TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-04-16, n. 201400435

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-04-16, n. 201400435
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201400435
Data del deposito : 16 aprile 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00323/2013 REG.RIC.

N. 00435/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00323/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 323 del 2013, proposto da:
Djedokansi N S F, rappresentata e difesa dall'avv. L B, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Pesaro Urbino;

per l'annullamento

del rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2014 la dott.ssa F A;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale la Questura di Pesaro e Urbino ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.

Alla pubblica udienza del 3 aprile 2014, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.

Il ricorso é fondato.

In materia di immigrazione, come a più riprese statuito in sede giurisprudenziale amministrativa e costituzionale, rilevano interessi di pari rango costituzionale, afferenti per un verso alla sicurezza nazionale, all’ordine pubblico e alla regolazione dell’ingresso e della permanenza degli stranieri non comunitari nel territorio nazionale, per altro verso, alla garanzia dei diritti inviolabili della persona, che il nostro ordinamento riconosce agli individui, in quanto esseri umani, indipendentemente dalla rispettiva cittadinanza.

Le esigenze di interesse pubblico afferenti alla tutela dei confini territoriali e al controllo dei flussi migratori non possono ritenersi prevalenti, sulla base di un’astratta gerarchia di valori, sugli interessi giuridicamente protetti degli stranieri non comunitari, ove si consideri la garanzia costituzionale apprestata anche quanto alla componente pretensiva dei diritti della persona, di cui gli stessi sono titolari, e stante che la legislazione sull’immigrazione, letta in chiave costituzionalmente orientata, non ammette preclusioni assolute, ma richiede un ragionevole contemperamento tra gli interessi, di pari rango costituzionale, coinvolti.

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato non può ritenersi adeguatamente motivato in ordine alle valutazioni da espletarsi secondo i principi summenzionati, di talchè le doglianze impugnatorie si appalesano fondate.

Per le suesposte ragioni, il ricorso dev’essere accolto ai fini del motivato riesame.

Le spese del giudizio possono essere compensate, per i principi di cui in motivazione.

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