TAR Salerno, sez. I, sentenza 2009-11-11, n. 200906675

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2009-11-11, n. 200906675
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 200906675
Data del deposito : 11 novembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03632/1997 REG.RIC.

N. 06675/2009 REG.SEN.

N. 03632/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3632 del 1997, proposto da:
B B, cui è succeduto quale erede B P, rappresentato e difeso dall'avv. A D V, con domicilio eletto in Salerno, c.so Garibaldi n. 23, presso l’avv. S T;

contro

I.N.P.D.A.P., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. G C, con domicilio eletto in Salerno, alla via Lembo n. 40, prezzo l’avv. Renzulli;

per la declaratoria

del diritto del ricorrente alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita con il calcolo della i.i.s., oltre alla rivalutazione ed agli interessi, nonché per l’annullamento del provvedimento del 3.10.1997, con il quale è stata respinta la richiesta del ricorrente di riliquidazione dell’indennità di buonuscita


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.D.A.P.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 05/11/2009 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Deduce il ricorrente di essere cessato dal servizio anteriormente al 1°.12.1984 e di aver presentato ricorso al T.A.R. per il Lazio al fine di ottenere il riconoscimento del diritto al computo della indennità integrativa speciale nell’indennità di buonuscita.

Deduce altresì che il predetto giudice, con sentenza n. 152/1997, dichiarava estinto il giudizio ai sensi dell’art. 4 della legge n. 87/1994.

Espone quindi che egli, con istanza presentata il 10.10.1997, ha chiesto di ottenere, ai sensi dell’art. 3 della legge predetta, la riliquidazione dell’indennità di buonuscita con inclusione dell’i.i.s., e lamenta l’illegittimità della determinazione negativa adottata dall’ufficio destinatario, sulla scorta del rilievo della mancata presentazione da parte sua, entro il termine inderogabile del 30.9.1994, dell’apposita domanda prevista dal secondo comma dell’art. 3 della legge n. 87/1994.

Allega, essenzialmente, che l’onere di presentare apposita istanza di riliquidazione, previsto dall’art. 3, comma 2, della legge n. 87/1994, non è suscettibile di applicazione nei confronti di coloro che hanno presentato domanda giudiziale ai fini del riconoscimento del diritto alla riliquidazione.

Il difensore dell’ente intimato si oppone all’accoglimento del ricorso, del quale deduce l’infondatezza.

Tanto premesso, deve rilevarsi l’infondatezza del ricorso.

Deve in primo luogo rilevarsi che, ai sensi dell’art. 3 l. n. 87/1994:

- comma 1: “il trattamento di cui alla presente legge viene applicato anche ai dipendenti che siano cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984 ed ai loro superstiti, nonché a quelli per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell’indennità di buonuscita o analogo trattamento”;

- comma 2: “l’applicazione della presente legge ai dipendenti già cessati dal servizio avviene a domanda, che deve essere presentata all’ente erogatore su apposito modello nel termine perentorio del 30 settembre 1994”.

Ebbene, come statuito dalla giurisprudenza (cfr., di recente, Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 giugno 2006, n. 3826):

- “la disposizione, per entrambe le categorie, ha imposto l’onere tassativo della presentazione, a pena di inammissibilità, di una domanda su apposito modello nel termine perentorio del 30.9.1994”;

- “la riconosciuta necessità di presentare, a pena di inammissibilità, detta domanda volta al riconoscimento del maggior diritto previdenziale ha dato luogo a dubbi di costituzionalità con riferimento agli artt. 3 e 24 della Cost. in ordine ai quali la Corte Costituzionale si è pronunciata ritenendo, con la pronuncia 31.3.1995 n. 103, la manifesta infondatezza (in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 36, 38, 102, 103, 108 e 113 della Cost.) della questione relativa al profilo della necessaria sottoposizione ad un espresso e tempestivo atto di iniziativa anche di chi avesse presentato ricorso giurisdizionale”.

Consegue dai rilievi svolti, atti a suffragare la legittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui evidenzia il mancato assolvimento da parte del ricorrente dell’onere di impulso suindicato, che egli non poteva essere esonerato dallo stesso al fine di vedersi riliquidato il trattamento già percepito.

Il ricorso, in conclusione, deve essere respinto siccome infondato.

Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio sostenute dalle parti della controversia.

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