TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-04-22, n. 202401509
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Testo completo
Pubblicato il 22/04/2024
N. 01509/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01614/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1614 del 2022, proposto da G B, G D, G D, rappresentati e difesi dagli avvocati M C P e K T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Comune di Catania, in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato W P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
1) dell’Ordinanza di demolizione prot. n.263388 del 30/06/2022 (all. n.1) di “Ingiunzione di demolizione opere edilizie abusive - art.31 del D.P.R. n.380/2001 (ex art.7 L 47/85)”, emessa dal Comune di Catania e notificata agli odierni ricorrenti in data 4/07/2022;
2) di ogni altro atto alla stessa presupposto, consequenziale o comunque connesso tra cui, ove occorra, il verbale di sopralluogo redatto dagli Agenti di Polizia Giudiziaria, prot. n. 410684 del 26.12.2020, non conosciuto né mai comunicato ai ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2024 il dott. E C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Provvedimenti impugnati.
1.1. Con ricorso notificato il 3 ottobre 2022 e depositato il 1 novembre 2022, i ricorrenti impugnano l’Ordinanza di demolizione prot. n.263388 del 30 giugno 2022 emessa dal Comune di Catania (relativa all’immobile sito in Corso Italia n.13 Catania, terzo e quarto piano) e, ove occorra, il verbale di sopralluogo n. 410684 in data 26 dicembre 2020.
2. Fatto
2.1. Con nota n. 52495 in data 10 febbraio 2021 il Comune comunicava alla ricorrente Benvissuto l’avvio del procedimento a seguito del verbale di sopralluogo n. 410684 del 26 dicembre 2020;l’Amministrazione contestava - in contrasto con il certificato di destinazione urbanistica, secondo cui l’immobile ricade in zona C - che in zona A, sottoposta a vincolo paesaggistico, erano state realizzate senza alcun titolo le seguenti opere abusive: - realizzazione di un foro nel solaio di metri 1,20 x 1,20 con installazione di una scala a chiocciola che mette in comunicazione l'appartamento posto al terzo piano con il soprastante locale sottotetto composto da un disimpegno di circa metri quadri 9 e da un ambiente di circa metri quadri 24;- realizzazione di una terrazza di circa metri quadri 44, delimitata da parapetti alti metri 1,00, previa demolizione del tetto di copertura, precisamente della falda prospiciente il cortile interno;tale terrazza, posta a quarto piano, è a livello con il locale sottotetto;- realizzazione di una terrazza di circa metri quadri 19, delimitata da parapetti alti metri 1,00, previa parziale demolizione del tetto di copertura, precisamente della falda prospiciente il Corso Italia;la suddetta terrazza posta al quinto piano si collega alla preesistente terrazza ove insiste il torrino della scala di servizio. - installazione di una scala a chiocciola che collega la terrazza posta al quarto piano con la terrazza soprastante.
2.2. La ricorrente Benvissuto controdeduceva con nota n. 83344 del 3 marzo 2021, ma l’Amministrazione ingiungeva comunque la demolizione con il provvedimento in questa sede impugnato;nell’atto si affermava, tra l'altro, che difettava la prescritta acquisizione dei titoli autorizzativi da parte del Genio Civile, della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali e del Comune di Catania.
3. Motivi di ricorso.
3.1. Avverso i provvedimenti indicati in epigrafe –ritenendoli illegittimi – la ricorrente proponeva ricorso per i seguenti motivi di diritto.
3.2. Il provvedimento risulterebbe vago nell’indicazione dei presupposti e la sua motivazione risulterebbe sostanzialmente incomprensibile.
3.2 Inoltre, le opere ricadrebbero in zona C, come emergerebbe dal certificato di destinazione urbanistica, sicché ricorrerebbe anche il vizio di contraddittorietà fra più atti;per i ricorrenti, non sarebbe mai stato comunicato ai proprietari l'esistenza di un vincolo paesaggistico che gravi sull’area o sull’immobile.
3.4. Veniva, altresì, rappresentato che il foro contestato dall’Amministrazione esisterebbe da tempo immemore e nessuna opera idraulica sarebbe stata eseguita. Per i ricorrenti, le opere contestate sarebbero urbanisticamente e paesaggisticamente irrilevanti e non richiedevano la previa acquisizione del parere del Genio Civile.