TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2016-11-17, n. 201602229

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2016-11-17, n. 201602229
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201602229
Data del deposito : 17 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/11/2016

N. 02229/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00850/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 850 del 2016, proposto da:
C.A.E.C. Consorzio Artigiano Edile Comiso, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato R S' C.F. SCHRCR86L05H163C, con domicilio eletto presso Antonio Abate in Catanzaro, via Turco, 71;

contro

Comune di Rende non costituito in giudizio;

per l'accesso sull'istanza presentata dalla ricorrente in data 17.5.2016 volta ad ottenere la visione e l'estrazione di copia dei mandati di pagamento emessi dal comune di rende in favore del consorzio in relazione al contratto di appalto relativo ai “progetti di riqualificazione del centro storico del Comune di Rende”


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2016 la dott.ssa G L S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Rilevato che il ricorrente introduce domanda ex art. 117 c.p.a., sul presupposto che il Comune di Rende non ha dato riscontro all’istanza di accesso ex art. 22 e ss. L. 241/90 avente ad oggetto atti inerenti la fase esecutiva dell’appalto concernente “ Progetti integrati per la riqualificazione, recupero e valorizzazione dei Centri Storici della Calabria: centro storico di Rende ” (nello specifico mandati di pagamento emessi in suo favore e stato finale dell’appalto);

ritenuto che tale azione debba qualificarsi ex art. 32 c.p.a. ai sensi dell’art. 116 c.p.a. e che sia anche sufficientemente integrato l’interesse sotteso alla domanda di ostensione, avendo l’interessata dedotto la necessità di conoscere il periodo di effettivo ritardo nel pagamento, al fine di quantificare e chiedere gli eventuali interessi legali e/o moratori;

ritenuto peraltro che la documentazione richiesta con istanza di accesso sia precisamente indicata e che, sebbene attenga alla fase esecutiva del rapporto contrattuale avente natura paritetica, essa rientri comunque nella nozione di “documento amministrativo”, ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. d), l. n. 241 del 1990, trattandosi di atti adottati da un ente pubblico al fine di perseguire le proprie finalità pubblicistiche attraverso strumenti di diritto privato (cfr. in senso analogo: T.A.R. Lazio, sez. III, 07/10/2013, n. 8639);

ritenuto, in conclusione che il ricorso debba pertanto essere accolto e che la regolamentazione delle spese debbano seguire la soccombenza, come da liquidazione contenuta nel dispositivo;

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