TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-10-14, n. 202417691
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Testo completo
Pubblicato il 14/10/2024
N. 17691/2024 REG.PROV.COLL.
N. 08658/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8658 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura Roma e Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. -OMISSIS-., di inibitoria all'espatrio, emessa dal Questore di Roma, e di tutti gli atti che ne costituiscono il presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura Roma e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 luglio 2024, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, residente in Romania ed iscritto all’AIRE del Comune di Roma, ha impugnato l’ordinanza indicata in epigrafe, con cui il Questore di Roma ha disposto nei suoi confronti l’immediata esibizione della carta d’identità per consentire l’annotazione sulla stessa della inibitoria all’espatrio di cui all’art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 649/1974.
1.1. L’inibitoria si fonda sul fatto che, come emerge dagli atti d’ufficio, la Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma ha emesso a carico dell’interessato l’ordine di esecuzione (con contestuale sospensione in data 8.1.2020), dovendo il medesimo espiare la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione oltre alla pena pecuniaria di 4000 €.
Nello specifico, la procedura di esecuzione riguarda una sentenza di condanna con la quale la Corte di Appello di Roma, in data 1.12.2016, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Roma (che aveva assolto