TAR Bari, sez. II, sentenza 2020-11-19, n. 202001476
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Testo completo
Pubblicato il 19/11/2020
N. 01476/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01545/2019 REG.RIC.
N. 00220/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1545 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M F I, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);
contro
Comune di Barletta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G C, D C M e I P, con domicili digitali come da P.E.C. iscritte al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco de’ Robertis in Bari, via Davanzati, 33;
sul ricorso numero di registro generale 220 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M F I, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);
contro
Comune di Barletta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G C, D C M Martorano e I P, con domicili digitali come da P.E.C. iscritte al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco de’ Robertis in Bari, via Davanzati, 33;
quanto al ricorso n. 1545 del 2019:
A) in via principale:
- “per l’accertamento e la dichiarazione, ex artt. 31 e 117 C.P.A. dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Barletta, sull’istanza di rilascio di permesso di costruire di cui alla richiesta del 04.05.2018, acclarata al protocollo comunale con il n. 34085 (e/o 34088) del 04.05.2018 e afferente alla PRATICA PDC–00025–2018 – come integrata con comunicazione del 09.05.2018 assunta al prot. n. 35184 (e/o 35190) del 09.05.2018 e con comunicazione web del 30.08. 2018, assunta al prot. n. 61647 (e/o 61701) del 30.08.2018 – per la realizzazione di un fabbricato per civili abitazioni su tre livelli, locali per attività commerciali a piano terra e posti auto al piano interrato,
nonché
- per l’accertamento dell’obbligo di concludere il relativo procedimento edilizio, entro il termine da assegnarsi, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, con contestuale nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia oltre il termine assegnato;
B) in via subordinata, previa conversione del rito:
- per l’accertamento ex art. 20 della l.n. 241/1990 e art. 20 d.P.R. n. 380/2001 della avvenuta formazione tacita, per silenzio assenso, sulla medesima istanza”;
quanto al ricorso n. 220 del 2020:
per l'annullamento
- “del provvedimento prot. n. 15/2019, notificato con nota prot. n. 87776 del 19.12.2019, del dirigente del Settore edilizia pubblica e privata e servizi catastali del Comune di Barletta, recante diniego del permesso di costruire relativo alla richiesta prot. n. 34085 del 4.5.2018 per la realizzazione di nuovo edificio per residenze, locali commerciali e box in Barletta alla via -OMISSIS-;
- della comunicazione di diniego prot. n. 82955 del 5.12.2019 di pari oggetto;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, con particolare riferimento al parere istruttorio, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti”.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Barletta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2020 il consigliere G A e udito l’avvocato M I;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A.1. Il ricorrente è proprietario di un terreno di circa mq 540 nell’abitato di Barletta, all’angolo tra le vie -OMISSIS-e -OMISSIS-, censito in catasto al foglio -OMISSIS-, e ricadente nella zona B5 (“Nuove Costruzioni”) disciplinata dall’art. 2.23 delle norme tecniche di attuazione del vigente piano regolatore generale.
Il 4 maggio 2018 chiedeva il permesso di costruire un fabbricato per civili abitazioni costituito da un piano interrato destinato a posti auto, un piano terra d’adibire ad attività commerciali e tre piani destinati alla residenza.
L’istanza (a cui era assegnato il numero di pratica PDC–00025–2018) veniva poi integrata dall’interessato con le comunicazioni datate 9 maggio e 30 agosto 2018.
Non avendo in seguito il Comune concluso il procedimento con un provvedimento espresso, il signor -OMISSIS- ha proposto ricorso con deposito in data 9 dicembre 2019 perché venga accertata l’illegittimità del silenzio serbato dall’Ente.
In subordine, ha domandato che il Tribunale dichiari l’avvenuta formazione del titolo edilizio per silenzio-assenso per lo meno dal 28 giugno 2019, ex articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e articolo 20 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Riferisce poi il richiedente che la successiva attività amministrativa è stata connotata da incertezze e contraddittorietà, nonostante i suoi tentativi di ottenere chiarimenti.
Da un lato, con deliberazione di giunta n. 22 del 29 gennaio 2019, l’Amministrazione ha stabilito di procedere “alla ricognizione dello stato fisico e giuridico delle maglie <B5>”, “quale elemento di maggiore approfondimento tematico e specifico del <bilancio urbanistico>della pianificazione vigente già operato nel DPP, al fine di essere recepito nello stesso documento o comunque divenire un valido supporto per eventuali opzioni aggiuntive da riversare nelle previsioni del P.U.G. in itinere”.
Dall’altro, risulta dagli atti di parte che prima, con la nota 19 luglio 2019 prot. n. 48262, il Comune ha comunicato l’avvio del procedimento amministrativo relativo al permesso edilizio e poi, con la nota n. 68786 del 15 ottobre 2019, ha informato del riavvio della medesima pratica e del nome del nuovo Responsabile del procedimento, preannunciando la prossima adozione del provvedimento finale che poi non si è verificata.
A sostegno rispettivamente della sua domanda principale e di quella subordinata, il ricorrente deduce i motivi così rubricati:
1) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.;degli artt.1 2, 3, 20 e ss. e 29 della legge n.241/90;degli artt.5 e 20 del DPR n.380/2001. Violazione e falsa applicazione dei principi di affidamento, di correttezza, di efficienza, imparzialità e di buon andamento e di legalità dell’azione amministrativa, del giusto procedimento. Eccesso di potere per omesso esercizio della funzione amministrativa, per difetto dei presupposti e per travisamento dei fatti, irrazionalità, arbitrarietà ed ingiustizia manifesta. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione”;
“2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.;degli artt.1 2, 3, 20 e ss. e 29 della legge n.241/90;degli artt.5 e 20 del DPR n.380/2001. Violazione e falsa applicazione dei principi di affidamento, di correttezza, di efficienza, imparzialità e di buon andamento e di legalità dell’azione amministrativa, del giusto procedimento. Eccesso di potere per omesso esercizio della funzione amministrativa, per difetto dei presupposti e per travisamento dei fatti, irrazionalità, arbitrarietà ed ingiustizia manifesta. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione”.
Dopo l’instaurazione del giudizio, il ricorrente è stato preavvertito del rigetto dell’istanza edilizia con la nota 5 dicembre 2019, prot. 82955, a cui è seguito il diniego del permesso, (provvedimento 19 dicembre 2019, n. 15-2019, poi impugnato con il ricorso n. 220/2020).
Le ragioni di tale diniego sono così esplicitate nell’atto:
“Per le aree della zona BS, che alla data di adozione del presente PRG non risultino sottoposte a PUE adottato, si applicano i parametri della zona B1.1 di cui all'art.