TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2022-03-23, n. 202203322

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2022-03-23, n. 202203322
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202203322
Data del deposito : 23 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/03/2022

N. 03322/2022 REG.PROV.COLL.

N. 04363/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4363 del 2021, proposto dal Comune di Velletri, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. M G, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Toscana n. 30;

contro

Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. G A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio, Asl Roma 6 Dipartimento Prevenzione Distretto Sanitario H5 Velletri, Arpa Lazio Dipartimento Pressioni Sull'Ambiente Sezione Provinciale di Roma Unità Operativa Semplice Controlli 1, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Latina Biometano S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Di Tonno e Matteo Di Tonno, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giulio Mastroianni in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 48;
Ministero della Cultura (già Ministero per i Beni e le Attività Culturali);
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per 'Area Metropolitana, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Ufficio delle Dogane Roma 1, Snam Rete Gas S.p.A., E-Distribuzione S.p.A., Comando dei Vigili del Fuoco di Roma Polo di Prevenzione Castelli Romani, Ministero dell'Interno;
non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum :
L R, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Fusco, Francesca Pellicciotta, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Renato Archidiacono in Roma, via Domenico Chelini n. 5;
Colle San Clemente Società Agricola Semplice, rappresentata e difesa dagli avv.ti Eugenio Scrocca, Roberto D'Andrea, con domicilio eletto presso lo studio Eugenio Scrocca in Roma, via Marianna Dionigi 57;
Italia Nostra Onlus, rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Genovese, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Paganica 13;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia:

- della Determinazione Dirigenziale prot. n. 0020446 del 9/2/2021, notificata in data 3 marzo 2021, di autorizzazione per la Latina Biometano s.r.l. alla realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano in Velletri, Via Colle San Clemente;

- del verbale conclusivo della Conferenza di servizi del 5 ottobre 2020;

- per quanto di ragione, di tutti i pareri, favorevoli all'intervento, resi nel corso della Conferenza di Servizi dalle Autorità ed Enti preposti;

- di ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Roma Capitale e della Latina Biometano S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2022 la dott.ssa R M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato in data 9.04.2021 e depositato in data 22.04.2021, il Comune di Velletri ha impugnato la Determinazione Dirigenziale prot. n. 0020446 del 9/2/2021, notificata in data 3 marzo 2021, con cui Città Metropolitana di Roma Capitale, quale ente delegato dalla Regione all’esercizio delle funzioni amministrative di cui all’art. 12 D.lgs. n. 387/2003, preso atto dei verbali della Conferenza dei Servizi, tenutasi, in forma simultanea ed in modalità sincrona, in data 13.01.2020, 22.07.2020, 10 settembre 2020 e 15 ottobre 2020, ha autorizzato la società Latina Biometano s.r.l. alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano, alimentato da fonte rinnovabile biomassa, per una portata di 510 Sm3/h, con annessa digestione anaerobica e compostaggio della biomassa, da realizzarsi nel territorio comunale di Velletri, Via Colle San Clemente, in area distinta in catasto al foglio 143, part.lle 64 e 155 (in quota parte ), in variante al P.R.G., da zona agricola E in zona F. L’amministrazione comunale ha, altresì, impugnato il verbale conclusivo della Conferenza di servizi del 5 ottobre 2020 nonché tutti i pareri, favorevoli all’intervento, resi nel corso della Conferenza di Servizi dalle Autorità ed Enti preposti.

Il gravame risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati e raggruppate per censure omogenee.

- “1. - Violazione degli artt. 1, 7 e segg. della legge 7 agosto 1991, n. 241, dell’art. 6 della Convenzione Aarhus del 25/6/1998 “Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale” – Violazione del D.M. 10.9.2010. Eccesso di potere per difetto di istruttorie e carenza di motivazione, violazione dell’art. 3 della legge 241/90 e s.m.i.”.

L’autorizzazione impugnata, adottata sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei servizi, sarebbe illegittima in considerazione della mancata garanzia di ogni forma di pubblicità oltre che di partecipazione da parte dei soggetti direttamente interessati dalla realizzazione dell’intervento proposto dalla società controinteressata, quali i proprietari dei fondi finitimi, destinati a subirne gli effetti, i proprietari privati del tratto di strada denominata “Colle San Clemente”, destinata ad assorbire il surplus di traffico indotto dall’impianto, il Comune di Aprilia, titolare di un tratto della strada in parola e la Provincia di Latina, interessata dagli interventi nella parte relativa alla intersezione con la Via Colle San Clemente.

