TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-03-04, n. 202400801
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Testo completo
Pubblicato il 04/03/2024
N. 00801/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00971/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 971 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato N Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- del Decreto di destituzione dal servizio recante il n.-OMISSIS-con la quale è stata irrorata la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio a decorrere dal-OMISSIS- data di notifica del decreto di sospensione dal servizio disposta con decreto del -OMISSIS-
- di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali, se ed in quanto lesivi degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2024 il dott. D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno ricorrente è un -OMISSIS-che dubita della legittimità della sanzione disciplinare della destituzione dal servizio irrogatagli dal Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria col decreto impugnato in epigrafe, ai sensi dell’art. 6 del d. lgs. n. 449/1992.
Il procedimento in argomento prende le mosse dal rapporto disciplinare del -OMISSIS-con cui veniva rilevato che nel profilo di un social network di proprietà del ricorrente -OMISSIS-
Avuta notizia del fatto, la competente Autorità disciplinare adottava un provvedimento di sospensione cautelare per motivi disciplinari (n. -OMISSIS-) e avviava altresì un’inchiesta disciplinare per le ipotesi di cui all’art. 6, co. 2, lett. a), b) e d) del d.lgs. n. 449/1992, ai fini della destituzione dal servizio di parte ricorrente, così come risulta sia dal provvedimento di nomina del Funzionario istruttore del -OMISSIS-e sia dalla successiva contestazione degli addebiti disciplinari effettuata all’incolpato, ove -OMISSIS- veniva contestata “… l’infrazione disciplinare ex art. 6, comma 2, del d.lgs. 30/10/1992, N. 449: - lett. a) “per atti che rivelino mancanza del senso dell’onore e del senso morale”; - lett. b) “per atti che siano in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento”; lett. d) “per dolosa violazione dei doveri, che abbia arrecato grave pregiudizio allo Stato, all’Amministrazione Penitenziaria, ad Enti pubblici o a privati ”.
Esaurita la fase istruttoria con la redazione della relazione finale da parte del Funzionario istruttore, il procedimento disciplinare proseguiva davanti al Consiglio Centrale di disciplina che, udito l’incolpato e il suo difensore, adottava una prima proposta di provvedimento disciplinare, riqualificando, senza alcuna motivazione espressa, l’illecito disciplinare contestato e proponendo, in luogo della destituzione, la diversa sanzione della sospensione dal servizio per mesi sei.
Ricevuta tale proposta il-OMISSIS-il Capo Dipartimento ha chiesto al Presidente del Consiglio Centrale di disciplina di voler esplicitare le ragioni della avvenuta derubricazione dell’originaria incolpazione, atteso che, la gravità della condotta tenuta dall’inquisito risultava essere stata comunque accertata dall’organo collegiale, senza contare che, previo nulla osta della Procura della Repubblica, la medesima Autorità disciplinare aveva altresì già disposto la sospensione cautelare del ricorrente per detti comportamenti ritenuti assai gravi.
Del resto, prosegue il Capo Dipartimento nella sua missiva, nella delibera in questione, oltre ad essere stata confermata la sussistenza e l’importanza degli addebiti contestati all’incolpato, -OMISSIS- sarebbe stato altresì evidenziato come il suo curriculum fosse caratterizzato da valutazioni altalenanti e da altri provvedimenti disciplinari pregressi.
Ricevuta l’anzidetta comunicazione, il Consiglio di disciplina si riuniva nuovamente e adottava un nuovo atto consultivo, proponendo al Capo Dipartimento l’irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione, dando rilievo giuridico alla circostanza, come peraltro già riconosciuto in via meramente fattuale nel primo parere, che all’incolpato fossero state contestate due tipologie di comportamenti disciplinarmente rilevanti. La prima, consistente nella -OMISSIS- (da sola rilevante ai fini della sospensione dal servizio ex art. 5, co. 3, lett. e), del l.lgs. n. 449/92) e, la seconda, afferente alla-OMISSIS- aggravando così le conseguenze dei comportamenti illeciti tenuti mediante il loro pubblico risalto e conseguente pregiudizio all’Amministrazione penitenziaria.
Di talché, ricevuto il nuovo parere, l’Autorità disciplinare irrogava la sanzione della destituzione dal servizio alla parte ricorrente, oggi impugnata in questa sede processuale, previa tempestiva riassunzione del giudizio dal T.A.R. Lazio, sede di Roma, a seguito dell’ordinanza n.-OMISSIS- con cui è stata dichiarata l’incompetenza del Tribunale adìto in prima battuta.
Il gravame, in particolare, è stato affidato ai seguenti motivi:
I) eccesso di potere per violazione del principio di affidamento, vizio e difetto di procedura;
II) violazione di legge ed eccesso di potere;
III) Contraddittorietà interna del procedimento disciplinare.
2. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio chiedendo il respingimento del ricorso in quanto infondato.
3. Con l’ordinanza n.-OMISSIS- questa Sezione ha respinto l’istanza di misure cautelari incidentalmente formulata con l’atto introduttivo del giudizio, ritenendo che il ricorso non presentasse prima facie apprezzabili profili di fondatezza.
Con la successiva ordinanza n. -OMISSIS- tuttavia, il C.g.a. ha accolto l’appello cautelare presentato dalla parte ricorrente sulla scorta del fatto che “… pur tenuto conto della sommarietà che ontologicamente caratterizza il giudizio cautelare, non appare manifestamente infondata la doglianza relativa alla violazione delle norme che regolano la partecipazione procedimentale ”, precisando come “… nella sede del merito, spetterà al giudice di prime cure delibare in merito alla sussistenza del contrasto tra atti dello stesso procedimento (sospensione e destituzione motivate con le identiche argomentazioni) che, ad un primo e sommario giudizio, non pare trovare oggettiva giustificazione nel solo contenuto della missiva del Capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria già citata ”.
4. All’udienza pubblica del 28 febbraio 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento, atteso che la delibazione approfondita dei fatti di causa, tipica dell’odierna fase di merito, anche alla luce delle argomentazioni dell’accoglimento dell’appello cautelare, conduce il Collegio, dopo attenta riflessione, alle stesse conclusioni rassegnate nella precedente fase cautelare per le ragioni di seguito esposte.
5.1. Con un primo mezzo di impugnazione viene dedotto l’eccesso di potere per violazione del principio di affidamento e per vizi procedurali.
In primis, parte ricorrente ritiene che il decreto impugnato sia affetto da difetto di motivazione poiché, dalla sua lettura, non sarebbero evincibili le ragioni che abbiano condotto l’Autorità disciplinare ad adottare la sanzione oggetto di contestazione. A suffragio della sua tesi, il ricorrente richiama il passaggio del decreto di destituzione ove, al primo rigo del secondo foglio, recita “ CONSIDERATO che con delibera del -OMISSIS- e annesse motivazioni depositate in pari data che si ritengono parte integrante del presente decreto, il Consiglio Centrale di Disciplina ha proposto di irrogare la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio ”.
In sostanza, tale delibera sarebbe stata solo citata nel provvedimento disciplinare ma non sarebbe mai stata notificata all’inquisito, con discendente violazione dell’art. 3 della l.n. 241/90 e del suo diritto a difesa.
Il motivo è infondato.
5.2. Le fasi del procedimento disciplinare per l’irrogazione di una sanzione più