TAR Roma, sez. IV, ordinanza collegiale 2022-04-21, n. 202204791

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, ordinanza collegiale 2022-04-21, n. 202204791
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202204791
Data del deposito : 21 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/04/2022

N. 03008/2021 REG.RIC.

N. 04791/2022 REG.PROV.COLL.

N. 03008/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3008 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M C P e S D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento adottato in data 29 dicembre 2020 dalla Guardia di Finanza - Sottocommissione per la visita medica di revisione - notificato a mezzo pec in data 5 gennaio 2021, con il quale il sig. -OMISSIS- è stato giudicato “ non idoneo all’accertamento dell’idoneità psico-fisica ” del Concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 930 Allievi Marescialli al 92° Corso presso la Scuola Ispettori e Sovraintendenti della Guardia di Finanza, per l’anno accademico 2020/2021, indetto con determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 56431, datata 25 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -

IV

Serie Speciale n. 18 del 3 marzo 2020, successivamente modificato con Determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 0160336 del 24 giugno 2020;

- del presupposto provvedimento di “non idoneità” adottato dalla Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento in data 9 novembre 2020, comunicato in pari data;

- della determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 23638 del 28 gennaio 2021, con la quale è stata approvata la graduatoria finale di merito dei candidati idonei al Concorso per l’ammissione di n. 930 Allievi Marescialli al 92° Corso presso la Scuola Ispettori e Sovraintendenti della Guardia di Finanza, per l’anno accademico 2020/2021, nella parte in cui non ha inserito nella graduatoria il ricorrente;

- per quanto di ragione, del D.M. 17 maggio 2000, n. 155 del Ministro delle Finanze, del decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 45755 del 17 febbraio 2015, del decreto n. 61772 del 25 febbraio 2016 dello stesso Comandante Generale e di ogni altro atto presupposto, precedente, contestuale o conseguente e/o comunque connesso ai provvedimenti dianzi impugnati;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2022 la dott.ssa Marianna Scali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che il ricorrente, in sede di accertamento dell’idoneità psico-fisica prevista dal concorso in epigrafe, è stato giudicato inidoneo all’impiego con la seguente motivazione: “ esiti di frattura diafisaria di femore, chirurgicamente trattata con mezzi di sintesi ancora in situ, viziosamente consolidata con angolazione in varo dell’asse della diafisi femorale, con esuberanza del callo osseo e presenza di esostosi controlaterale di cui al Titolo XX- Apparato Locomotore lettera a) dell’Allegato 1 al Decreto n. 61772 del 25/02/2016 del Comandante Generale della Guardia di Finanza ”;

Considerato che il ricorrente, esibendo documentazione medica proveniente anche da struttura pubblica (Presidio Ospedaliero di S. Maria Capua Vetere) e due consulenze medico-legali, contesta tale esito ed afferma che la predetta frattura si sia perfettamente consolidata, e che non sussistano limitazioni funzionali (nella flesso-estensione dell’arto), escludendo altresì la sussistenza di un rilevante varismo dell’asse femorale, di un callo osseo esuberante e la presenza di esostosi controlaterale;

Ravvisata l’opportunità di disporre una verificazione, ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm., intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza o meno della idoneità al servizio del ricorrente in relazione alla condizione accertata dalla Commissione medica;

Ritenuto, a tal fine, di avvalersi della collaborazione delle Autorità sanitarie operanti presso il Centro Militare di Medicina Legale di Roma-Cecchignola;
e, in particolare, di una Commissione composta da tre ufficiali medici, uno dei quali specialista della materia (Commissione da costituirsi ad hoc );

Ritenuto conseguentemente, con riguardo all’accertamento di cui trattasi, di prescrivere che:

1) entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, il ricorrente provveda alla notifica della stessa, sia presso la sede reale del Comando Generale della Guardia di Finanza che presso la sede del Centro Militare di Medicina Legale di Roma Cecchignola, curando di allegare tutta la documentazione sanitaria e clinica (redatta dalle strutture sanitarie cui il medesimo ricorrente si è rivolto) già depositata agli atti di causa e riguardante la controversia corrente;

2) entro il termine di 20 (venti) giorni decorrente dalla data della intervenuta notificazione come sopra disposta, il Comando Generale della Guardia di Finanza avrà cura di trasmettere al citato C.M.M.L., unitamente alla copia della presente ordinanza, tutta la documentazione sanitaria e/o clinica relativa agli accertamenti in esito ai quali è emersa la causa di inidoneità al servizio per cui è causa;

3) ricevuta la documentazione di cui al punto 2, l’Autorità preposta al vertice amministrativo del C.M.M.L. di Roma Cecchignola vorrà provvedere, entro i successivi 10 (dieci) giorni, alla nomina dei componenti della Commissione sopra indicata;

4) tale Commissione medica – previo pagamento di eventuali spese, che vengono inizialmente poste a carico della parte ricorrente – vorrà provvedere, nell’arco dei 30 (trenta) giorni successivi, ad effettuare la disposta verificazione, preordinata ad appurare se la frattura diafisaria di femore del ricorrente si sia perfettamente consolidata, e in tal caso, se sia presente il rischio di disturbi funzionali. La Commissione medica, inoltre, è chiamata ad effettuare una valutazione in merito alla sussistenza di varismo angolare, eventuali esuberanze del collo osseo, nonché di esostosi controlaterale;
tale valutazione è volta ad accertare se le suddette “alterazioni”, ove sussistenti, comportino o meno un disturbo funzionale o rappresentino rilevanti alterazioni fisiognomiche ai sensi del Titolo XX- Apparato Locomotore lettera a) dell’Allegato 1 al Decreto n. 61772 del 25/02/2016 del Comandante Generale della Guardia di Finanza;

Resta naturalmente riservata alla Commissione ogni valutazione in ordine alla necessità di convocare e sottoporre l’interessato a nuovo e apposito accertamento, avendo però cura, per tale evenienza, di avvisare della convocazione il Comando Generale della Guardia di Finanza, così da consentire che un proprio sanitario assista in sede di accertamento (fermo restando che la stessa facoltà di assistenza dovrà essere riconosciuta al ricorrente).

Soggiunge, inoltre, il Collegio che:

- l’Amministrazione resistente fornirà all’organismo di verificazione, per come sopra individuato, la documentazione eventualmente occorrente;

- sia la parte ricorrente, che l’Amministrazione dovranno essere avvertite – almeno cinque giorni prima – della data e del luogo di svolgimento delle disposte operazioni di verificazione;

- la motivata relazione sulla verificazione compiuta sarà depositata presso la Segreteria di questa Sezione entro 15 (quindici) giorni dal perfezionamento delle operazioni di verificazione anzidette;

- la liquidazione delle spese e dei compensi eventualmente spettanti al soggetto verificatore, che vorrà fornire in proposito documentati elementi giustificativi, è rimessa alla definizione del giudizio;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi