TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-10-01, n. 202403213
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Testo completo
Pubblicato il 01/10/2024
N. 03213/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01537/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1537 del 2020, proposto da
Edil Project S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Capo D’Orlando, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato A D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. 17273 del 08/07/2020, notificato alla ricorrente in data 09/07/2020, con il quale il Comune di Capo d’Orlando - Area Urbanistica/Edilizia, ha rigettato l’istanza di rilascio del chiesto permesso di costruire prot. n. 45/2019;
- di tutti gli atti ad esso presupposti, precedenti e/o successivi quali:
- la nota del 17/03/2020 del Comune di Capo d’Orlando - Area Urbanistica/Edilizia, avente ad oggetto “Preannuncio rigetto istanza permesso di costruire” e presupposto parere del 18/02/2020;
- ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente, collegato e/o presupposto e comunque connesso, quale l’art. 2 del Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. del 16.02.2019, con il quale sono stati stabiliti i “criteri per l'attuazione della cessione della cubatura e trasferimento di volumetrie di cui all'art. 22 della legge regionale n. 16/2006”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Capo D’Orlando;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1 luglio 2024 il dott. F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 7 ottobre 2020 e depositato il 2 novembre successivo, la società ricorrente, premesso di essere proprietaria di un appezzamento di terreno sito presso il Comune di Capo d’Orlando, ha impugnato il provvedimento indicato epigrafe con cui, confermando quanto comunicato nel preavviso di diniego, il predetto Comune ha definitivamente rigettato l’istanza diretta ad ottenere il permesso di costruire un fabbricato tramite delocalizzazione di cubatura, ritenendo che “la delocalizzazione dei diritti edificatori non è ammessa in area destinata a verde pubblico attrezzato (oggi area bianca), come previsto dall'art. 2 comma 5 del Regolamento di delocalizzazione approvato con Delibera di Consiglio n. 8 del 06.02.2019” .
Ha articolato le seguenti censure:
1) “Illegittimità del provvedimento per carenza dei presupposti di fatto – Violazione dell'art. 5 c.1 della l. 106/2011, dell'art. 47 c. 18 della l.r. Sicilia n. 5/2014 e dell'art. 22 della l.r. 22/2016 – Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del d.p.r. 380/2011 (t.u. edilizia)” .
In punto di fatto, parte ricorrente premette di aver presentato un’istanza al fine di ottenere il permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato in cemento armato (composto da piano cantinato, piano terra e volume tecnico con annessa veranda coperta) mediante applicazione dell’istituto della delocalizzazione di diritti edificatori: in particolare, il fabbricato sarebbe stato realizzato su un terreno (di cui al catasto terreni fg. 13 part. 1275), avente destinazione urbanistica zona “Verde pubblico attrezzato” (oggi zona bianca, dal momento che i vincoli imposti con il PRG approvato nel 2007 sarebbero decaduti nel 2012, stante il disposto dell’art. 1 della l.r. 38/73), mentre i diritti edificatori sarebbero stati trasferiti da un immobile (di cui al fg. 15, part. 239), ricadente in “zona E”. Ciò premesso, ricostruito il quadro normativo – nazionale e regionale - in materia di cessione di cubatura, il ricorrente deduce che la delocalizzazione dovrebbe ritenersi ammessa in relazione alla particella 1275 in quanto, stante la decadenza del vincolo, l’area (da considerare “zona bianca”) sarebbe riconducibile alle previsioni di cui all’art. 9, comma 3, d.P.R. n. 327/2001 che, a propria volta, rimanderebbe all’art. 9 del d.P.R. n. 380/2001, con limitate possibilità edificatorie per il proprietario. Conseguentemente, secondo il ricorrente, pur gravando sul terreno in questione il limite di cubatura di cui al citato art. 9 d.P.R. n. 380/2001, la realizzazione del fabbricato dovrebbe ritenersi comunque consentita mediante la delocalizzazione dei diritti edificatori di cui all’art. 22, l.r. n. 16/2016.
2) “Illegittimità dell'atto impugnato per carenza di motivazione e/o per manifesta illogicità della stessa, poiché basata sull'applicazione dell'art. 2 del Regolamento comunale approvato con delibera di c.c. del 16/02/2019 del comune di Capo d'Orlando – necessaria disapplicazione dello stesso poiché in contrasto con norme gerarchicamente superiori” .
Il provvedimento impugnato si baserebbe sull’art. 2, comma 5, del Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. del 16.02.2019 (recante “criteri per l'attuazione della cessione della cubatura e trasferimento di volumetrie di cui all'art. 22 della legge regionale n. 16/2006” ). Tale regolamento, ponendosi in contrasto con la citata normativa nazionale e regionale che prevede l’applicabilità dell’art. 9 d.P.R. n. 380/2001 nelle c.d. zone bianche (con conseguente possibilità di delocalizzare i diritti edificatori), dovrebbe tuttavia essere disapplicato. Inoltre l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto della circostanza che il terreno destinato ad ospitare il fabbricato confini, su due lati, con strade completamente urbanizzate e si interponga tra un’area destinata a zona “B” e altra area identificata quale Verde Agricolo, omettendo di motivare il diniego in relazione alla situazione concreta della zona nella quale il privato chiedeva di edificare, nonché in relazione alla sua urbanizzazione