TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 2022-09-26, n. 202201462
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Pubblicato il 26/09/2022
N. 01462/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01000/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ex art. 60 c.p.a., sul ricorso r.g. n. 1000 del 2022, proposto da:
- A C, P C, L C, Daniel Dell’Anna, S G, C G, A I, M M, V M, M P, F S, S S e F T, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti M F E, A C e G P, con domicilio digitale come da pec di cui ai Registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Salice Salentino, rappresentato e difeso dall’Avv. A M C, con domicilio digitale come da pec di cui ai Registri di Giustizia;
- la Prefettura - UTG di Lecce,
nei confronti
- di A R, V C, A R, G M, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- nei limiti dell’interesse, del decreto sindacale n. 13 del 28 giugno 2022, prot. n. 6713, avente a oggetto “ decreto di nomina della giunta comunale ”, con il quale il Sindaco di Salice Salentino ha disposto la composizione della giunta del predetto Comune;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto dai ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Salice Salentino.
Visti gli atti della causa.
Relatore alla camera di consiglio del 21 settembre 2022 il Cons. E M, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
Sentite le parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
1.- Premesso che, secondo quanto dedotto con l’atto di gravame i « ricorrenti, tutti residenti nel Comune di Salice Salentino, hanno partecipato lo scorso 12 giugno alla competizione elettorale ivi tenutasi in qualità di candidati per le liste - che costituiscono gli attuali gruppi di opposizione - ‘Salice 2030 - C G Sindaco’ e ‘Progresso e futuro - E M Sindaco’.
In particolare, i ricorrenti C G, F S, V M e F T sono stati eletti alla carica di consigliere comunale.
All’esito delle stesse operazioni elettorali è stato proclamato Sindaco il sig. Cosimo Leuzzi, mentre sono stati eletti alla carica di consigliere comunale i seguenti candidati: per la lista n. 3, ‘#AvantiSalice - Leuzzi Sindaco’ collegata con il candidato eletto sindaco: 1) A R;2) Iolanda Verdesca;3) G M;4) Mirko Ianne;5) Luigi Palazzo;6) Marco Ligori;7) Eleanna Ricciato;8) V C. Per la lista n. 2, ‘Salice 2030 - C G Sindaco’: 1) C G candidato alla carica di sindaco 2) F S per la lista n. 4, ‘Progresso e futuro - E M Sindaco’ 1) E M candidato alla carica di sindaco;2) F T.
Proclamati i consiglieri comunali, il Sindaco, con decreto sindacale n. 13, ha nominato, quali componenti della giunta comunale: 1. A R, nato a Salice Salentino (LE) il 24.8.1959, delegato al ramo dei servizi lavori pubblici - ambiente - coesione territoriale e patrimonio, assessore esterno con funzioni di vice-Sindaco;2. V C, nata a Campi Salentina (LE) il 31.1.1985, delegata al ramo dei servizi pari opportunità - politiche giovanili e senili - associazionismo - volontariato - politiche sportive - spettacolo e turismo;3. A R, nato a San Pietro Vernotico (BR) l’1.10.1972, delegato al ramo dei servizi bilancio, economia e finanze - contenzioso - personale e p.l.;4. G M, nato a Salice Salentino (LE) il 4.7.1967, delegato al ramo dei servizi sviluppo economico - lavoro - formazione - mobilità sostenibile.
Successivamente, i Consiglieri V M … F T … C G … F S - constatato il mancato rispetto della normativa in tema di parità di genere nella composizione della giunta comunale - hanno esercitato diritto di accesso utile all’ostensione delle rinunce da parte delle donne interpellate per ricoprire la carica assessorile.
L’accesso è stato riscontrato dall’Amministrazione in data 18 luglio 2022, con l’ostensione, per quel che qui interessa, di 14 dichiarazioni di indisponibilità di altrettante donne, peraltro non corredate dalle relative richieste e alcune delle quali pure prive di data di sottoscrizione. Dall’ostensione è emerso un fatto di particolare pregnanza, ossia che le stesse candidate con la lista del neoeletto Sindaco, le sig.re Valentina De Matteis e Francesca D’Oria, non hanno ricevuto alcuna richiesta di disponibilità a svolgere l’incarico giuntale né, allo stesso fine, è stata interpellata la sig.ra F S nella sua qualità di consigliera comunale » (v. pp. 3-5 del ricorso).
