TAR Genova, sez. I, sentenza 2013-04-24, n. 201300719
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Testo completo
N. 00719/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01304/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1304 del 2011, proposto da:
IO NE, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Silvia Sommazzi, con domicilio eletto presso Maria Silvia Sommazzi in Genova, via Xii Ottobre, 10/12;
contro
Comune di Portofino, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Piciocchi, con domicilio eletto presso Pietro Piciocchi in Genova, corso Torino, 30/18; Regione Liguria, rappresentato e difeso dagli avv. Gigliola Benghi, Michela Sommariva, con domicilio eletto presso Gigliola Benghi in Genova, via Fieschi 15; Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Per il Paesaggio della Liguria;
nei confronti di
Garaventa Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Piscitelli, Giovanna Lombardi, con domicilio eletto presso Luigi Piscitelli in Genova, corso Saffi 7/2;
per l'annullamento
permesso di costruire 9\9\2010, n. 08\2010, rilasciato in attuazione di piano di recupero urbanistico di inziativa pubblica via del Fondaco, in variante in corso d’opera al permesso n. 75 del 27\11\2007 per l’edificio ex caserma Carabinieri di Portofino, nonché del medesimo permesso n. 75\2007, delle autorizzazioni paesaggistiche n. 5\2009 e 7\2010 in variante alla precedente, atti tutti conosciuti a seguito di accesso eseguito nell’agosto 2011, nonché di ogni altro atto connesso, compresa l’approvazione del piano di recupero di via del Fondaco tra cui delibera consiliare n. 13\1999, dPGR 133\2000 e successive modifiche, nonché le n.t.a. e la scheda di intervento n. 16;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Portofino e di Garaventa Spa e di Regione Liguria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2013 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame parte ricorrente, nella qualità di residente e proprietario di immobile confinante e limitrofo con quello oggetto di contestazione, impugnava i provvedimenti di cui in epigrafe, recanti permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica di approvazione intervento di restauro e risanamento conservativo, rilasciati in attuazione di piano di recupero urbanistico di iniziativa pubblica via del Fondaco per l’edificio ex caserma Carabinieri di Portofino, nonché in subordine lo stesso pru.
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda e gli atti procedimentali che hanno portato agli atti contestati, conosciuti in dettaglio nell’agosto del 2011 in esecuzione di istanza di accesso presentata nel precedente mese di maggio, venivano quindi dedotte le seguenti censure:
- violazione dell’art. 9 dm 1444\1968 e del pru di via Fondaco e della scheda n. 16, sotto diversi profili, eccesso di potere per difetto di istruttoria di presupposti e di motivazione, travisamento, illogicità, atteso che l’intervento viola le distanze tra pareti finestrate ed inoltre le norme del pru che consentono limitata elevazione di m. 1 mentre nella specie si eleva l’edificio di 1,5 metri in assenza dei presupposti previsti dal pru stesso;
- violazione degli artt. 7 s. l.r. 16\2008 e del pru predetto, eccesso di potere sotto diversi profili, dandosi vita ad un’ipotesi di nuovo fabbricato, diverso dal preesistente e non certo ad un mero restauro o risanamento conservativo;
- illegittimità delle autorizzazioni paesaggistiche per violazione dell’art. 39 ptcp, delle norme del pru, eccesso di potere sotto analoghi profili, in quanto la normazione paesaggistica vieta tutti gli interventi, su edifici esistenti e di nuova costruzione che alterino i caratteri dei complessi qualificati come ni-ce, nuclei isolati regime normativo di conservazione;
- illegittimità del pru laddove inteso come tale da consentire violazione al dm 1444 cit., per violazione degli artt. 7 24 ss l.r. 24\1987, 9 dm cit., eccesso di potere sotto diversi analoghi profili.
L’amministrazione comunale intimata e parte controinteressata si costituivano in giudizio e, controdeducendo punto per punto, chiedevano la declaratoria di irricevibilità per tardività ed il rigetto del gravame.
Alla pubblica udienza del 9\4\2013 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, appare infondata l’eccezione di irricevibilità (erroneamente qualificata dalla difesa comunale in termini di inammissibilità) formulata dalle parti resistenti per la tardiva proposizione del gravame rispetto alla conoscenza dei titoli in contestazione.
In generale, occorre ribadire i consolidati principi a mente dei quali, ai fini della tempestività dell'impugnazione del titolo edilizio da parte del terzo a ciò legittimato, la piena conoscenza dalla quale decorre il termine decadenziale per la proposizione dell'impugnazione medesima va riferita al momento dell'ultimazione dei lavori, ovvero al momento nel quale la costruzione realizzata riveli in modo inequivoco le caratteristiche essenziali dell'opera agli effetti della sua eventuale difformità rispetto alla disciplina urbanistico-edilizia vigente, sì da non esservi dubbi in ordine alla reale portata dell'intervento edilizio assentito, fermo restando che la prova della tardività dell'impugnazione deve essere fornita rigorosamente e incombe, secondo le regole generali, alla parte che la deduce (cfr. ex multis CdS 5657\2012 2 5612\2012).
Nel caso di specie, al fine di provare la eccepita tardività vengono invocati la presunta ultimazione dei lavori delle parti strutturali e delle modifiche di prospetto nel febbraio del 2011 nonché una lettera inviata dall’odierno ricorrente al Comune in data 26\2\2009.
Sotto il primo profilo, l’eccezione si fonda unicamente sulle mere affermazioni delle parti resistenti, prive di sostegno probatorio di qualsiasi tipo, fotografico o documentale, risultando quindi di per sé completamente irrilevanti. Anzi, in senso contrario risultano prodotti elementi concreti da parte ricorrente, nel senso che ancora nel novembre del 2011 (unico elemento temporale certo, il sopralluogo peritale) l’immobile interessato dai lavori risultava coperto dai ponteggi di servizio e dai connessi teloni protettivi che rendevano l’immobile stesso non visibile.
Sotto il secondo profilo, la nota invocata nulla evidenzia nei necessari termini di piena conoscenza, sia in sé - stante il relativo tenore, su cui infra -, sia - all’evidenza - rispetto al permesso in variante rilasciato oltre un anno e mezzo dopo tale nota. A quest’ultimo proposito, poi, a nulla rileva l’eventuale natura migliorativa della variante (rispetto a questa sì correttamente qualificata da parte contro interessata l’eccezione in termini di eventuale inammissibilità), atteso che in ogni caso la stessa comporta la trasformazione del territorio in direzione contraria agli interessi azionati dal vicino e, comunque, in termini reputati peggiorativi rispetto alla situazione dei luoghi pregressa.
Pur dinanzi al carattere dirimente delle considerazioni appena svolte, prima di ulteriormente analizzare nel dettaglio la nota del 2009 invocata dalle parti resistenti, per ragioni di completezza occorre verificare le coordinate generali