TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2022-11-24, n. 202207275

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2022-11-24, n. 202207275
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202207275
Data del deposito : 24 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/11/2022

N. 07275/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00651/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 651 del 2020, proposto da
Collegio Gri e Gri Laureati della Provincia di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati B C D T, Annalisa D'Urbano, G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio B C D T in Roma, via di Porta Pinciana n.6;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ministero della Giustizia, in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe D'Amico, Angelo Mastrandrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Mario Mansueto, Lino Mastroianni, Domenico Mentino, Riccardo Montanino, Antonio Pannitti, Angelo Penna, Elpidio Pennacchio, Paolo Ravo, Angelo Ricci, Giuseppe Romano, Danilo Rondinara, Nicola Ruggiero, Antonio Verrengia, Rosario Verrengia, Giovanni Verrillo, Ernesto Vettese, Francesco Vitale, Giovanni Matarazzo, Carlo Rocco Caterino, Salvatore Compagnone, Ferdinando Conte, Pasquale Coppola, Nicola D'Andrea, Fabio Di Giacomo, Francesco Esposito, Luigi Gioia, Salvatore Ianovale, Antonio Insero, Angelo Maggio, Rocco Maggio, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe D'Amico, Angelo Mastrandrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ferdinando Mastrogiovanni, Alfonso Ricciardi, Diego Riccio, Domenico Vitale, Nicola Capuano, Antimo D'Agostino, Pasquale Diana, Luigi Feola, Giovanni Gallina, Michelino Granato, Gennaro Martone, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guerino Ferri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- dell’“Elenco dei candidati abilitati ad esercitare la libera professione di perito industriale”, emanato nell’ambito dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato, sessione 2019, dalla Commissione n. 5 – Collegio Provincia di Caserta, insediata presso l’Istituto Tecnico Industriale “Francesco Giordani” di Caserta;

- dell’“Elenco dei candidati abilitati ad esercitare la libera professione di perito industriale”, emanato nell’ambito dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato, sessione 2019, dalla Commissione n. 6 – Collegio Provincia di Caserta, insediata presso l’Istituto Tecnico Industriale “Francesco Giordani” di Caserta;

- nonché di ogni ulteriore provvedimento, nota o verbale della Commissione e/o del Collegio Provinciale o Territoriale dei Periti recante l’ammissione al suddetto esame, o a talune fasi dello stesso, di soggetti in possesso del diploma conseguito con il vecchio ordinamento presso l’Istituto Tecnico per Gri, ancorché non conosciuto dai ricorrenti né agli stessi comunicato;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio: del Ministero dell'Istruzione;
del Ministero della Giustizia;
dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Caserta;

nonché di Mario Mansueto e di Lino Mastroianni e di Domenico Mentino e di Riccardo Montanino e di Antonio Pannitti e di Angelo Penna e di Elpidio Pennacchio e di Paolo Ravo e di Angelo Ricci e di Giuseppe Romano e di Danilo Rondinara e di Nicola Ruggiero e di Antonio Verrengia e di Rosario Verrengia e di Giovanni Verrillo e di Ernesto Vettese e di Francesco Vitale e di Giovanni Matarazzo e di Carlo Rocco Caterino e di Salvatore Compagnone e di Ferdinando Conte e di Pasquale Coppola e di Nicola D'Andrea e di Fabio Di Giacomo e di Francesco Esposito e di Luigi Gioia e di Salvatore Ianovale e di Antonio Insero e di Angelo Maggio e di Rocco Maggio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2022 il dott. L C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


FATTO

1.1. Il Collegio Gri e Gri Laureati della Provincia di Caserta impugna gli atti indicati in epigrafe con cui si è consentito a taluni soggetti in possesso del diploma di geometra “vecchio ordinamento” di partecipare agli esami di stato per il conseguimento dell’abilitazione quali periti industriali.

1.2. La parte ricorrente censura gli aspetti di seguito illustrati.

1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 10 dell’Ordinanza MIUR prot. n. 373, del 24 aprile 2019, recante l’indizione della sessione di esami di stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale e di Perito Industriale Laureato per l’anno 2019. Tassatività dei requisiti di ammissione alla prova d’esame e interpretazione strettamente letterale della lex specialis.

Il bando di concorso sarebbe stato violato nella misura in cui i soggetti ammessi all’esame sono solo quelli in possesso del diploma di perito industriale o afferente al settore tecnologico di cui al D.P.R. 88/2010 (cd. diplomi CAT) e non certo quelli con il titolo di geometra “vecchio ordinamento”. L’ammissione, peraltro, realizzerebbe una disparità intollerabile sul piano territoriale in quanto, in altri casi, i geometri sono stati legittimamente esclusi dall’abilitazione in commento.

2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, quarto comma, e 8, primo comma, del DM n. 88, del 15 marzo 2010, recante “norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

L’illegittima ammissione dipenderebbe dall’erronea convinzione dell’equiparazione del diploma di geometra a quelli cd. CAT. La parte rappresenta che all’esito di un percorso riformatore, a partire dall’anno scolastico 2010-2011, coloro che svolgano gli studi da Gra o Perito, che avrebbero un tempo frequentato due scuole distinte, possono iscriversi presso il medesimo Istituto e all’esito del percorso di studi acquisiscono un diploma c.d. “CAT” (costruzioni, ambiente e territorio, appunto). Tali ultimi diplomi sono poi stati equiparati, ai fini dell’accesso agli esami di Stato, ai titoli di studio da Perito e Gra acquisiti nella vigenza del vecchio ordinamento. Ciò sulla scorta dell’articolo 6, comma 4, del DPR n. 88/2010, in forza del quale il diploma di istruzione professionale, rilasciato al superamento dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi dei “nuovi” istituti professionali, costituisce “titolo necessario per l’accesso all’università e agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (…)”, e precisa “fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall’ordinamento giuridico”.

