TAR Potenza, sez. I, sentenza 2021-06-01, n. 202100408
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Pubblicato il 01/06/2021
N. 00408/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00175/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 175 del 2019, proposto dalla CA.EN. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti C R, PEC avvcarloranaboldo@puntopec.it, e P A, PEC piero.alberto@ordineavvocativercelli.eu, da intendersi domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante p.t., e sede di Matera dell’Ufficio Regionale Puglia, Basilicata e Molise dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliati ex lege in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
per l'annullamento
del silenzio rigetto sul ricorso gerarchico del 31.10/5.11.2018, formatosi il 3.2.2019, di impugnazione del provvedimento prot. n. 68982 del 24.9.2018 (notificato il 4.10.2018), con il quale il Direttore della Sede di Matera dell’Ufficio Regionale Puglia, Basilicata e Molise dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha soppresso la Rivendita Speciale, all’interno del Bar, connesso all’impianto di distribuzione carburanti, sito nel Comune di Scanzano Jonico al civico n. 30 sulla Strada Statale n. 106, e risolto il contratto, stipulato il 22.3.2017 ed avente la scadenza dell’11.2.2021, con la puntualizzazione che, in caso di reiezione della domanda impugnatoria, doveva essere restituita la somma ex art. 19, comma 5, L. n. 1293/1957 di € 16.365,10 oltre interessi legali, versata dalla ricorrente al momento della sottoscrizione del contratto del 22.3.2017.
nonché per la condanna
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al risarcimento dei danni, derivanti dall’esecuzione del predetto provvedimento prot. n. 68982 del 24.9.2018 e dal conseguente mancato esercizio della Rivendita fino alla scadenza dell’11.2.2021, quantificato in € 150.000,00, tenuto conto del reddito della citata Rivendita, conseguito nell’anno 2016, di € 73.592,55;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’Udienza del 26 maggio 2021 il Cons. P M e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020 conv. nella L. n. 176/2020, dell’art. 1, comma 17, D.L. n. 183/2020 conv. nella L. n. 21/2021 e dell’art. 6, comma 1, lett. e), D.L. n. 44/2021 mediante collegamento da remoto con la modalità simultanea Microsoft Teams, dopo aver considerato presente l’avv. C R ai sensi dell’art. 4 co. 1, ultimo periodo, D.L. n. 28/2020 conv. nella L. n. 70/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con contratto del 22.3.2017, avente la scadenza dell’11.2.2021, la Sede di Matera dell’Ufficio Regionale Puglia, Basilicata e Molise dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha rilasciato la licenza di Rivendita Speciale di generi di monopolio al legale rappresentante della CA.EN. S.r.l., gestore del Bar, connesso all’impianto di distribuzione carburanti, sito nel Comune di Scanzano Jonico al civico n. 30 sulla Strada Statale n. 106.
Dopo la comunicazione del titolare dell’impianto di distribuzione carburanti del 20.3.2018, di cessazione definitiva dell’attività, perché l’area era interessata da opere di bonifica, alcuni funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno effettuato in data 29.5.2018 un sopralluogo, nell’ambito del quale è stato accertato, oltre allo smantellamento dell’impianto di distribuzione carburanti, che il Bar, connesso al preesistente impianto, non era interessato dalle opere di bonifica e che la predetta Rivendita Speciale continuava ad esercitare l’attività, utilizzando anche il retrostante accesso di Via Leopardi, in quanto l’area di bonifica era delimitata da barriere di cemento, che ne impedivano l’accesso.
Pertanto, con provvedimento prot. n. 68982 del 24.9.2018 (notificato il 4.10.2018) il Direttore della Sede di Matera dell’Ufficio Regionale Puglia, Basilicata e Molise dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha soppresso la suddetta Rivendita Speciale e risolto il suindicato contratto del 22.3.2017, “per il venir meno delle condizioni di specialità”, “in ragione dell’intervenuta dismissione dell’impianto di distribuzione carburanti”, in quanto: “a norma dell’art. 22 L. n. 1293/1957 le Rivendite Speciali sono istituite per soddisfare esigenze di pubblico servizio ed il DPR n. 1074/1958 stabilisce i luoghi di ubicazione, tra cui gli impianti di distribuzione carburanti, onde servire non la generalità degli utenti, bensì l’utenza specifica, senza ledere i diritti dei circostanti titolari di rivendite Ordinarie”;“la possibilità di soddisfare la domanda di generi di monopolio di una particolare categoria di persone, ossia nella specie gli utenti del servizio automobilistico, è condizione indispensabile per la permanenza della” Rivendita Speciale;“il mantenimento della concessione all’interno di una stazione di servizio automobilistico non più esistente e l’utilizzo di un ulteriore accesso autonomo e diretto sulla pubblica via consente l’accesso di una clientela indifferenziata, venendo così meno i requisiti normativi”.