2.- Rilevato che gli odierni ricorrenti formulavano, in particolare, i seguenti motivi di censura: violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 117 Cost. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. Violazione e falsa applicazione dell’art. 46 d.lgs 267/2000. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, d.lgs. 198/2006. Violazione falsa applicazione dell’art. 1, comma 137, L. 56/2014. Violazione e falsa applicazione dell’art 48, comma 1, Statuto del Comune di Salice Salentino. Eccesso di potere. Difetto assoluto di istruttoria. Incongruità della motivazione. Illogicità e contraddittorietà manifesta dell’azione amministrativa.
3.- Considerato che l’impugnato provvedimento sindacale era motivato nei sensi che seguono: « Premesso di essersi insediato nella carica il 13 giugno 2022 a seguito della proclamazione degli eletti avvenuta in pari data, in esito alle consultazioni elettorali di domenica 12 giugno 2022.
Richiamato l’art. 46, co. 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale il Sindaco nomina, ‘nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi’, i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
Richiamati altresì l’art. 47 del D.lgs. 267/2000 sulla composizione delle giunte e l’art. 1, co. 135, lett. a) della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante ‘Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni’ (che ha modificato l’art. 16, co. 17, del d.l. 13 agosto 2012, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148), secondo il quale ‘per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro’.
Visto l’art. 1, co. 137 dell’appena citata legge 56/2014, ai sensi del quale ‘nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico’.
Dato atto che, al fine di garantire in Giunta la presenza femminile nella misura imposta dalla legge, è stata svolta una preventiva attività istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità allo svolgimento delle funzioni assessorili da parte dei consiglieri comunali di genere femminile neo-eletti e che detta attività istruttoria ha dato esito negativo, come comprovato dalle dichiarazioni di indisponibilità acquisite al protocollo generale dell’Ente ai nn. 6553 e 6653/2022.
Dato atto altresì che, per le medesime finalità di garanzia in seno all’organo esecutivo del numero di donne voluto dalla normativa di settore, la ricerca di figure femminili disponibili ad assumere l’incarico di assessore nella costituenda Giunta è stata estesa all’intero corpo elettorale e finanche alle non residenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, co. 2, dello Statuto comunale e, tuttavia, anche tale attività istruttoria ha dato esito negativo, come da comunicazioni di indisponibilità pervenute dalle ulteriori n. 12 donne interpellate ed acquisite ai prot.lli gen.li nn. 6534, 6546, 6547, 6578, 6579, 6580, 6581, 6582, 6596, 6689, 6710 e 6711/2022.
Considerato ancora che, per soddisfare la prescritta quota di rappresentanza femminile in Giunta, il Sindaco ha ulteriormente ampliato la propria ricerca di soggetti femminili coinvolgendo i referenti di tutte le forze politiche che hanno condiviso il programma elettorale e sono rappresentate nella lista con la quale si è concorso alla competizione elettorale dello scorso 12 giugno al fine di reperirli all’interno del corpo elettorale, ma anche tale ulteriore attività di ricerca non ha portato ad alcun utile risultato, come rappresentato formalmente dai referenti politici interessati con note acquisite ai prot.lli gen.li nn. 6650, 6652, 6656 e 6688/2022 e da una delle dirette interpellate, come da missiva allegata alla nota acquisita al succitato prot. gen. n. 6650/2022.
Ritenuto, alla luce dell’oggettiva impossibilità di reperire nel corpo elettorale un numero sufficiente di donne disponibili ad accettate l’incarico di assessore per poter rispettare la quota di due donne in Giunta - impossibilità emersa dall’istruttoria condotta, come detto più sopra, in più direzioni, sia attraverso l’interpello di diverse personalità femminili del corpo elettorale e non, sia attraverso il coinvolgimento degli esponenti delle forze che hanno condiviso il programma elettorale, ed attestata dalle sopra citate note acquisite al protocollo dell’Ente - di dover procedere comunque alla nomina della Giunta al fine di garantire ai cittadini il regolare e doveroso svolgimento dell’attività amministrativa e la fondamentale amministrazione del paese, attesa anche l’imminente convocazione del Consiglio comunale di insediamento in ossequio all’art. 40, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 276/2002 e agli artt. 23, co. 4, e 25, co. 2, dello Statuto comunale.