- “2. - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, co. 7, del D.Lgs 387/2003;
Violazione del D.M. 10.9.2010”;

- “3. - Sotto diverso profilo: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, co. 1 e 3, del D.Lgs 387/2003;
Violazione del D.M. 10.9.2010”.

La localizzazione dell’impianto di interesse della società controinteressata in una area del P.R.G. originariamente destinata ad esercizio dell’agricoltura (zona E), paesaggisticamente qualificata come “paesaggio agrario di valore” in sede di P.T.P.R., contrasterebbe con le previsioni di cui al DM. 10.09.2010, contenente le linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, secondo cui i siti idonei all’installazione di siffatti interventi coinciderebbero con le aree già degradate da attività antropiche, quali i siti industriali, le cave, le discariche ed i siti contaminati ai sensi della parte IV del Titolo V del D.Lgs 152/2006, essendo all’uopo inidonee le zone protette sotto il profilo paesaggistico, ambientale, storico-artistico, delle tradizioni agroalimentari, delle biodiversità e del paesaggio rurale.

Ciò allo scopo di limitare le interferenze sull’ambiente legate all’occupazione del suolo ed alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi.

Lo stesso art. 12 comma 7 D.lgs. n. 387/2003 subordinerebbe la possibilità di installare gli impianti in parola “anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici” alla condizione che, nella relativa ubicazione, si tenga conto “delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale”.

Siffatta condizione, a detta del Comune, sarebbe stata disattesa in ragione di una pluralità di fattori quali la qualificazione dell’area in parola, in sede di P.T.P.R, quale “paesaggio agrario di rilevante valore”, la presenza in loco di numerose attività produttive di rilevante valore economico per la filiera agro alimentare, dedite alla coltivazione di prodotti tipici e biologici certificati (uva e kiwi di pregio), nonché il riconoscimento dei requisiti di zona DOC per la produzione vitivinicola.

La variante della destinazione urbanistica dell’area oggetto di intervento, da zona E a zona F, così come approvata in sede di Conferenza di servizi e, quindi, mutuata, in sede autorizzatoria, costituirebbe, dunque, un artificio illegittimo in quanto idoneo:

- ad eludere la disciplina normativa che tutela la vocazione agricola della zona, tra cui gli artt. 54 e 56 della L.R. n. 38/99, a norma dei quali la produzione di energie rinnovabili in zona Agricola si attua attraverso il sistema della multiprenditorialità di cui alla L.R. n. 14/2006, caratterizzato da uno stretto rapporto di connessione tra l’attività di produzione di energia e l’esercizio dell’impresa agricola, del tutto assente nel caso in esame;

- a frustrare le scelte pianificatorie, attinenti al governo del territorio, di competenza del Comune di Velletri, secondo cui l’area di interesse della società controinteressata avrebbe dovuto avere una destinazione agricola (E) e non “a servizi” (F).

- “4. - Violazione degli artt. 14 quater e 14 quinquies della legge 7/8/1990, n. 241. Eccesso di potere nella figura sintomatica della carenza di istruttoria”.

La disposta variante al P.R.G. del Comune di Velletri sarebbe affetta da deficit istruttorio e motivazionale giacché, in sede di conferenza di servizi, sarebbe mancata la propedeutica ponderazione di tutti gli interessi in gioco, pubblici e privati, idonea a giustificare la localizzazione dell’impianto di produzione di biometano in un’area, quale quella proposta dalla società controinteressata, avente in origine vocazione agricola.

Considerato il motivato dissenso di cui alla nota prot. 25295 del 12.02.2020, espresso dall’ASL Roma 6 in sede di conferenza di servizi, Città Metropolitana di Roma Capitale avrebbe dovuto sospendere il procedimento e rimettere la questione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 14 quater e 14 quinquies L. n. 241/90.

- “5. – Eccesso di potere nella figura sintomatica della carenza di istruttoria, illogicità manifesta, sviamento. Violazione del D.Lgs 285/1992 e del DM 5/11/2001”.

L’appartenenza della via Colle San Clemente, strada privata aperta al pubblico transito, a soggetti terzi, privati e pubblici (Comune di Aprilia) avrebbe richiesto la partecipazione di questi ultimi alla Conferenza di Servizi in quanto direttamente incisi dalla realizzazione ed esercizio dell’impianto e, quindi dal provvedimento conclusivo di autorizzazione oggetto di gravame.

Peraltro la strada in questione, avente dimensioni inferiori a quelle di cui al D.M.

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