TAR Bari, sez. III, sentenza breve 2024-05-06, n. 202400557
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Pubblicato il 06/05/2024
N. 00557/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00397/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 397 del 2024, proposto da
R A &C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati N M e V F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato N M in Bari, via Abate Gimma 147;
contro
Comune di Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato P N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
“per l'annullamento
- della Delibera giuntale del Comune di Monopoli n. 284 del 28.12.2023 avente ad oggetto Concessioni Demaniali Marittime per finalità turistico ricreative ed altro. Applicazione delle Leggi NN. 118/2022 E 14/2023. Atto di Indirizzo (doc. 1);
- dell'Atto del Dirigente del Comune di Monopoli Prot. n. 207/2024 del 02.01.2024 in pari data notificata alla ricorrente a mezzo PEC avente ad oggetto “Proroga delle concessioni demaniali marittime vigenti. ADEMPIMENTI” (doc.2);
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, non conosciuto dai ricorrenti, ove ancora lesivo della posizione soggettiva della ricorrente.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2024 il dott. Carlo Dibello e uditi gli avvocati N M e Vito F. Colonna per la ricorrente;P N per il Comune resistente;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 del codice del processo amministrativo;
1. Con il gravame in epigrafe, la RENNA ANTONIO &C. S.N.C. chiedeva l’annullamento: a) della delibera della Giunta comunale del Comune di Monopoli n. 284 del 28 dicembre 2023, avente ad oggetto “Concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative ed altro. Applicazione delle leggi nn. 118/2022 e 14/2023. Atto di indirizzo”;b) dell’atto del Dirigente del Comune di Monopoli prot. n. 207/2024 del 2 gennaio 2024, notificato alla ricorrente a mezzo pec, avente ad oggetto “Proroga delle concessioni demaniali marittime. Adempimenti”;di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, non conosciuto, ove ancora lesivo della posizione soggettiva della ricorrente.
2. La deducente, titolare delle concessioni demaniali marittime n. 22/2008, 01/2017 e 02/2017 tutte rilasciate dal Comune di Monopoli – Ripartizione Urbanistica e Pianificazione Territoriale – Gestione del Demanio Marittimo, relativamente all’occupazione di un’area demaniale marittima, in località “Torre Cintola” – Monopoli da adibire a somministrazione di alimenti e bevande, nonché per posa di pedane in legno amovibili sulla scogliera e ulteriori strutture a servizio della balneazione, in previsione della scadenza delle stesse concessioni al 31 dicembre 2020, presentava, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del codice della navigazione e dell’articolo 18 del relativo regolamento di attuazione, istanza finalizzata all’estensione della durata delle predette concessioni al 31 dicembre 2033, avvalendosi delle previsioni di cui all’art.1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. L’Amministrazione comunale disponeva la pubblicazione della predetta istanza all’Albo pretorio dal giorno 24 febbraio 2020 al 14 marzo 2020 come specificato nella tabella A) della gravata delibera della Giunta comunale n. 284/2023. Per l’intero periodo di pubblicazione dell’istanza di cui al punto che precede non venivano presentate domande concorrenti e/o osservazioni da parte di terzi come dato atto dallo stesso Ente locale nel provvedimento impugnato.
4. All’esito dell’istruttoria condotta, il Comune di Monopoli, con la nota n. 30775 del 27 maggio 2020, estendeva la durata delle concessioni determinandone la scadenza al 31 dicembre 2033.
5. In data 28 dicembre 2023 il Comune di Monopoli, con deliberazione della Giunta comunale n. 284, avente ad oggetto: “Concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative ed altro. Applicazione delle leggi nn. 118/2022 e 14/2023. Atto di indirizzo”, pubblicata in data 28 dicembre 2023 e notificata a mezzo posta certificata il 2 gennaio 2024 alla ricorrente, deliberava:
“- DI PRENDERE ATTO delle sopravvenienze giurisprudenziali e normative di cui alla premessa, che qui si intende integralmente richiamata e condivisa nel contenuto;
- DI PRENDERE ATTO che per l’effetto legale già prodottosi in base all’art.03, comma 1 della legge 5 agosto 2022, n. 118 le concessioni demaniali marittime meglio indicate in premessa (TABELLA A), continuano ad avere efficacia sino al 31/12/2024;
- DI PRENDERE ATTO che le concessioni suppletive di quelle indicate in premessa (TABELLA B), rilasciate con il medesimo regime di pubblicità (c.d. rende noto), continuano ad avere efficacia a mente del citato art. 03, comma 2, della legge n. 118/2022 sino al 31/12/2024;
-DI DARE INDIRIZZO che fuori dalle ipotesi contemplate dall’art. 03, comma 2, della legge n. 118/2022, il legislatore ha comunque fissato con il d.l. n. 198/2002 convertito con modificazioni dalla legge 14/2023, la scadenza dei titoli concessori al 31.12.2024 (TABELLA C);
-DI DICHIARARE, con apposita votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dall’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267/2000 stante l’urgenza di provvedere entro il 29/12/2023.”
6. La ricorrente, facendo affidamento sull’estensione della durata delle concessioni demaniali marittime sino al 31 dicembre 2033, effettuava investimenti volti a valorizzare i beni demaniali e contraeva mutui di consistente importo.
7. L’annullamento degli atti adottati dall’Amministrazione resistente veniva richiesto in base ai seguenti motivi di diritto: “PRIMO MOTIVO: VIOLAZIONE DELL’ART. 3, COMMA 2, DELLA LEGGE. 118/2022 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 36 E 37 DEL REGIO DECRETO 30/03/1942, N. 327 (COD. NAV.) E ALL’ART 18 DEL DPR 15/02/1952 N. 328 (REG. ATT. COD. NAV.). CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE – TRAVISAMENTO DEI FATTI – ILLOGICITÀ MANIFESTA - ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI – SVIAMENTO E MALGOVERNO. SECONDO MOTIVO: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 12 DELLA DIRETTIVA BOLKESTEIN ALLA LUCE DELLA SENTENZA C.G.U.E. C-348 DEL 20/04/2023 – INSUSSISTENZA DELLA SCARSITÀ DELLA RISORSA NATURALE PRESUNTA DALL’ADUNANZA PLENARIA NELLE SENTENZE NN. 17 E 18 DEL 09.11.2021- POTERE-DOVERE DEL GIUDICE NAZIONALE DI DISAPPLICARE L’ART. 3 LEGGE N. 118/2022 COME MODIFICATO DALL’ART. 12 D.L. 198/2022 CONVERTIVO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 14/2023.TERZO MOTIVO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7, 10 BIS E 21 QUINQUIES, L. N. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L’ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DI SECONDO GRADO, GRAVE DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. SVIAMENTO E MALGOVERNO. QUARTO MOTIVO: VIOLAZIONE DI LEGGE. ILLEGITTIMITÀ DEL