TAR Aosta, sez. I, sentenza 2021-04-29, n. 202100029

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Aosta, sez. I, sentenza 2021-04-29, n. 202100029
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Aosta
Numero : 202100029
Data del deposito : 29 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/04/2021

N. 00029/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00077/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENZA

sul ricorso numero di registro generale 77 del 2020, proposto da
Les Relieurs Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti M A, A G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Inps, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti F B, A O e P R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

L V non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione,

1) Della disposizione n. 040000-20-0177 del 10.09.2020, comunicato in data 30.9.2020, con cui il Direttore della sede INPS di Aosta, dato atto che il proprio precedente provvedimento rif. 160002 del 02.02.2016, con cui era stato riconosciuto il diritto della ricorrente al trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 20.11.2015 al 30.11.15, non sarebbe stato approvato da un organo legittimato e che nella seduta del 16.12.19 la Commissione CISOA avrebbe respinto la domanda presentata, ha annullato in autotutela il provvedimento rif. 160002 del 02.02.2016, disponendo il recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti, nonché della relativa proposta di annullamento in autotutela effettuata da “il responsabile addetto”;

2) Della disposizione n. 040000-20-0178 del 10.09.2020, comunicato in data 30.9.2020, con cui il Direttore della sede INPS di Aosta, dato atto che il proprio precedente provvedimento rif. 160003 del 02.02.2016, con cui era stato riconosciuto il diritto della ricorrente al trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 01.12.2015 al 15.12.15, non sarebbe stato approvato da un organo legittimato e che nella seduta del 16.12.19 la Commissione CISOA avrebbe respinto la domanda presentata, ha annullato in autotutela il provvedimento rif. 160003 del 02.02.2016, disponendo il recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti, nonché della relativa proposta di annullamento in autotutela effettuata da “il responsabile addetto”;

3) Della disposizione n. 040000-20-0179 del 10.09.2020, comunicato in data 30.9.2020, con cui il Direttore della sede INPS di Aosta, dato atto che il proprio precedente provvedimento rif. 160004 del 02.02.2016, con cui era stato riconosciuto il diritto della ricorrente al trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 16.12.2015 al 30.12.15, non sarebbe stato approvato da un organo legittimato e che nella seduta del 16.12.19 la Commissione CISOA avrebbe respinto la domanda presentata, ha annullato in autotutela il provvedimento rif. 160004 del 02.02.2016, disponendo il recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti, nonché della relativa proposta di annullamento in autotutela effettuata da “il responsabile addetto”;

4) Della disposizione n. 040000-20-0180 del 10.09.2020, comunicato in data 30.9.2020, con cui il Direttore della sede INPS di Aosta, dato atto che il proprio precedente provvedimento rif. 160005 del 02.02.2016, con cui era stato riconosciuto il diritto della ricorrente al trattamento di integrazione salariale per il giorno 31.12.15, non sarebbe stato approvato da un organo legittimato e che nella seduta del 16.12.19 la Commissione CISOA avrebbe respinto la domanda presentata, ha annullato in autotutela il provvedimento rif. 160005 del 02.02.2016, disponendo il recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti, nonché della relativa proposta di annullamento in autotutela effettuata da “il responsabile addetto” (doc. 8);

5) Della disposizione n. 040000-20-0181 del 10.09.2020, comunicato in data 30.9.2020, con cui il Direttore della sede INPS di Aosta, dato atto che il proprio precedente provvedimento rif. 160006 del 02.02.2016, con cui era stato riconosciuto il diritto della ricorrente al trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 02.01.2016 al 16.01.16, non sarebbe stato approvato da un organo legittimato e che nella seduta del 16.12.19 la Commissione CISOA avrebbe respinto la domanda presentata, ha annullato in autotutela il provvedimento rif. 160006 del 02.02.2016, disponendo il recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti, nonché della relativa proposta di annullamento in autotutela effettuata da “il responsabile addetto”;

6) Della disposizione n. 040000-20-0183 del 10.09.2020, comunicato in data 30.9.2020, con cui il Direttore della sede INPS di Aosta, dato atto che il proprio precedente provvedimento rif. 160007 del 02.02.2016, con cui era stato riconosciuto il diritto della ricorrente al trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 17.01.2016 al 30.01.16, non sarebbe stato approvato da un organo legittimato e che nella seduta del 16.12.19 la Commissione CISOA avrebbe respinto la domanda presentata, ha annullato in autotutela il provvedimento rif. 160007 del 02.02.2016, disponendo il recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti, nonché della relativa proposta di annullamento in autotutela effettuata da “il responsabile addetto”;