Ritenuto altresì, alla luce di tutto quanto sopra esposto e considerato, di dover comunque procedere alla nomina degli Assessori ai quali delegare particolari rami dei servizi, giacché la prescrizione contenuta nel succitato art. 1, co. 137, della L. 56/2014 e, in particolare, la quota percentuale di rappresentanza femminile nel numero imposto dalla legge, non può - ove non attuabile per ragioni oggettive come in questo caso - determinare un impedimento all’esercizio delle funzioni politico-amministrative, ovvero ostacolare il loro concreto ed effettivo esplicarsi, atteso che, così come il principio di equa rappresentanza, anche l’ordinato e corretto svolgimento delle funzioni politico-amministrative costituisce un elemento cardine dell’ordinamento giuridico, sia con riferimento al principio di democraticità, sancito dall’art. 1, sia con riferimento al principio di legalità, imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione.
Richiamato il già citato art. 47 dello Statuto comunale, il quale al comma 2 prevede la possibilità di scegliere gli assessori tra i consiglieri comunali nonché tra i cittadini di notoria capacità e competenza ».
3.1 Considerato, ancora, che a seguito dell’esposto di due consiglieri di opposizione, odierni ricorrenti, il Prefetto si determinava nei sensi che seguono: « Oggetto: Rappresentanze di genere nella giunta comunale di Salice Salentino.
Si fa riferimento all’esposto, concernente l’oggetto, e si comunica che il Sindaco di Salice, all’uopo interessato dallo scrivente in merito alla problematica rappresentata dalle SS.LL. sull’asserita violazione dell’art. 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014 n. 56, ha fornito gli elementi di conoscenza richiesti, così come di seguito riportati.
Preliminarmente, al fine di garantire la presenza femminile in seno alla Giunta comunale secondo la normativa vigente, è stata svolta una accurata attività istruttoria finalizzata ad acquisire la disponibilità allo svolgimento delle funzioni assessorili da parte delle consigliere neo elette, attività conclusasi con esito negativo.
In seguito tale richiesta di disponibilità è stata estesa ‘all’intero corpo elettorale e perfino a personalità non residenti’ nel territorio comunale ed anche tale attività ha avuto esito negativo.
Il Sindaco, nel dare atto della attività istruttoria condotta, fornendo tra l’altro gli estremi indentificativi delle comunicazioni di indisponibilità delle dodici donne invitate a ricoprire il ruolo di assessore comunale, ha rappresentato di aver accertato l’oggettiva impossibilità di rispettare l’equilibrio di genere all’interno del cennato organismo ».
4.- Osservato che:
- secondo questo Tribunale «i principi di parità formale tra i generi e della pari opportunità negli organi collegiali hanno immediata applicabilità e operatività nell’ordinamento, essendo previsti in diverse fonti nazionali e comunitarie, quali l’art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, l’art. 51, comma 1, cost., nonché l’art. 6, comma 3, del d.lg. 18 agosto 2000, n. 267. Il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198), all’art. 1, comma 4, precisa che “ l’obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività ”, e l’art. 6 T.U.E.L. (D. Lgs. n.267/2000) prevede che “ Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti ” (…) Orbene, secondo convincimento giurisprudenziale consolidato, da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi, se è certamente necessario garantire la parità tra i sessi e conseguentemente le reciproche pari opportunità, evitando che l’esercizio delle funzioni politico - amministrative sia precluso ad uno dei due generi, maschile o femminile, nondimeno il continuato, ordinato e corretto svolgimento di quelle stesse funzioni politico - amministrativo costituisce un elemento cardine del vigente ordinamento giuridico, con riferimento al principio sia di democraticità, sancito dall’art. 1 Cost., sia di legalità, imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. Conseguentemente, il rispetto di detto principio non può in alcun modo determinare un’interruzione dell’esercizio delle funzioni politiche-amministrative ovvero provocare un ostacolo al loro concreto ed effettivo esplicitarsi. Così, il principio di parità formale tra uomo e donna può essere derogato nel caso in cui sussista una effettiva impossibilità di assicurare, nella composizione della Giunta comunale, la presenza dei due generi nella misura stabilità dalla legge. E’ stato affermato in proposito che “ L’art. 1 comma 137, l. 7 aprile 2014, n. 56 può essere derogato nel caso in cui sussista una effettiva impossibilità di assicurare, nella composizione della Giunta comunale, la presenza dei due generi nella misura stabilità dalla legge, impossibilità che deve essere adeguatamente provata e che pertanto si risolve nella necessità di un’accurata e approfondita istruttoria ed in una del pari adeguata e puntuale motivazione del provvedimento sindacale di nomina degli assessori che quella percentuale di rappresentanza non riesca a rispettare ” (si veda in tal senso ex plurimis : Consiglio di Stato, sez. V, n. 406/2016).
