013 volto ad annullare la SCIA prot.14706 del 26.04.2013 per la parte relativa all'utilizzo della piscina all'interno del Residence Baiadosol come servizio per gli alloggiati, e

per quanto occorre possa, di tutti gli atti richiamati in quelli sopraindicati

ed ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale a quelli impugnati, ancorché sconosciuto.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Fermo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2014 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che, in presenza del pregiudizio grave e irreparabile derivante dal provvedimento impugnato e in presenza altresì di aspetti da approfondire in sede di merito, relativi alla disciplina urbanistica e alla natura o meno demaniale di alcune delle aree interessate, sussistano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare.

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