TAR Roma, sez. I, sentenza 2018-04-11, n. 201803974

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2018-04-11, n. 201803974
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201803974
Data del deposito : 11 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/04/2018

N. 03974/2018 REG.PROV.COLL.

N. 04418/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4418 del 2011, proposto da
Marco D'O, rappresentato e difeso dall'avvocato F G, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;

contro

Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante p.t., Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della delibera prot. n. p21700/10 con la quale si afferma che "la previsione dell'art. 211 o.g. è applicabile nei soli casi di riammissione nell'ordine giudiziario per transito nelle magistrature speciali, nel cui novero non rientra l'Avvocatura dello Stato";

e contestuale accertamento

del diritto in capo al dott. Marco D'ORAZI, ai sensi dell'articolo 211 O.G., ad essere, in caso di transito nella Avvocatura dello Stato, successivamente riammesso in magistratura a domanda dello stesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia;

Vista la memoria depositata dal Consiglio Superiore della Magistratura a sostegno delle proprie difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2018 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il dott. Marco D’O, all’epoca della vicenda in esame magistrato ordinario con funzioni di giudice civile presso il Tribunale di Bologna, chiede l'annullamento della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 6 ottobre 2010, con la quale, in relazione allo specifico quesito dal medesimo sottoposto alla IV Commissione del C.S.M., è stato affermato che "la previsione dell'art. 211 O.G. è applicabile nei soli casi di riammissione nell'ordine giudiziario per transito nelle magistrature speciali, nel cui novero non rientra l'Avvocatura dello Stato", nonché il contestuale accertamento del suo diritto ad essere successivamente riammesso in magistratura a domanda, ai sensi dell'art. 211 O.G., nel caso di transito presso l'Avvocatura di Stato.

L’odierno esponente rappresenta di avere ritenuto opportuno sottoporre il quesito in argomento alla competente Commissione del C.S.M., con nota del 31 agosto 2010, dopo la pubblicazione del bando di "concorso per esame, teorico-pratico, a tre posti di Avvocati di Stato" (G.U. 2 aprile 2010, n. 26) ed in considerazione della possibilità di partecipare alla relativa selezione, al fine di verificare se, dopo un eventuale transito nell'Avvocatura dello Stato, sarebbe stata possibile la sua riammissione nella magistratura ordinaria, ai sensi dell'art. 211 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 "Ordinamento Giudiziario";
e di avere, con nota del 23 settembre 2010, presentato specifiche integrazioni argomentative in favore dell'applicabilità dell'articolo 211 al caso di specie.

Specifica quindi che, allorquando il C.S.M. adottava la delibera del 6 ottobre 2010, oggetto del presente giudizio, essa non veniva, tuttavia, impugnata dall'odierno esponente poiché questi all’epoca non vantava alcun interesse diretto, concreto ed attuale al relativo annullamento, essendo il concorso per il posto di Avvocato dello Stato ancora in fase di svolgimento.

2. Cionondimeno, con il superamento del concorso da parte del dott. D’O veniva a determinarsi una situazione di sopravvenuta lesività della delibera in questione nei confronti del ricorrente, che con il ricorso in epigrafe pertanto la impugnava, perché “immediatamente lesiva nei suoi confronti, incidendo gravemente sulla scelta che egli si appresta ad assumere in merito alla propria carriera lavorativa che rischia ora di essere ingiustamente condizionata proprio dalla decisione erroneamente assunta dal C.S.M.”, come l’odierno esponente preliminarmente chiarisce in punto di ammissibilità del gravame.

3. Questi i motivi di doglianza dedotti:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 211 R.D 30

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