Ancora, “ non può escludersi a priori l’effettiva impossibilità di assicurare nella composizione della Giunta comunale la presenza dei due generi, ma tale impossibilità deve essere adeguatamente provata sia mediante la effettuazione di un’accurata e approfondita istruttoria, sia con una puntuale motivazione del provvedimento sindacale di nomina degli assessori, che specifichi le ragioni che hanno impedito il rispetto della suddetta normativa in materia di parità di genere nella composizione delle Giunte ” (T.A.R. Potenza n. 237/2018).
Nella fattispecie in esame deve essere innanzitutto rilevato che la popolazione del Comune di (…) è costituita da poco più di 1.500 abitanti, dunque da un corpo elettorale molto limitato che rende difficile l’individuazione ed il coinvolgimento di persone di sesso femminile anche nella composizione delle liste.
Ciò posto, dalla documentazione versata in atti si evince chiaramente che il Sindaco ha esperito una preventiva adeguata attività istruttoria, preordinata ad acquisire la disponibilità allo svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone di sesso femminile, sia tra le consigliere elette, sia rivolta a cittadine non facenti parte del Consiglio, ai sensi dell’art. 24, co. 2 dello Statuto Comunale. In particolare, con note (…) è stato chiesto alle 3 consigliere elette nella lista collegata alla candidatura del Sindaco la disponibilità ad assumere le funzioni assessorili, ma hanno tutte rifiutato espressamente la nomina (…) Ancora, rileva il Collegio che il decreto oggetto di gravame motiva espressamente in ordine all’avvenuto previo espletamento dell’attività istruttoria volta ad acquisire la disponibilità alla nomina di persone di sesso femminile e alle ragioni sottese alla mancata applicazione del principio delle pari opportunità (…) Né, come rilevato dalla difesa (…), si può ritenere che l’istruttoria in questione dovesse essere necessariamente svolta attraverso un Avviso pubblico, volto a reclutare una (qualsiasi) cittadina elettrice del Comune di Martignano, atteso che la scelta da parte del Sindaco dei componenti la propria Giunta è un atto di matrice politica, di natura strettamente fiduciaria, che non può ricadere su un soggetto qualsiasi, solo per una questione attinente al genere.
Per la medesima ragione, nessun rilievo riveste la produzione documentale versata in atti relativa alla dichiarazione, effettuata in data (…) di 12 cittadine elettrici del Comune di (…) che si dichiarano disponibili a ricoprire la carica assessorile.
Ritiene, pertanto, il Collegio che l’Amministrazione comunale abbia fatto buon governo delle norme che regolano la materia e che, conseguentemente, il decreto sindacale (…) di nomina degli assessori debba ritenersi legittimo» ( T.A.R. Puglia Lecce, I, 8 gennaio 2020, n. 13 ).
- la giurisprudenza del Consiglio di Stato, d’altronde, richiamata anche nella pronuncia di questo T.A.R., ha correttamente evidenziato come «la questione controversa consist(a) … nello stabilire se la norma in questione ( appunto art. 1, comma 137, della legge n. 56 del 2014, ndr ) abbia o meno un limite intrinseco di operatività e cioè se, in ogni caso e senza alcuna eccezione, la composizione delle giunta debba comunque assicurare la presenza dei due generi in misura non inferiore al 40% ovvero se sia astrattamente configurabile (e sistematicamente compatibile con quella previsione normativa) una situazione, di carattere assolutamente eccezionale, in cui, la giunta comunale possa ritenersi legittimamente costituita ed altrettanto legittimamente operante, pur se quella percentuale non sia stata rispettata.
7.2.1. Occorre al riguardo osservare che se è vero che la ratio della norma in questione è quella di garantire la parità tra i sessi e conseguentemente le reciproche pari opportunità, evitando in definitiva che l’esercizio delle funzioni politico - amministrative sia precluso ad uno dei due generi, maschile o femminile (così assicurando anche con riferimento all’accesso alle cariche elettive il principio di uguaglianza predicato dall’art. 3 della Costituzione), d’altra parte anche il continuato, ordinato e corretto svolgimento di quelle stesse funzioni politico - amministrativo costituisce un elemento cardine del vigente ordinamento giuridico, sia con riferimento al principio di democraticità, sancito dall’art. 1, sia con riferimento al principio di legalità, imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione.
