TAR Bari, sez. I, sentenza 2014-11-05, n. 201401311
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N. 01311/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01092/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1092 del 2014, proposto da:
L I, rappresentato e difeso dagli avv.ti A P M e V A, con domicilio eletto presso Salvatore Basso, in Bari, corso Mazzini, 134/B;
contro
Comune di San Severo;
nei confronti di
F S, rappresentato e difeso dall'avv. M R P, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia Bari, in Bari, Piazza Massari;
per l'annullamento
del verbale e/o atto di proclamazione degli eletti dell'Ufficio centrale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di San Severo del 4.7.2014, acquisito in pari data al protocollo del Comune di san Severo al n. 0011082 e di tutti gli atti preordinati e connessi, relativi alle elezioni del Consiglio Comunale di San Severo tenutesi il 25.5.2014, nella parte in cui non contemplano, tra gli eletti, il candidato Sig. L I e per la sua conseguente sostituzione al candidato Sig. F S, nonché per la conseguente correzione del risultato elettorale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di F S;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti V A, A P M e M R P;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 18 settembre 2014, L I impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, l'atto di proclamazione degli eletti dell'Ufficio Centrale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di San Severo (FG) del 4 luglio 2014.
Esponeva, in fatto, che nelle date del 25 maggio e 8 giugno 2014 si svolgevano in San Severo, rispettivamente, il primo turno ed il secondo turno di ballottaggio della consultazione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale.
Evidenziava di aver partecipato alla detta competizione elettorale, concorrendo per la carica di Consigliere Comunale nella lista "Unione di Centro", a supporto della candidata Sindaco Marianna Bocola.
A mezzo del verbale di proclamazione degli eletti impugnato ed in base ai risultati elettorali, non veniva proclamato eletto nessun candidato per la lista "Unione di Centro".
Rimarcava il ricorrente, in particolare, che mentre l'ultimo Consigliere eletto risultava essere F S, egli risultava di fatto essere il primo dei non eletti.
Metteva in evidenza, inoltre, da un punto di vista del computo matematico del risultato elettorale, che alla sua lista di appartenenza non venivano assegnati seggi per il difetto di un solo voto.
A fronte di tanto, il ricorrente insorgeva avverso l'atto di proclamazione degli eletti articolando un unico motivo di ricorso, individuato nell'eccesso di potere "per errore", avendo riscontrato, in tesi, che per un ritenuto errore di trascrizione occorso nella verbalizzazione del risultato elettorale presso la sezione n. 57, a fronte di n. 15 voti attribuiti ad uno dei candidati della lista Bocola, G M, venivano effettivamente verbalizzati dal Presidente di detta Sezione esclusivamente n. 6 voti validi.
Instava conclusivamente per l'annullamento del provvedimento impugnato, con la consequenziale correzione del risultato elettorale e la sua proclamazione in qualità di eletto, in sostituzione di F S.
Con memoria pervenuta in Segreteria in data 17 ottobre 2014, si costituiva in giudizio F S, eccependo preliminarmente ed in rito la inammissibilità del ricorso per genericità, instando comunque, nel merito, per il suo integrale rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
All'udienza pubblica speciale del 5 novembre 2014, sentite le parti, il Collegio tratteneva la causa per la definitiva decisione.
Il ricorso è inammissibile.
L'iniziativa giurisdizionale in esame si fonda su un unico motivo di ricorso.
In tale motivo di ricorso, parte ricorrente evidenzia l'illegittimità dell'atto di proclamazione impugnato, risultando quest'ultimo, in tesi, viziato da eccesso di potere per errore asseritamente dovuto ad un vizio di trascrizione del risultato elettorale.
Deve sul punto osservarsi che, nel giudizio elettorale, pur sussistendo un onere della prova attenuato rispetto alla regola generale dell'art. 2697 c.c. - attesa l'evidente difficoltà per il ricorrente di accedere nei ristretti termini di legge all'intero materiale elettorale - risulta comunque necessario che colui il quale agisce in giudizio offra quantomeno un principio di prova dei fatti asseriti, non essendo consentita la proposizione di gravami generici e per così dire "esplorativi", finalizzati solo ad ottenere l'esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice amministrativo (cfr. T.A.R. Toscana, Sezione II, 27 luglio 2009, n. 1308;T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 17 ottobre 2007, n. 6097).
In particolare, tale “principio di prova” impone che i vizi dedotti debbano essere prospettati secondo ragionevolezza e sostenuti da qualche riscontro obiettivo, diverso dalle mere asserzioni attoree (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. II, 26 gennaio 2005, n. 77).
Nel caso concreto, l'unico riscontro probatorio offerto ai fini della verifica giurisdizionale della sussistenza del presunto vizio di trascrizione è affidato ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dallo scrutatore Alessandro Rinaldi, che attesterebbe che in favore del candidato G M della lista Bocola vi sarebbero stati 15 voti validi così come risultanti dalle operazioni di spoglio relative al seggio n. 57.
Lo stesso scrutatore ha, tuttavia, sottoscritto i verbali delle operazioni elettorali del seggio n. 57 senza sollevare contestazioni di alcun tipo al risultato posto a base della proclamazione degli eletti.
Tale ultimo atto, come è noto, fa fede fino a querela di falso in relazione ai fatti in esso attestati.
E' noto, peraltro, che, nel giudizio elettorale le dichiarazioni postume non integrano nemmeno un principio di prova e che, dunque, sulla sola base di esse il Giudice Amministrativo non è tenuto ad attivarsi per un’acquisizione ufficiosa di riscontri probatori alle censure dedotte.
Da tanto, di necessità, consegue che l'argomento di critica di cui al ricorso si fonda su un principio di prova palesemente irragionevole per netta contraddittorietà delle risultanze probatorie.
In particolare, secondo C.G.A.R.S., sez. giurisdiz., 19 marzo 2010, n. 404, le dichiarazioni sostitutive costituiscono una forma surrettizia di testimonianza e, soprattutto, uno strumento inammissibilmente diretto a confutare la prova legale formatasi sullo svolgimento delle operazioni elettorali, siccome documentato negli atti ufficiali (quali sono, per l’appunto, i detti verbali) facenti fede fino a querela di falso.
Da tale constatazione deve definitivamente concludersi per l'inammissibilità del dedotto motivo per genericità dell'allegazione e della prova presentate in giudizio.
Quanto alle spese di lite, le peculiarità della fattispecie unitamente alla minima attività processuale svolta suggeriscono di ritenere sussistenti i gravi ed eccezionali motivi di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.