TAR Roma, sez. IV, ordinanza collegiale 2022-04-21, n. 202204791
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 21/04/2022
N. 04791/2022 REG.PROV.COLL.
N. 03008/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3008 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M C P e S D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento adottato in data 29 dicembre 2020 dalla Guardia di Finanza - Sottocommissione per la visita medica di revisione - notificato a mezzo pec in data 5 gennaio 2021, con il quale il sig. -OMISSIS- è stato giudicato “ non idoneo all’accertamento dell’idoneità psico-fisica ” del Concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 930 Allievi Marescialli al 92° Corso presso la Scuola Ispettori e Sovraintendenti della Guardia di Finanza, per l’anno accademico 2020/2021, indetto con determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 56431, datata 25 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale n. 18 del 3 marzo 2020, successivamente modificato con Determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 0160336 del 24 giugno 2020;
- del presupposto provvedimento di “non idoneità” adottato dalla Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento in data 9 novembre 2020, comunicato in pari data;
- della determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 23638 del 28 gennaio 2021, con la quale è stata approvata la graduatoria finale di merito dei candidati idonei al Concorso per l’ammissione di n. 930 Allievi Marescialli al 92° Corso presso la Scuola Ispettori e Sovraintendenti della Guardia di Finanza, per l’anno accademico 2020/2021, nella parte in cui non ha inserito nella graduatoria il ricorrente;
- per quanto di ragione, del D.M. 17 maggio 2000, n. 155 del Ministro delle Finanze, del decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 45755 del 17 febbraio 2015, del decreto n. 61772 del 25 febbraio 2016 dello stesso Comandante Generale e di ogni altro atto presupposto, precedente, contestuale o conseguente e/o comunque connesso ai provvedimenti dianzi impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e