L’applicazione della prescrizione contenuta nell’art. 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56, non può pertanto in alcun modo determinare un’interruzione dell’esercizio delle funzioni politico - amministrative ovvero provocare un ostacolo al loro concreto ed effettivo esplicitarsi.
Il giusto contemperamento dei due delineati principi costituzionali che vengono in gioco (e cioè il limite intrinseco, logico - sistematico, di operatività della norma in questione) può ragionevolmente rintracciarsi nella effettiva impossibilità di assicurare nella composizione della giunta comunale la presenza dei due generi nella misura stabilità dalla legge, impossibilità che deve essere adeguatamente provata e che pertanto si risolve nella necessità di un’accurata e approfondita istruttoria ed in un’altrettanto adeguata e puntuale motivazione del provvedimento sindacale di nomina degli assessori che quella percentuale di rappresentanza non riesca a rispettare.
La coerenza sistematica dell’ordinamento, la necessità di colmare eventuali lacune e di comporre inammissibili situazioni di contraddittorietà oltre che quella di evitare qualsiasi elusione della norma, impongono poi di ritenere che l’impossibilità in concreto di rispettare la percentuale di rappresentanza di genere debba essere risultare in modo puntuale ed inequivoco e debba avere un carattere tendenzialmente oggettivo, non potendo consentirsi che mere situazioni soggettive o contingenti, come quelle che possano - per esempio - derivare dall’applicazione di disposizioni statutarie relative al funzionamento degli organi comunali o che attengano alle modalità di elezione degli stessi ovvero dipendere dalla mancanza di candidati di piena ed esclusiva fiducia del sindaco, possano legittimare la deroga alla sua concreta applicazione.
7.2.2. È del resto questa anche la ragionevole interpretazione della disposizione indicata dalla stessa circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, richiamata dallo stesso ente appellante, che al punto 3 (‘Rappresentanza di genere’), laddove proprio con riferimento alle difficoltà di individuare soggetti idonei a disponibili allo svolgimento delle funzioni assessorili, sottolinea che ‘Per completezza, si soggiunge che occorre lo svolgimento da parte del sindaco di una preventiva e necessaria attività istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità allo svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone di entrambi i generi. Laddove non sia possibile occorre un’adeguata motivazione sulle ragioni della mancata applicabilità del principio di pari opportunità’, precisando tra l’altro che ‘Nel caso in cui lo statuto comunale non prevede la figura dell’assessore esterno e il consiglio comunale sia composto da una rappresentate di un unico genere, per la piena attuazione del citato principio di pari opportunità si dovrà procedere alle opportune modifiche statutarie che, comunque, sono rimesse alla autonoma valutazione dell’ente’» ( Consiglio di Stato, V, 3 febbraio 2016, n. 406 ).
5.- Ritenuto che le considerazioni fin qui richiamate appaiono convincenti anche relativamente alla vicenda odiernamente in esame posto che, pur venendo in rilievo un Comune con una popolazione maggiore ( circa 8.000 abitanti ) rispetto a quella di cui al caso già esaminato da questo T.A.R., l’istruttoria svolta dal Sindaco, estesa a un cospicuo numero di donne, consigliere di maggioranza e/o elettrici del Comune di Salice e di altri enti locali, non conduceva ad alcuna concreta disponibilità all’assunzione dell’incarico: e allora, evidenziato da un lato che i ricorrenti non dimostrano, ma in effetti neppure deducono che la ricerca svolta sia stata fittizia, rivolta cioè a donne già d’accordo sul rifiutare l’incarico o delle quali, comunque, tale rifiuto poteva essere nei fatti preventivato, e dall’altro lato che la mancata nomina di due candidate della stessa lista del sindaco eletto non assume rilievo invalidante, ben potendo dipendere dall’assenza nel caso concreto di un effettivo rapporto fiduciario, rapporto fiduciario che addirittura può escludersi a priori rispetto alla consigliera di opposizione F S, non vi sono in definitiva ragioni per discostarsi da quanto osservato nella sentenze prima richiamate, che dunque si indicano quali parti integranti di questa motivazione.
6.- Ritenuto pertanto che il ricorso dev’essere respinto, con assorbimento di ogni altra questione e/o eccezione posta dalle parti e compensazione delle spese di lite, per la particolarità e la natura delle questioni esaminate.