7) Della disposizione n. 040000-20-0202 del 14.09.2020, comunicato in data 30.9.2020, con cui il Direttore della sede INPS di Aosta, dato atto che il proprio precedente provvedimento rif. 160036 del 04.04.2016, con cui era stato riconosciuto il diritto della ricorrente al trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 01.02.2016 al 15.02.16, non sarebbe stato approvato da un organo legittimato e che nella seduta del 16.12.19 la Commissione CISOA avrebbe respinto la domanda presentata, ha annullato in autotutela il provvedimento rif. 160036 del 04.04.2016, disponendo il recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti, nonché della relativa proposta di annullamento in autotutela effettuata da “il responsabile addetto”;

8) Della disposizione n. 040000-20-0203 del 14.09.2020, comunicato in data 30.9.2020, con cui il Direttore della sede INPS di Aosta, dato atto che il proprio precedente provvedimento rif. 160037 del 04.04.2016, con cui era stato riconosciuto il diritto della ricorrente al trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 01.02.2016 al 15.02.16, non sarebbe stato approvato da un organo legittimato e che nella seduta del 16.12.19 la Commissione CISOA avrebbe respinto la domanda presentata, ha annullato in autotutela il provvedimento rif. 160037 del 04.04.2016, disponendo il recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti, nonché della relativa proposta di annullamento in autotutela effettuata da “il responsabile addetto”;

9) Della disposizione n. 040000-20-0204 del 14 settembre 2020, comunicato in data 30.9.2020, con cui il Direttore della sede INPS di Aosta, dato atto che il proprio precedente provvedimento rif. 160038 del 04.04.2016, con cui era stato riconosciuto il diritto della ricorrente al trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 16.02.2016 al 29.02.16, non sarebbe stato approvato da un organo legittimato e che nella seduta del 16.12.19 la Commissione CISOA avrebbe respinto la domanda presentata, ha annullato in autotutela il provvedimento rif. 160038 del 04.04.2016, disponendo il recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti, nonché della relativa proposta di annullamento in autotutela effettuata da “il responsabile addetto”;

10) Della disposizione n. 040000-20-0205 del 14 settembre 2020, comunicato in data 30.9.2020, con cui il Direttore della sede INPS di Aosta, dato atto che il proprio precedente provvedimento rif. 160039 del 04.04.2016, con cui era stato riconosciuto il diritto della ricorrente al trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 01.03.2016 al 15.03.16, non sarebbe stato approvato da un organo legittimato e che nella seduta del 16.12.19 la Commissione CISOA avrebbe respinto la domanda presentata, ha annullato in autotutela il provvedimento rif. 160039 del 04.04.2016, disponendo il recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti, nonché della relativa proposta di annullamento in autotutela effettuata da “il responsabile addetto”;

11) Della disposizione n. 040000-20-0233 del 14.09.2020, comunicato in data 30.9.2020, con cui il Direttore della sede INPS di Aosta, dato atto che il proprio precedente provvedimento rif. 170023 del 06.02.2017, con cui era stato riconosciuto il diritto della ricorrente al trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 10.12.2016 al 23.12.16, non sarebbe stato approvato da un organo legittimato e che nella seduta del 16.12.19 la Commissione CISOA avrebbe respinto la domanda presentata, ha annullato in autotutela il provvedimento rif. 170023 del 06.02.2017, disponendo il recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti, nonché della relativa proposta di annullamento in autotutela effettuata da “il responsabile addetto”;

12) Della disposizione n. 040000-20-0234 del 14.09.2020, comunicato in data 30.9.2020, con cui il Direttore della sede INPS di Aosta, dato atto che il proprio precedente provvedimento rif. 170024 del 06.02.2017, con cui era stato riconosciuto il diritto della ricorrente al trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 24.12.2016 al 31.12.16, non sarebbe stato approvato da un organo legittimato e che nella seduta del 16.12.19 la Commissione CISOA avrebbe respinto la domanda presentata, ha annullato in autotutela il provvedimento rif. 170024 del 06.02.2017, disponendo il recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti, nonché della relativa proposta di annullamento in autotutela effettuata da “il responsabile addetto”;

13) Della disposizione n. 040000-20-0235 del 14.09.2020, comunicato in data 30.9.2020, con cui il Direttore della sede INPS di Aosta, dato atto che il proprio precedente provvedimento rif. 170025 del 06.02.2017, con cui era stato riconosciuto il diritto della ricorrente al trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 02.01.2017 al 16.01.17, non sarebbe stato approvato da un organo legittimato e che nella seduta del 16.12.19 la Commissione CISOA avrebbe respinto la domanda presentata, ha annullato in autotutela il provvedimento rif. 170025 del 06.02.2017, disponendo il recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti, nonché della relativa proposta di annullamento in autotutela effettuata da “il responsabile addetto”;

14) Della disposizione n. 040000-20-0236 del 14.09.2020, comunicato in data 30.9.2020, con cui il Direttore della sede INPS di Aosta, dato atto che il proprio precedente provvedimento rif. 170026 del 06.02.2017, con cui era stato riconosciuto il diritto della ricorrente al trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 17.01.2017 al 31.01.17, non sarebbe stato approvato da un organo legittimato e che nella seduta del 16.12.19 la Commissione CISOA avrebbe respinto la domanda presentata, ha annullato in autotutela il provvedimento rif. 170026 del 06.02.2017, disponendo il recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti, nonché della relativa proposta di annullamento in autotutela effettuata da “il responsabile addetto”;

15) Della disposizione n. 040000-20-0237 del 14.09.2020, comunicato in data 30.9.2020, con cui il Direttore della sede INPS di Aosta, dato atto che il proprio precedente provvedimento rif. 170027 del 22.02.2017, con cui era stato riconosciuto il diritto della ricorrente al trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 01.02.2017 al 15.02.17, non sarebbe stato approvato da un organo legittimato e che nella seduta del 16.12.19 la Commissione CISOA avrebbe respinto la domanda presentata, ha annullato in autotutela il provvedimento rif. 170027 del 22.02.2017, disponendo il recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti, nonché della relativa proposta di annullamento in autotutela effettuata da “il responsabile addetto”;

16) Della disposizione n. 040000-20-0244 del 14.09.2020, comunicato in data 30.9.2020, con cui il Direttore della sede INPS di Aosta, dato atto che il proprio precedente provvedimento rif. 170034 del 02.03.2017, con cui era stato riconosciuto il diritto della ricorrente al trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 16.02.2017 al 28.02.17, non sarebbe stato approvato da un organo legittimato e che nella seduta del 16.12.19 la Commissione CISOA avrebbe respinto la domanda presentata, ha annullato in autotutela il provvedimento rif. 170034 del 02.03.2017, disponendo il recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti, nonché della relativa proposta di annullamento in autotutela effettuata da “il responsabile addetto”;

17) Della disposizione n. 040000-20-0246 del 14.09.2020, comunicato in data 30.9.2020, con cui il Direttore della sede INPS di Aosta, dato atto che il proprio precedente provvedimento rif. 170036 del 17.03.2017, con cui era stato riconosciuto il diritto della ricorrente al trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 01.03.2017 al 15.03.17, non sarebbe stato approvato da un organo legittimato e che nella seduta del 16.12.19 la Commissione CISOA avrebbe respinto la domanda presentata, ha annullato in autotutela il provvedimento rif. 170036 del 17.03.2017, disponendo il recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti, nonché della relativa proposta di annullamento in autotutela effettuata da “il responsabile addetto”;

18) Della disposizione n. 040000-20-0249 del 14.09.2020, comunicato in data 30.9.2020, con cui il Direttore della sede INPS di Aosta, dato atto che il proprio precedente provvedimento rif. 170040 del 03.04.2017, con cui era stato riconosciuto il diritto della ricorrente al trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 16.03.2017 al 30.03.17, non sarebbe stato approvato da un organo legittimato e che nella seduta del 16.12.19 la Commissione CISOA avrebbe respinto la domanda presentata, ha annullato in autotutela il provvedimento rif. 170040 del 03.04.2017, disponendo il recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti, nonché della relativa proposta di annullamento in autotutela effettuata da “il responsabile addetto”;

19) Della disposizione n. 040000-20-0250 del 14.09.2020, comunicato in data 30.9.2020, con cui il Direttore della sede INPS di Aosta, dato atto che il proprio precedente provvedimento rif. 170041 del 03.04.2017, con cui era stato riconosciuto il diritto della ricorrente al trattamento di integrazione salariale per il giorno 31.03.2017, non sarebbe stato approvato da un organo legittimato e che nella seduta del 16.12.19 la Commissione CISOA avrebbe respinto la domanda presentata, ha annullato in autotutela il provvedimento rif. 170041 del 03.04.2017, disponendo il recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti, nonché della relativa proposta di annullamento in autotutela effettuata da “il responsabile addetto”;

