TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 2017-03-23, n. 201703838

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 2017-03-23, n. 201703838
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201703838
Data del deposito : 23 marzo 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/03/2017

N. 03838/2017 REG.PROV.COLL.

N. 10025/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10025 del 2015, proposto da:
P A, B G, C F, G M, L R, M F, M S, rappresentati e difesi dagli avvocati F V C.F. VNNFNC67T02H501B, B C C.F. CLLBCM72D42H501P, con domicilio eletto presso F V in Roma, via Varrone, 9;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Miur Usr Sicilia Atp Trapani, Miur Usr Sicilia Atp Ctta, Miur Usr Sardegna Atp Cagliari, Miur Usr Lombardia Atp Lodi, Miur Asr Lazio Atp Roma, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Margherita Bennici non costituito in giudizio;

per l'annullamento

per l'annullamento

del mancato inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui al dm 235 del 01/04/15 per il personale docente ed educativo utilizzabili per gli anni scolastici 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Miur Usr Sicilia Atp Trapani e di Miur Usr Sicilia Atp Ctta e di Miur Usr Sardegna Atp Cagliari e di Miur Usr Lombardia Atp Lodi e di Miur Asr Lazio Atp Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2016 la dott.ssa M C Q e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Ritenuto che la presente decisione può essere assunta con decisione semplificata ai sensi dell’art. 60 cpa, sussistendone i presupposti;

Rilevato che la medesima questione oggetto del presente ricorso, inerente alla natura aperta o chiusa delle G.A.E. e alla possibilità dell’inserimento degli abilitati T.F.A. e P.A.S. in III fascia o in una IV fascia aggiuntiva, è stata diffusamente affrontata dalla Sezione, con innumerevoli precedenti contrari alla tesi di parte ricorrente, da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi in questa sede (cfr. ad es. T.A.R. Lazio - Roma, sez. III bis, n.10112/2016 - le cui argomentazioni vanno integralmente richiamate, trattandosi nel caso specifico di docenti abilitatisi mediante frequenza di T.F.A. – Tirocinio Formativo Attivo e/o P.A.S. percorsi abilitativi speciali - successivamente alla chiusura delle graduatorie permanenti a seguito dell’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296);

Considerato che anche il Consiglio di Stato, con l’ordinanza di rimessione n. 364/2016 del 16 dicembre 2016, si è espresso circa la natura “chiusa” della G.A.E. ai sensi della normativa richiamata e a decorrere dall’indicata data;

Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere respinto e, comunque, le spese di lite possono essere compensate tra le parti costituite;

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