La CA.EN. S.r.l. con ricorso gerarchico del 31.10/5.11.2018 alla competente Direzione di Roma dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha impugnato il predetto provvedimento prot. n. 68982 del 24.9.2018, deducendo:
1) l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, in quanto gli acquirenti di generi di monopolio continuano ad utilizzare l’entrata principale del Bar, antistante l’area, dove si trovava il preesistente impianto di distribuzione carburanti, mentre l’accesso su Via Leopardi è un’uscita di sicurezza del Bar;
2) la violazione del termine di scadenza pattuito contrattualmente dell’11.2.2021 e dell’art. 4 di tale contratto, il quale si limita a prevedere la revoca ex art. 53 DPR n. 1074/1958;
3) l’eccesso di potere per illogicità, in quanto la Rivendita Speciale ricorrente non può essere condizionata dalla permanenza dell’impianto di distribuzione carburanti, quando, come nella specie, rimane invariata la domanda di generi di monopolio anche in assenza della pompa di benzina, tenuto pure conto della circostanza che il preesistente impianto di distribuzione carburanti può essere ricostituito;
4) in caso di reiezione dei tre predetti motivi, la ricorrente ha chiesto la restituzione della somma ex art. 19, comma 5, L. n. 1293/1957 di € 16.365,10 oltre interessi legali, versata dalla ricorrente al momento della sottoscrizione del contratto del 22.3.2017.
Successivamente la CA.EN. S.r.l. con il presente ricorso, notificato il 29.3.2019 e depositato l’11.4.2019, ha impugnato il silenzio rigetto, formatosi ai sensi dell’art. 6 DPR n. 1199/1971 il 3.2.2019, sul predetto ricorso gerarchico del 31.10/5.11.2018, evidenziando anche che, poiché la revocabilità “in ogni tempo” delle Rivendite Speciali, prevista dall’art. 53, comma 3, DPR n. 1074/1958, è stata abrogata dal comma 4 dell’art. 19 L. n. 1293/1957, come sostituito dall’art. 10 L. n. 25/1986, in quanto con tale norma è stato statuito l’obbligo di affidare le Rivendite Speciali “a trattativa privata per la durata non superiore a 9 anni dietro pagamento della somma di denaro stabilita dalla Commissione prevista dall’art. 1, lett. b), L. n. 384/1980”, tali Rivendite possono essere revocate soltanto nei casi contemplati dall’art. 34, comma 1, della stessa L. n. 1293/1957, che non ricorrono nella fattispecie in esame.
Si è costituita in giudizio la Sede di Matera dell’Ufficio Regionale Puglia, Basilicata e Molise dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sostenendo l’infondatezza del ricorso.
Con memoria del 21.4.2021 la società ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, specificando che i lavori di bonifica dell’impianto di distribuzione carburati sono tuttora in corso e che il ricorso ex art. 700 c.p.c., al fine di ottenere il ripristino al pubblico uso della relativa area, era stato respinto dal Tribunale di Matera, evidenziando, oltre all’avvenuta scadenza dell’11.2.2021 della licenza di Rivendita Speciale di cui è causa, anche che in data 31.12.2020 aveva cessato l’attività.
In data 26.5.2021 si è svolta l’Udienza ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020 conv. nella L. n. 176/2020, dell’art. 1, comma 17, D.L. n. 183/2020 conv. nella L. n. 21/2021 e dell’art. 6, comma 1, lett. e), D.L. n. 44/2021 mediante collegamento da remoto con la modalità simultanea Microsoft Teams, nell’ambito della quale il ricorso è passato in decisione.
