TAR Genova, sez. I, sentenza 2023-01-25, n. 202300122
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Testo completo
Pubblicato il 25/01/2023
N. 00122/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00594/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 594 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Sivori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Genova e Questura di Genova, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, n. 2;
per l’annullamento
- del decreto della Prefettura di Genova prot. -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, recante il rigetto dell’istanza di rinnovo della nomina a guardia particolare giurata e del relativo porto di pistola a tariffa ridotta;
- del verbale della Questura di Genova - Commissariato di P.S. Sampierdarena - Cornigliano in data -OMISSIS- di ritiro cautelativo di armi, munizioni e materie esplodenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2023, la dott.ssa Liliana Felleti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 27 settembre 2022 e depositato il 28 settembre 2022 il signor -OMISSIS- -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento prefettizio reiettivo della sua istanza di rinnovo del decreto di nomina a guardia particolare giurata e del relativo porto di pistola, nonché il contestuale verbale di ritiro cautelativo delle armi in suo possesso.
Il ricorrente ha articolato i seguenti motivi:
I) Violazione o falsa applicazione degli artt. 11 e 138 del r.d. 18 giugno 1938, n. 773 . L’autorità di pubblica sicurezza avrebbe il potere-dovere di negare il rilascio delle autorizzazioni di polizia solamente in presenza di una condanna per delitto e non anche di una semplice denuncia, quale quella riportata dall’istante. In ogni caso, la ripulsa della nomina a guardia giurata, incidendo sulla capacità lavorativa, necessiterebbe di un’indagine istruttoria approfondita e di una motivazione più rigorosa di quella ordinariamente richiesta in materia di armi, elementi che nella specie difetterebbero.
II) Eccesso di potere sotto il profilo della insufficiente istruttoria, del travisamento dei fatti, della violazione del canone di proporzionalità e della comparazione degli interessi in gioco . La Prefettura non avrebbe compiutamente accertato tutte le circostanze del caso, in quanto:
- l’omesso pagamento di parte della merce del supermercato sarebbe dipeso da un mancato coordinamento tra l’esponente e -OMISSIS- nel passaggio dei prodotti sopra il lettore ottico della cassa automatica;
- il signor -OMISSIS- non avrebbe ammesso alcuna responsabilità, ma si sarebbe limitato a dichiararsi disponibile a corrispondere il dovuto per la mercanzia in eccesso, al fine di evitare problemi;
- -OMISSIS-avrebbe rimesso la querela a fronte della sola refusione delle spese legali e, pertanto, il G.I.P. avrebbe pronunciato sentenza di non luogo a procedere in relazione al reato di tentato furto semplice in concorso, revocando il decreto penale di condanna (peraltro notificato intempestivamente dopo l’intervenuta remissione della querela);
- il signor -OMISSIS- sarebbe incensurato e privo di carichi pendenti;
- l’amministrazione non avrebbe provato la cattiva condotta del richiedente il titolo, né assunto informazioni presso il suo datore di lavoro Sicuritalia Ivri s.p.a.
III) Eccesso di potere per illogicità manifesta e difetto di motivazione mancante o comunque insufficiente. Violazione degli artt. 3 e 10 del r.d. 18 giugno 1938, n. 773 in relazione all’art. 3 della legge n. 241/1990 . In subordine, l’episodio contestato al deducente costituirebbe un fatto eccezionale ed isolato nell’ambito di una carriera svolta in modo irreprensibile anche nei diciannove mesi successivi, onde il giudizio prognostico di inaffidabilità si rivelerebbe irrazionale ed incoerente, oltre che erroneamente fondato sulla fattispecie di furto aggravato anziché semplice.
IV) Violazione degli artt. 3 e 10 del r.d. 18 giugno 1938, n. 773 in relazione all’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei fatti . Il verbale di ritiro cautelativo delle armi sarebbe inficiato da carenza istruttoria e motivazionale, non essendo stata effettuata una valutazione complessiva della personalità del signor -OMISSIS-, né sussistendo alcuna relazione tra l’asserito fatto delittuoso ed il pericolo che egli possa abusare dell’arma in dotazione. Inoltre, la misura risulterebbe intempestiva ed incongrua, in quanto adottata parecchi mesi dopo l’avvenimento.
L’Amministrazione dell’Interno si è costituita in giudizio, difendendo la piena legittimità dei provvedimenti gravati e instando per la reiezione dell’impugnativa.
Le parti hanno ribadito le proprie argomentazioni con memorie ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., insistendo nelle rispettive