TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2016-08-11, n. 201600694
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Pubblicato il 11/08/2016
N. 00694/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00035/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 35 del 2016, proposto da:
L C, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Tack C.F. TCKCRL75M28F023L, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, Via S. Sonnino 77;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione per Esame di Abilitazione Professione di Avvocato 2014, II Sottocommissione per Esame di Abilitazione Professione di Avvocato 2014, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Cagliari, Via Dante n. 23;
per l'annullamento
- del provvedimento assunto il 9.12.2015 dalla II Sottocommissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato per l'anno 2014, con il quale la ricorrente è stata dichiarata non idonea all'esercizio della professione di avvocato, comunicato mediante lettura all'esito dell'esame tenutosi nella stessa giornata;
- del relativo verbale del 9.12.2015;
- di tutti gli altri atti del procedimento di valutazione antecedenti, conseguenti, successivi e comunque collegati, con particolare riferimento ad ogni eventuale singolo sotto-procedimento di valutazione per quanto pregiudizievoli alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e della Commissione per Esame di Abilitazione alla professione di Avvocato 2014 e della II Sottocommissione per Esame di Abilitazione alla professione di Avvocato 2014;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2016 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente ha superato le prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato della sessione 2014. E’ stata, invece, dichiarata non idonea in sede di prova orale.
Ritenendo illegittimo il provvedimento la dottoressa C è insorta avverso il medesimo deducendo le seguenti articolate censure:
- violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 e 97 Cost., degli artt. 1, 3 e 6 della L. 241/90, dell’art. 12 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, eccesso di potere per contraddittorietà, insufficienza e/o incongruenza della motivazione per mancato rispetto delle indicazioni dei criteri di valutazione per l’esame di avvocato sessione 2014.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati previa concessione di idonea misura cautelare.
Si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.
Il 6 febbraio 2016 l’amministrazione depositava memoria difensiva.
Il 12 marzo 2016 la ricorrente depositava memoria difensiva.
Alla udienza pubblica del 13 aprile 2016 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
La ricorrente lamenta che la II Sottocommissione ha svolto la prova orale in violazione dell’art. 12 comma 1 d.P.R. 487/1994 che così recita:
“1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte”.
La Commissione non ha predisposto quesiti da far estrarre a sorte alla dottoressa C che ha dovuto rispondere a domande formulate al momento dai Commissari.
Ulteriore censura che la ricorrente muove al provvedimento è il mancato rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione centrale per l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso il Ministero della Giustizia in merito alle modalità di svolgimento della prova orale nella parte in cui si “suggerisce che i componenti di ciascuna sottocommissione predispongano, per ogni seduta, un congruo numero di argomenti per ogni materia oggetto della prova. Da tale raccolta ogni candidato estrarrà le domande che gli saranno poste”.
La terza contestazione che viene mossa all’operato della Commissione è quella che di seguito si va ad esporre.
Non avendo predeterminato le domande la Commissione non ha potuto assicurare un livello di difficoltà omogeneo per i candidati che quindi non sono stati messi tutti sullo stesso piano.
Il giudizio della Commissione non è stato poi motivato e, inoltre, non è stata data alla ricorrente la possibilità di dimostrare la sua effettiva preparazione tenuto conto che per alcune materie (procedura penale e diritto comunitario) le è stata fatta una sola domanda.
Il ricorso è infondato.
Queste le motivazioni:
1) l’art. 12 d.P.R. 487/1994 non si applica (questione del tutto pacifica) all’esame di abilitazione alla professione forense che ha una sua autonoma compiuta disciplina che in nessuna parte prevede la predeterminazione delle domande;
2) i “suggerimenti” della Commissione centrale per l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso il Ministero della Giustizia erano, appunto, suggerimenti e pertanto per nulla precettivi;
3) come risulta dal documento 2 delle produzioni dell’Amministrazione i Presidenti e i vice Presidenti, riuniti in sessione Plenaria hanno deliberato all’unanimità che le prove orali venissero svolte con il sistema a “domanda libera” aderendo alla consolidata giurisprudenza secondo cui l’art. 12 d.P.R. 487/1994 si applica solo ai concorsi pubblici;
4) come già rilevato, la giurisprudenza, tranne isolate pronunce non condivisibili è del tutto consolidata;in un caso analogo a quello qui esaminato è stato affermato che “ l'art. 12 del d.P.R. 487/1994 si riferisce esclusivamente all'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni ed alle modalità di svolgimento dei concorsi e non anche agli esami di abilitazione professionale, che soggiacciono a diversi criteri selettivi, non presupponendo una valutazione comparativa tra i candidati in relazione al ristretto numero di posti messo a concorso. Pertanto, non vi è alcuna previsione che obblighi la Commissione d'esame per l'abilitazione alla Professione Forense a predeterminare le domande da far estrarre a sorte e sottoporre al candidato. Né tale obbligo potrebbe discendere dai criteri generali stabiliti dalla Commissione centrale presso il Ministero della giustizia, trattandosi d'indicazione priva di efficacia vincolante per le commissioni locali e quindi liberamente disapplicabile in sede periferica (T.a.r. Sicilia, Palermo sez. III, 16/04/2015, n. 922);
5) in ordine alla votazione espressa va nuovamente richiamato il pregevole precedente del Ta.r. Sicilia sopra citato cha ha osservato che “ Va richiamato in argomento il granitico orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte o orali di un concorso pubblico o di un esame di abilitazione esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti (per tutte tra le tantissime Consiglio di Stato, IV., 19 dicembre 2013, n. 5063;6 agosto 2013, n. 4130;16 aprile 2012, n. 2166;III, 12 novembre 2009, n. 1899). L'orientamento ha ricevuto, peraltro, l'autorevole avallo della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza n. 175 dell'8 giugno 2011, ha dichiarato infondata la questione di legittimità degli artt. 17-bis, comma 2, 23, comma 5, 24, comma 1 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, come novellato dal d.l. 21 maggio 2003 n. 112, nella parte in cui, secondo l'interpretazione giurisprudenziale costituente "diritto vivente", consentono che i giudizi di non ammissione dei candidati, che partecipano agli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, possano essere motivati con l'attribuzione di un mero punteggio numerico. Tale ragionamento giuridico, che è stato svolto con riferimento alla correzione degli elaborati, può essere esteso anche agli esiti delle prove orali essendo le due situazioni assimilabili (in tal senso condivisibilmente T.A.R Lombardia, Sez. III, 19 dicembre 2012, n. 3119);
6) la circostanza che alla ricorrente sia stata rivolta una sola domanda nelle materie “procedura penale” e “diritto comunitario” è del tutto irrilevante;sul punto le argomentazioni svolte dalla difesa dell’Amministrazione (pagina 4 della memoria depositata il 6 febbraio 2016) sono condivisibili;se si legge il verbale delle prova sostenuta dalla ricorrente si può tranquillamente constatare che le domande poste vertevano su argomenti che consentivano di spaziare in assoluta libertà tanto da poter dimostrare la propria preparazione.
Il ricorso è, in definitiva infondato e deve essere rigettato.
Le spese, vista la singolarità della questione, possono essere compensate tra le parti in causa.