In via preliminare, va precisato che, poiché la società ricorrente ha chiesto la restituzione della somma ex art. 19, comma 5, L. n. 1293/1957 di € 16.365,10 oltre interessi legali ed ha proposto la domanda risarcitoria, il gravame non può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, sebbene la licenza di Rivendita Speciale è scaduta l’11.2.2021 e la ricorrente ha cessato l’attività in data 31.12.2020.
Il presente ricorso risulta fondato soltanto con riferimento al quarto motivo di impugnazione.
I primi tre motivi di impugnazione non colgono nel segno, attesochè il carattere che contraddistingue le Rivendite Speciali è quello di sopperire ad esigenze peculiari, che non possono essere soddisfatte con le Rivendite Ordinarie, con la conseguenza che esse risultano strettamente connesse a determinate aree e strutture, così come individuate dall’art. 53 DPR n. 1074/1958 (sul punto cfr. TAR Lazio Sez. II Sent. n. 9201 del 7.9.2018).
Ed invero, ai sensi dell’art. 22 L. n. 1293/1957 “le Rivendite Speciali sono istituite per soddisfare particolari esigenze del pubblico servizio anche di carattere temporaneo, quando, a giudizio dell'Amministrazione, mancano le condizioni per procedere alla istituzione di una Rivendita Ordinaria” e l’art. 53 DPR n. 1074/1958 prevede che le Rivendite Speciali possono essere istituite “nelle stazioni ferroviarie, marittime, tranviarie, automobilistiche, delle aviolinee e di servizio automobilistico” (in quest’ultima categoria rientrano anche gli impianti di distribuzione carburanti), “nelle caserme e nelle case di pena, nonché ovunque siano riconosciute necessità di servizio alle quali non possa sopperirsi mediante Rivendita Ordinaria”.
Pertanto, poiché dalle due predette norme si evince chiaramente che l’elemento determinante per l’istituzione di una Rivendita Speciale è il suo carattere strettamente strumentale rispetto ad una delle suddette strutture, alle quali sono asservite, il venir meno per qualsiasi ragione di tale struttura comporta la conseguente ed inevitabile soppressione della stessa Rivendita Speciale.
Invece, la domanda, articolata con il quarto motivo, di restituzione della somma ex art. 19, comma 5, L. n. 1293/1957 di € 16.365,10 oltre interessi legali, versata dalla ricorrente al momento della sottoscrizione del contratto del 22.3.2017, va accolta in parte, in quanto il predetto art. 19, comma 5, L. n. 1293/1957 prevede l’obbligo del concessionario delle Rivendite di generi di monopolio di corrispondere all’Amministrazione, per il rinnovo delle concessioni, che non possono essere di durata superiore a 9 anni, “una somma di denaro una tantum pari al 50 per cento dell'aggio percepito per la vendita di tabacchi lavorati nell'anno finanziario precedente”, specificando che “nel caso di rinnovi per periodi di tempo inferiori al novennio la somma di cui sopra è proporzionalmente ridotta”.
Pertanto, poiché da tale norma si evince chiaramente che la predetta somma risulta proporzionata alla durata del contratto, deve ritenersi che non può essere disposta in favore della ricorrente la restituzione dell’intera somma di € 16.365,10 relativa all’intero periodo contrattuale 12.2.2017-11.2.2021, ma soltanto la percentuale di tale somma, relativa al periodo in cui Rivendita Speciale di cui è causa non è stata più operativa.
A quanto sopra consegue la reiezione della domanda impugnatoria avverso il provvedimento prot. n. 68982 del 24.9.2018 e l’accoglimento nei limiti sopra indicati della domanda di restituzione della somma ex art. 19, comma 5, L. n. 1293/1957, versata dalla ricorrente al momento della sottoscrizione del contratto del 22.3.2017, oltre interessi legali dal 31.10.2018, cioè dalla data di notifica del ricorso gerarchico avverso l’impugnato provvedimento prot. n. 68982 del 24.9.2018.
Conseguentemente, va respinta la domanda risarcitoria, connessa alla domanda impugnatoria, in quanto è da escludere che il danno lamentato possa essere considerato come ingiusto.
Sussistono eccezionali motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio, eccetto il Contributo Unificato, il quale va posto a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze.