TAR Perugia, sez. I, sentenza 2020-03-02, n. 202000131

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2020-03-02, n. 202000131
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 202000131
Data del deposito : 2 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/03/2020

N. 00131/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00629/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 629 del 2018, proposto dalla sig.ra M G P, rappresentata e difesa dall'avvocato M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, piazza Piccinino, 9;

contro

Comune di Perugia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati R M, S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. S M in Perugia, via Oberdan, 50;
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;

per l'annullamento

- del diniego di autorizzazione paesaggistica n. 7 del 2 novembre 2018 emanato dal Comune di Perugia;

- della nota prot. n. 0018909 del 27 settembre 2018 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria (trasmessa con raccomandata a/r ritirata in data 4 ottobre 2018) – con la quale è stato comunicato parere negativo di compatibilità paesaggistica;

- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o collegato, ivi compresa, ed in quanto occorra, la nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria prot. n.0015322 del 2 agosto 2018 di preavviso di parere negativo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Perugia e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2020 la dott.ssa D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Riferisce l’odierna ricorrente di aver acquistato a mezzo di vendita senza incanto indetta dal Tribunale di Napoli, in seguito al fallimento n. 286/2012 dichiarato con sentenza del medesimo tribunale del 31 ottobre 2012, un lotto di terreno con sovrastante immobile di civile abitazione sito in Perugia, loc. Monte Malbe, Strada dei Cappuccini (trav. del Frate Cacciatore) e relative pertinenze. Successivamente all’acquisto, la sig.ra Properzi - convinta della legittimità urbanistico-edilizia della villa, stante la perizia del consulente tecnico del Tribunale del 21 ottobre - presentava al Comune di Perugia progetto di ristrutturazione edilizia della stessa, consistente nella demolizione parziale e ricostruzione con sagoma del tutto diversa da quella attualmente esistente.

La zona ove è sita la proprietà ricade in area classificata dal vigente P.R.G. del Comune di Perugia come “Br” “residenze in macchie arboree parzialmente compromesse” (art. 56) ed è assoggettata a vincolo paesaggistico in virtù del d.m. 27 giugno 1969. Pertanto, per la realizzazione del descritto progetto di ristrutturazione veniva chiesta l’autorizzazione paesaggistica ed il Comune di Perugia trasmetteva in data 17 luglio 2018 la documentazione alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria per l’espressione del parere di competenza.

Con la nota prot. 15322 del 2 agosto 2018 la Soprintendenza comunicava il preavviso di parere negativo evidenziando, preliminarmente, “la carenza degli approfondimenti istruttori comunali che non riportano alcun riscontro circa le intervenute valutazioni paesaggistiche ed ai relativi pareri espressi da questa Soprintendenza in relazione al permesso a costruire n. 25919 [in realtà licenza edilizia n. 981 n.d.r.] del 28.8.1969, intervenuto con vincolo di tutela paesaggistica vigente, questa Soprintendenza evidenzia la necessità che ogni eventuale progetto che preveda la ristrutturazione del fabbricato esistente venga valutato solo a seguito di accertamento della piena legittimità paesaggistica dello stesso.” rilevando altresì che “la documentazione progettuale prodotta ... non è risultata conformata a quanto disposto dal D.P.C.M. 12.12.2005”. Con nota del 2 agosto 2018 la sig.ra Properzi formulava le proprie osservazioni, evidenziando, sotto il profilo urbanistico edilizio, quanto rilevato nella consulenza tecnica disposta dal Tribunale di Napoli e svolgendo puntuali rilievi nel merito del progetto, nonché producendo le necessarie integrazioni progettuali. Tali osservazioni venivano trasmesse dal Comune di Perugia con nota prot. 2018/0179541 del 14 agosto 2018, nella quale quest’ultimo significava alla Soprintendenza che “dagli atti in possesso di questa Amm.ne Com.le, la licenza edlizia n. 981 rilasciata per la costruzione dell’edificio residenziale di che trattasi ... non dà atto di autorizzazioni rilasciate in ottemperanza all’appena costituito vincolo n. 73 d.m. 27 giugno 1969 (pubblicato Albo Pretorio di Perugia il 1° agosto 1969). Si segnala però che il fatto che nel fascicolo agli atti dell’Amm.ne Com.le non sia contenuta copia dell’Autorizzazione ai sensi della 1497/39 non costituisca prova della non esistenza del documento autorizzativo. Si invita pertanto codesta Soprintendenza ad eseguire nei propri archivi una ricerca in tal senso”.

Con nota prot. n. 0018909 del 27 settembre 2018 la Soprintendenza comunicava il proprio definitivo parere negativo, cui faceva seguito il diniego di autorizzazione paesaggistica n. 7 del 2 novembre 2018 emanato dal Comune di Perugia.

1.2. Avverso i suddetti provvedimenti, parte ricorrente ha proposto motivi di censura articolati come segue:

I. Quanto al mancato rinvenimento del nulla osta paesaggistico relativo alla licenza edilizia n. 981 del 28.8.1969: violazione dell’art. 7 della l. n. 1497 del 1939;
violazione dell’art. 1, comma 2 e dell’art. 18 della l. n. 241 del 1990;
eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, difetto di motivazione e contraddittorietà;
illogicità ed irragionevolezza manifeste.

II. Nel merito del parere negativo:

II.

1. violazione degli artt. 3 e 10 bis della l. n. 241 del 1990;
eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione;

II.

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