TAR Torino, sez. II, sentenza 2011-04-27, n. 201100430

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2011-04-27, n. 201100430
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201100430
Data del deposito : 27 aprile 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00464/2011 REG.RIC.

N. 00430/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00464/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 464 del 2011, proposto da:
S N Ka -Lista No Immigrazione No Nucleare e di N M, rappresentata e difesa dall'avv. G G, con domicilio eletto presso G G in Torino, via

XX

Settembre, 60;

contro

Prefettura di Torino e Commissione Elettorale Circondariale di Torino, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;
Prefetto di Torino;

per l'annullamento

del provvedimento in data 16.04.2011 n. 20 della Commissione Elettorale Circondariale di Torino, con il quale la lista sopra menzionata (NO IMMIGRAZIONE NO NUCLEARE) è stata ricusata dalla partecipazione alla elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale della Città di Torino di domenica 15 maggio 2011, nonchè degli atti tutti a detto provvedimento antecedenti, preordinati e consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Prefettura di Torino e Commissione Elettorale Circondariale di Torino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2011 il dott. V S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso si sostiene che la lista oggetto dell’atto impunato è stata presentata da 602 elettori la cui dichiarazione è stata resa in data 25 marzo 2011 nella forma indicata dal quarto comma dell'art. 28 del testo Unico 16/5/1960, n. 570 s.m.i. e raccolta presso l'Ambasciata Italiana di Bogotà dal signor Claudio N, incaricato degli affari consolari presso lo stesso.

All’atto impugnato si muove la censura di violazione di legge con riferimento all'art. 28 T.U. 16/05/1960 n. 570 s.m.i. in relazione agli artt. 2699 e 2700 codice civile nonché da violazione di legge ed eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta con riferimento ai principi tutti sulla non addebitabilità ai privati della conseguenza degli errori della P.A. nonché da eccesso di potere per travisamento dei fatti, mancata considerazione di circostanze essenziali nonché per disparità di trattamento.

Si sostiene che gli atti così firmati costituiscono atti pubblici fidefacenti fino a querela di falso dell'attività svolta dal pubblico ufficiale e della dichiarazione resa allo stesso. Nella specie, quindi, essu farebbero fede dell'intervento e delle dichiarazioni rese dalle persone che hanno presentato la lista in questione a sensi art. 28, IV comma, T.U. 16/05/1960 n. 570.

Si lamenta, inoltre, che nella sopra descritta situazione l'esclusione della lista de qua sarebbe illegittima, in quanto l'art. 28 T.U. 16/05/1960 n. 570, invero, è norma posta proprio per l'ipotesi in cui vi siano difficoltà di sottoscrizione delle dichiarazioni e per ovviare a tali difficoltà. Destituita di ogni fondamento sarebbe l'affermazione che l'atto di sottoscrizione della lista dei candidati non è allegato alla stessa. Del pari errata in fatto sarebbe l'affermazione di pretesa discrasia fra le date dell'atto di presentazione della lista dei candidati con il simbolo e la data delle firme.

Sarebbe irrilevante, infine, l'affermazione che la dichiarazione non riporta la riproduzione del contrassegno della lista, in quanto detto contrassegno sarebbe in capo alla lista dei candidati cui la dichiarazione risulta allegata.

L’Amministrazione resistente nel costituirsi in giudizio ha chiesto la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 27 aprile 2011 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Si prescinde dall’esame delle eccezioni in rito in quanto il ricorso è infondato.

La Commissione elettorale circondariale di Torino ha motivato l’atto impugnato nel modo seguente: “accertato che la lista dei candidati è stata presentata alla Segreteria del Comune il giorno 15/04/2011 alle ore 17,40 e nel giorno stesso rimessa alla Commissione Elettorale Circondariale, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 16 maggio 1960, a 570. Rilevato che: la quasi totalità dei sottoscrittori della lista, non sanno sottoscrivere o ne sono impediti, come risulta dagli atti prodotti;
i sottoscrittori risultano iscritti all'AlRE di Torino ma residenti nei più svariati Paesi del mondo, pur tuttavia in base agli atti prodotti sono tutti comparsi nella stessa data dinanzi all'incaricato degli Affari Consolari dell'Ambasciata d'Italia in Colombia;
- l'atto di sottoscrizione non è però, in ogni caso, allegato alla lista dei candidati che risulta fumata ed autenticata in data successiva;
- la predetta dichiarazione non riporta neppure la riproduzione del contrassegno del medesimo.

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