20) Della disposizione n. 040000-20-0253 del 14.09.2020, comunicato in data 30.9.2020, con cui il Direttore della sede INPS di Aosta, dato atto che il proprio precedente provvedimento rif. 170044 del 21.04.2017, con cui era stato riconosciuto il diritto della ricorrente al trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 01.04.2017 al 08.04.17, non sarebbe stato approvato da un organo legittimato e che nella seduta del 16.12.19 la Commissione CISOA avrebbe respinto la domanda presentata, ha annullato in autotutela il provvedimento rif. 170044 del 21.04.2017, disponendo il recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti, nonché della relativa proposta di annullamento in autotutela effettuata da “il responsabile addetto”;

21) Della disposizione n. 040000-20-0259 del 14.09.2020, comunicato in data 30.9.2020, con cui il Direttore della sede INPS di Aosta, dato atto che il proprio precedente provvedimento rif. 170051 del 11.12.2017, con cui era stato riconosciuto il diritto della ricorrente al trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 28.11.2017 al 30.11.17, non sarebbe stato approvato da un organo legittimato e che nella seduta del 16.12.19 la Commissione CISOA avrebbe respinto la domanda presentata, ha annullato in autotutela il provvedimento rif. 170051 del 11.12.2017, disponendo il recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti, nonché della relativa proposta di annullamento in autotutela effettuata da “il responsabile addetto”;

22) Della disposizione n. 040000-20-0261 del 14.09.2020, comunicato in data 30.9.2020, con cui il Direttore della sede INPS di Aosta, dato atto che il proprio precedente provvedimento rif. 170057 del 27.12.2017, con cui era stato riconosci

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2021 il dott. U D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La cooperativa sociale ricorrente impugnava i provvedimenti dell’INPS di Aosta con cui era stata revocata la concessione della cassa integrazione salariale ai sensi L. 457/1972 in relazione ai periodi in cui l’attività della cooperativa rimaneva sospesa nella stagione invernale.

Le istanze di CISOA sono state supportate anche dalla circostanza che per circa trent’anni la ricorrente ha sempre reintegrato al termine della stagione invernale i dipendenti.

Dopo l’accoglimento delle varie istanze per i periodi indicati in epigrafe, l’INPS procedeva a revocare in autotutela detti benefici con richiesta di ripetizione delle somme già anticipate ai propri dipendenti a tale titolo e successivamente rimborsate dall’INPS.

Formulava nei confronti dei provvedimento di revoca alcuni motivi di ricorso.

L’INPS di Aosta nel costituirsi in giudizio eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

L’eccezione è fondata.

La sentenza 6/1993 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha affermato, con pronuncia che non è stata superata da orientamenti più recenti, che il trattamento sostitutivo della retribuzione introdotto dall'art. 8 L. 457/1972 in favore esclusivo e diretto dei lavoratori agricoli sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o agli stessi lavoratori, costituisce un particolare istituto d'integrazione salariale, in relazione al quale la configurabilità di posizioni di diritto soggettivo per gli aventi diritto sussiste anche prima dell'emanazione del provvedimento amministrativo di autorizzazione.

Sulla base di un raffronto con analoghi trattamenti di integrazione salariale in altri settori, le Sezioni Unite hanno con detta sentenza escluso che in tema di trattamento di integrazione salariale per i lavoratori agricoli sospesi si rinvenga una duplicità di posizioni (interesse legittimo e diritto soggettivo), affermando che la particolare configurazione che l’istituto dell’integrazione salariale per i lavoratori agricoli assume nel sistema previdenziale rende non riferibili ad esso le considerazioni espresse dalle stesse Sezioni Unite riguardo alle forme di intervento della Cassa per l’integrazione di guadagni in altri settori e che individuano la posizione delle parti, prima dell’emanazione del provvedimento amministrativo, come di interesse legittimo, diventando di diritto soggettivo una volta ammessi al beneficio.

Nel caso in esame, quindi, il provvedimento amministrativo ha una carattere meramente ricognitivo del presupposto di fatto e il lavoratore rispetto alle speciale provvidenza che ha durata massima di novanta giorni all’anno vanta da subito una posizione di diritto soggettivo.

La circostanza che il presente ricorso sia stato proposto dal datore di lavoro non muta la conclusione, essendo la posizione azionata pur sempre di diritto soggettivo e non di interesse legittimo (cfr. Consiglio di Stato 1912/2008 e 8087/2003).

E la natura della posizione soggettiva non muta neppure per il fatto che nella specie la ricorrente reagisca ad un atto non di primo ma di secondo grado.

Il ricorso è, di conseguenza, inammissibile per difetto di giurisdizione spettando essa al giudice ordinario presso il quale il contenzioso potrà essere riassunto nei termini di cui all’art. 11 c.p.a.

La pronuncia in rito giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

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