A tale inciso è stato attribuito il significato di far salvo l’effetto legale dei nuovi diplomi anche ai fini dell’abilitazione professionale, in ragione della prevista confluenza dei vecchi percorsi di studi nei nuovi Istituti superiori del settore “tecnologico”.

Al contrario, alcuna disposizione ha invece previsto la proporzione inversa, ovvero la validità dei vecchi diplomi a costituire titolo di accesso agli esami di una categoria diversa

da quella relativa al titolo di studio acquisito, posto che l’equipollenza sancita dalla normativa si pone esclusivamente tra nuovi diplomi e vecchi, e non anche all’inverso. Tale esito, del resto, stravolgerebbe l’attuale assetto di queste professioni in assenza di espressa disposizione legislativa.

3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, quarto comma, e 8, primo comma, del DM n. 88, del 15 marzo 2010, recante “norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”. Violazione e falsa applicazione delle note MIUR n. 27133 del 28 settembre 2015 e n. 16542 del 22 luglio 2019. Eccesso di potere.

I provvedimenti sarebbero, inoltre, in violazione delle circolari MIUR n. 27133 del 28 settembre 2015 e n. 16542 del 22 luglio 2019. Il Ministero ha, infatti, affermato che sussiste l’equipollenza dei diplomi del nuovo ordinamento con quelli del vecchio ordinamento “ai fini dell’accesso agli esami di abilitazione”, ma anche che “abilitare quale Perito Industriale un soggetto in possesso del “vecchio” diploma Gra rappresenti “un’indebita applicazione analogica del parere dell’Ufficio Legislativo”, essendo la possibilità di assimilazione dei vecchi diplomi ai nuovi CAT esclusa “in assenza di espressa disposizione legislativa”. Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, infatti, l’equipollenza dei titoli di studio deve risultare dal bando o da disposizioni legislative, mentre non può derivare da mere interpretazioni.

1.3. L’ordine dei periti industriali della Provincia di Caserta, intervenuto ad opponendum, unitamente ad alcuni dei soggetti ammessi all’esame di abilitazione (indicati in epigrafe) hanno dedotto l’infondatezza del ricorso attesa l’equipollenza tra il diploma di geometra vecchio ordinamento e i nuovi diplomi CAT previsti dal d.P.R. n. 88/2010. Equipollenza sancita dall’art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 88/2010, dall’art. 8, comma 1, dello stesso d.P.R. e dell’allegato D.

L’interveniente ad opponendum e i controinteressati hanno, inoltre, formulato le seguenti eccezioni in rito:

a) l’inammissibilità per la mancata notifica ad almeno un controinteressato;

b) l’incompetenza territoriale del T.A.R. adito in quanto non solo l’abilitazione ha un effetto esteso all’intero territorio nazionale, ma si controverte di atti nazionali che regolano i requisiti per il conseguimento di tale abilitazione;

c) il difetto di giurisdizione trattandosi di una questione relativa all’iscrizione a un albo non connotata da alcuna discrezionalità.

d) la carenza di legittimazione e di interesse al ricorso in quanto non vi sarebbe alcun immediato pregiudizio in capo alla parte ricorrente per un’ipotetica perdita di iscritti: l’iscrizione all’albo dei periti da parte dei soggetti ammessi all’esame resta una mera eventualità e, per altro verso, non è ipotizzabile alcuna lesione per l’acquisizione di un mero titolo abilitativo in capo a degli iscritti all’albo dei geometri;

e) l’inammissibilità per la mancata impugnazione degli atti prodromici con cui si sono nominate le commissioni in funzione dell’elenco dei candidati già formato dal Collegio dei periti e dal Ministero: gli atti che hanno formato tale elenco costituiscono il presupposto logico di quelli impugnati e, pertanto, avrebbero dovuto essere autonomamente impugnati;

f) l’inammissibilità e l’improcedibilità in relazione all’operatività del meccanismo disegnato dall’art. 4 comma 2 bis della l. 168/2005 (“conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”);
tale disposizione rende del tutto vano e, quindi, improcedibile il ricorso.

g) l’inammissibilità in quanto l’avvenuta iscrizione all’albo di molti dei singoli partecipanti all’esame avrebbe dovuto essere autonomamente impugnata.

Nel merito, i controinteressati sostengono che le medesime norme richiamate dalla parte ricorrente consentano la partecipazione all’esame dei geometri “vecchio ordinamento”. In particolare, i diplomati “GEOMETRA” sono ammessi agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di perito industriale in edilizia, in quanto in possesso di un diploma di maturità tecnica del previgente ordinamento “equipollente” al nuovo diploma di istruzione tecnica indirizzo CAT ex DPR 88/2010, avente lo stesso valore legale, come si evince dall'art. 8 comma 1 Allegato D del D.P.R. n. 88/2010 (Tabella di confluenza).

1.4. All’udienza camerale del 20.5.2020, la parte ricorrente rinunciava alla richiesta istanza cautelare.

Con una prima ordinanza, n. 8215/2021, il Collegio rinviava la decisione del merito nell’attesa della definizione di analoghi giudizi pendenti, a seguito di appello, in Consiglio di Stato. Con una seconda ordinanza, n. 2497/2022, il Collegio ordinava l’integrazione del contraddittorio, adempimento cui il Collegio dei geometri adempiva come dimostrato dalla documentazione depositata in data 17.5.2022.

1.5. All’esito dell’udienza pubblica del 12.10.2022, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

3.1. In via preliminare, deve ritenersi superata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso ad almeno un candidato inserito nell’elenco della Commissione n.

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