TAR Potenza, sez. I, sentenza 2015-05-14, n. 201500252

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2015-05-14, n. 201500252
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 201500252
Data del deposito : 14 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00084/2015 REG.RIC.

N. 00252/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00084/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 84 del 2015, proposto dall’impresa individuale D G G, in persona dell’omonimo titolare p.t., rappresentata e difesa dall’avv. G P, con domicilio eletto in Potenza Corso Giuseppe Garibaldi n. 32;

contro

Comune di Ruvo del Monte, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

nei confronti di

SASI S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., e C.M. Impianti S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., la prima nella qualità di mandataria e la seconda nella qualità di mandante della costituenda ATI, rappresentate e difese dagli avv.ti Renato Botrugno e Valentina Bonomi, con domicilio eletto in Potenza Via del Gallitello n. 116/B;

per l'annullamento

della Determinazione n. 2 del 9.1.2015 (comunicata con nota ex art. 79 D.Lg.vo n. 163/2006 prot. n. 187 del 9.1.2015), con la quale il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Ruvo del Monte ha emanato il provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore dell’ATI SASI S.r.l.(mandataria)-C.M. Impianti S.r.l.(mandante), per l’affidamento dei lavori di ampliamento, adeguamento funzionale e miglioramento infrastrutturale del Centro Polifunzionale;

per la declaratoria di inefficacia

del contratto di appalto eventualmente già stipulato,

nonché per il risarcimento:

1) in via principale, in forma specifica mediante l’aggiudicazione dell’appalto in favore dell’impresa individuale D G G e con subentro nel contratto di appalto eventualmente già stipulato;

2) in via subordinata, in forma equivalente, con riserva di quantificare il relativo importo;


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione dell’ATI SASI S.r.l.-C.M. Impianti S.r.l.;

Visto il ricorso incidentale, proposto dalla predetta ATI aggiudicataria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2015 il dott. Pasquale Mastrantuono e uditi gli avv.ti G P e Renato Botrugno;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con bando, pubblicato il 28.11.2014, il Comune di Ruvo del Monte ha indetto una procedura aperta per l’affidamento dei lavori di ampliamento, adeguamento funzionale e miglioramento infrastrutturale del Centro Polifunzionale, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, prevedendo l’esclusione automatica delle offerte anomale determinate ai sensi dell’art. 122, comma 9, D.Lg.vo n. 163/2006.

Il Disciplinare di gara precisava sia che il ribasso doveva essere indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere con non più di tre cifre decimali dopo la virgola, specificando che, in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevaleva il secondo, sia che nella seduta pubblica il seggio di gara doveva leggere ad alta voce la percentuale del ribasso in lettere, offerto da ciascun concorrente.

Nella seduta pubblica del 7.1.2015 il seggio di gara: apriva le buste, contenenti le offerte economiche, presentate da 121 concorrenti;
calcolava la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 122, comma 9, D.Lg.vo n. 163/206, determinata nel 31,635%;
e dichiarava aggiudicataria provvisoria l’ATI SASI S.r.l.(mandataria)-C.M. Impianti S.r.l.(mandante), in quanto aveva offerto il ribasso del 31,631%, cioè il prezzo più basso al di sotto della predetta soglia di anomalia.

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico prima con Determinazione n. 2 del 9.1.2015 (comunicata con nota ex art. 79 D.Lg.vo n. 163/2006 prot. n. 187 del 9.1.2015) emanava il provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della suddetta ATI e poi in data 17.1.2015, ai sensi del’art. 153, comma 4, DPR n. 207/2010, consegnava all’ATI aggiudicataria i lavori in via d’urgenza nelle more della stipula del contratto di appalto.

Il suddetto provvedimento di aggiudicazione definitiva è stato impugnato con il ricorso principale, notificato il 30.1/2/4.2.2015 e depositato il 2.2.2015, dall’impresa individuale D G G, la quale ha dedotto la violazione della suindicata disposizione del Disciplinare di gara, in quanto aveva redatto l’offerta economica, scrivendo il ribasso in cifre di “31,587%” ed in lettere “trentunovirgolaseicentotrentatre”, precisando che, tenendo conto del ribasso in lettere, la soglia di anomalia era 31,636%, per cui la sua offerta risultava la più conveniente al di sotto di tale soglia di anomalia.

Si è costituita in giudizio l’ATI SASI S.r.l.-C.M. Impianti S.r.l., la quale ha sostenuto l’infondatezza del ricorso, evidenziando l’illeggibilità dell’offerta scritta in lettere.

L’ATI aggiudicataria ha anche proposto il ricorso incidentale, notificato il 2.3.2015 e depositato il 13.3.2015, chiedendo l’esclusione dalla gara dell’impresa per l’illeggibilità dell’offerta in lettere, deducendo la violazione del Disciplinare di gara, senza però provare che, in seguito alla rideterminazione della soglia di anomalia, l’ATI sarebbe risultata lo stesso aggiudicataria.

All’Udienza Pubblica del 15.4.2015 il ricorso passava in decisione.

DIRITTO

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le Sentenze n. 4 del 7.4.2011 e n. 9 del 25.2.2014 ha statuito che, quando, come nella specie, vi sono più offerte valide oltre a quelle della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, la regola dell’obbligo di esaminare per prima il ricorso incidentale, può essere derogata per “ragioni di economia processuale”, atteso che deve ritenersi preferibile esaminare prioritariamente il ricorso principale, se palesemente infondato, inammissibile o improcedibile, sempre che il preventivo ed assorbente esame del ricorso principale non incida sul diritto di difesa del controinteressato e consenta un’effettiva accelerazione della definizione della controversia.

In applicazione del predetto principio giurisprudenziale, nella specie deve essere esaminato preventivamente il ricorso principale, in quanto palesemente infondato.

Occorre in proposito considerare che l’offerta economica dell’impresa individuale D G G è stata redatta sia in cifre che in lettere. Gli importi indicati sono però difformi. Infatti l’offerta in cifre indica la misura del “31,587%”, mentre quella in lettere è stata redatta in modo parzialmente illeggibile, in quanto risulta comprensibile solo la prima parte “trentunovirgolaseicentotrenta”, ma non le ultime lettere e/o segni conclusivi.

Pertanto, poiché l’offerta economica in lettere non è compiutamente leggibile, poteva essere presa in considerazione soltanto quella espressa in cifre, pari a “31,587%”, riportata nel verbale della seduta pubblica del 7.1.2015. In ogni caso anche se la stazione appaltante avesse inteso attenersi alla parte leggibile dell’offerta espressa in lettere, questa non avrebbe consentito di aggiudicare la gara alla ricorrente essendo meno vantaggiosa di quella dell’ATI controinteressata.

Conseguentemente, devono essere confermate sia la soglia di anomalia ex art. 122, comma 9, D.Lg.vo n. 163/206 del 31,635%, sia l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in questione in favore dell’ATI sopra specificata.

Dunque, il ricorso principale deve essere respinto.

Dalla reiezione del ricorso principale discende l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incidentale, poiché tale gravame viene proposto per neutralizzare gli effetti dell’eventuale accoglimento del ricorso principale, che però, nella specie, è risultato infondato.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.

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