TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2020-01-17, n. 202000606

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2020-01-17, n. 202000606
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202000606
Data del deposito : 17 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/01/2020

N. 00606/2020 REG.PROV.COLL.

N. 13505/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA IALIANA

IN NOME DEL POPOLO IALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13505 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Unità Sanitaria Locale -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1) -OMISSIS-

2) -OMISSIS-

3) -OMISSIS-

4) -OMISSIS-

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

deliberazione -OMISSIS-della ASL di -OMISSIS- avente ad oggetto: - Procedure per la stabilizzazione di cui all'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n.75/2017 ai sensi delle direttive regionali note prot. -OMISSIS-. Approvazione bandi – nella parte in cui non ha incluso l'arch. -OMISSIS-nella procedura di stabilizzazione ex art. 20, comma 1, D.Lgs. 75/2017


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Unità Sanitaria Locale -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2020 il dott. M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITO

Si premette in punto di fatto che:

a) viene impugnato sotto plurimi profili l’elenco del personale in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 (stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni);

b) si costituiva in giudizio l’intimata amministrazione sanitaria la quale, nel chiedere il rigetto del gravame, sollevava peraltro difetto di giurisdizione;

c) alla pubblica udienza del 14 gennaio 2020 la causa è stata infine trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso si osserva in punto di giurisdizione, come anche di recente affermato dalla sezione terza-ter di questo stesso Tribunale amministrativo nella decisione n. 845 del 22 gennaio 2019 (nonché da questa stessa sezione con sentenza n. 1349 del 1° febbraio 2019), che il meccanismo di stabilizzazione del personale precario della PA, da ultimo previsto dall’art. 20 del citato decreto legislativo n. 75 del 2017 ed applicato anche al personale dirigente del servizio sanitario per effetto di quanto estensivamente previsto dal comma 11 della medesima disposizione, è suddiviso in due binari: a) una stabilizzazione diretta , effettuata ossia senza il ricorso a procedure concorsuali e riservata a coloro che sono in possesso di determinati requisiti (previo reclutamento mediante procedura concorsuale, titolarità contratto a tempo determinato e minima anzianità di servizio);
b) una stabilizzazione mediata dal superamento di una procedura concorsuale nell’ambito della quale una certa aliquota dei posti disponibili (aliquota non superiore al 50%) è per l’appunto riservata a coloro che sono in possesso di ben altri requisiti (titolarità contratti flessibili e anzianità minima di servizio, ossia che non sono entrati in rapporto con la PA per il tramite di una previa procedura selettiva). Nel primo caso si chiede “l’accertamento di alcuni presupposti oggettivi in capo agli interessati, senza che sussista lo spazio per l’apertura di procedure selettive e per la formazione di corrispondenti graduatorie, nonché per la formulazione di valutazioni discrezionali attinenti ai requisiti e al merito riconducibili a ciascun candidato”: di qui la giurisdizione dell’AGO, data l’assenza di qualsivoglia procedura selettiva da intraprendere al fine di stabilizzare il predetto personale precario. Nel secondo caso, ove “la necessità del percorso selettivo si giustifica” in quanto si tratta di “procedure di stabilizzazione rivolte a soggetti che non siano stati in precedenza assunti mediante prove di tipo concorsuale”, poiché ci si trova dinanzi ad una vera e propria “procedura concorsuale” – necessaria sì, in questo caso, per consentire l’accesso in via stabile del personale precario – la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo.

Tanto premesso, la fattispecie in esame è senz’altro ascrivibile alla prima delle ipotesi considerate, venendo in rilievo il mancato inserimento del ricorrente nell’ambito delle procedure di stabilizzazione ai sensi del citato comma 1 dell’art. 20, da espletare ossia in assenza di una qualsivoglia procedura concorsuale.

Del resto, la parallela impugnazione dell’elenco degli ammessi alla procedura selettiva di cui al comma 2, tra cui anche il ricorrente, non fa altro che dimostrare la volontà del ricorrente di non prendere parte ad alcuna procedura concorsuale ma soltanto ad una assunzione diretta presso gli organici dell’ente intimato.

Viene in altre parole invocato, nel caso di specie, un diritto all’assunzione che pacificamente, in materia di pubblico impiego, rientra nella sfera di competenza dell’autorità giurisdizionale ordinaria (cfr. altresì T.A.R. Lazio, sez. III, 28 febbraio 2019, n. 2640, secondo cui “il meccanismo di stabilizzazione previsto dall' art. 20, co. 1 D.Lgs. n. 75/2017, richiede l'accertamento di alcuni presupposti oggettivi in capo agli interessati, non potendo effettuarsi alcun tipo di procedure selettive per la formazione di corrispondenti graduatorie, e la relativa controversia esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la parte ricorrente agisce a tutela del diritto soggettivo alla all'assunzione a tempo indeterminato” ).

Per tutte le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, trattandosi di controversia riservata alla cognizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo potrà essere proseguito con le modalità e nei termini di cui all'art. 11 c.p.a.

La sostanziale novità delle questioni esaminate giustifica peraltro la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.

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