TAR Perugia, sez. I, sentenza 2020-09-08, n. 202000404

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2020-09-08, n. 202000404
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 202000404
Data del deposito : 8 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/09/2020

N. 00404/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00600/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 600 del 2019, proposto dal signor M V, rappresentato e difeso dall’avvocato M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, piazza Piccinino n. 9;



contro

l’INPS – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati S D C e R A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura dell’INPS in Perugia, via Canali n. 5;



per il riconoscimento

del diritto del ricorrente al computo e percezione dell’indennità di buonuscita nella sua interezza, ossia con inclusione nel computo della stessa dell’assegno ad personam maturato a decorrere dal 1.08.2010 per effetto della posizione dal medesimo rivestita, quale componente laico, nel Consiglio superiore della magistratura per il periodo 2006-2010

e, conseguentemente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 30 e 34, comma 1, lett. a) e c) , cod. proc. amm., per la condanna dell’INPS alla corresponsione delle somme spettanti al ricorrente a seguito del ricalcolo dell’indennità di buonuscita, con rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto e fino al soddisfo

e, in quanto occorra, per l’annullamento della nota dell’INPS del 30.04.2019, intervenuta in risposta della contestazione del ricorrente del 27.02.2019, nonché del prospetto di liquidazione del 19.02.2019 e del parere (di estremi e contenuto non noti) della Direzione centrale INPS richiamato nella predetta nota del 30.04.2019.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Davide De Grazia nell’udienza pubblica del giorno 28 luglio 2020, celebrata mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 84, c. 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, e del decreto del Presidente del 13.04.2020, n. 14, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. – Il ricorrente, professore ordinario presso l’Università degli Studi di Perugia fino al 1.11.2018, dal 2006 al 2010 è stato componente laico del Consiglio superiore della magistratura e, per tutta la durata del mandato, ha beneficiato, ai sensi dell’art. 40 della legge n. 195/1958, dell’assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio ed indennità di rappresentanza, ai magistrati indicati nell’art. 6, n. 3, della legge n. 392/1951.

2. – A seguito del suo rientro in servizio come professore ordinario, l’Ateneo perugino, ai sensi dell’art. 202 del D.P.R. n. 3/1957, ha corrisposto al ricorrente, dal 2.08.2010, un assegno ad personam di importo pari alla differenza tra il trattamento economico goduto durante il mandato di componente del CSM e lo stipendio spettante quale docente universitario.

3. – Intervenuto in data 1.11.2018 il pensionamento per raggiunti limiti di età, l’Università di Perugia trasmetteva all’INPS la comunicazione relativa ai servizi prestati dal ricorrente ed al trattamento economico in godimento alla data della cessazione dal servizio.

4. – L’INPS elaborava dunque il prospetto di calcolo dell’indennità di buonuscita spettante al prof. V, dalla cui base escludeva il succitato assegno ad personam , corrisposto dall’Ateneo dal rientro in servizio fino al pensionamento.

5. – Con atto del 27.02.2019, ricevuto dall’INPS il 28.02.2019, il prof. V contestava detta esclusione, ma l’Istituto di previdenza, con nota del 30.04.2019, richiamando l’avviso espresso dalla Direzione centrale, confermava il proprio operato, motivando che « come previsto dall’art. 202 del d.p.r. n. 03/57 l’assegno personale è utile unicamente ai fini pensionistici, nulla è dovuto ai fini dell’indennità di buonuscita ».

6. – Con ricorso del 21.08.2019, il prof. V ha chiesto a questo Tribunale Amministrativo Regionale l’accertamento del proprio diritto al computo dell’assegno ad personam nella base di calcolo ai fini della determinazione dell’indennità di buonuscita, con conseguente condanna dell’INPS al pagamento delle somme spettanti a seguito del ricalcolo dell’indennità, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi dal dovuto fino al soddisfo.

A sostegno del ricorso, il prof. V ha dedotto che il rifiuto dell’Istituto di previdenza di includere l’assegno in questione dalla base di calcolo dell’indennità di buonuscita sarebbe in contrasto con il combinato disposto di cui agli artt. 3 e 38 del D.P.R. n. 1032/1973, in relazione all’art. 202 del D.P.R. n. 3/1957, nonché con l’art. 40 della legge n. 195/1958 e con l’art. 3 della legge n. 312/1971 e che esso sarebbe anche illegittimo per eccesso di potere sotto le manifestazioni sintomatiche del difetto di istruttoria, del difetto di motivazione, dell’illogicità e dell’ingiustizia manifesta.

7. – L’INPS si è costituito in giudizio per resistere al ricorso e, prima di ribadire la correttezza del suo operato, in via preliminare ha sollevato eccezione di incompetenza territoriale del TAR adito in favore

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