TAR Roma, sez. III, sentenza 2015-01-14, n. 201500549
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Testo completo
N. 00549/2015 REG.PROV.COLL.
N. 12815/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12815 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto dal prof. M A, rappresentato e difeso dagli avvocati S B e prof. F G S, con domicilio eletto presso l’avv. prof. F G S in Roma, Via G. Paisiello, 55;
contro
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, il Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Prof. M O;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del decreto rettorale n. 3483 del 16.10.2013 di approvazione degli atti relativi al censimento dei docenti Sapienza in possesso dell'idoneità a professore di I fascia per il raggruppamento delle aree CUN 05,06, 07, nella parte in cui, con riferimento all’Area CUN 05, non è stato ritenuto vincitore, né idoneo il prof. M A ed è stato invece dichiarato vincitore il Prof. M O;
- dei successivi provvedimenti, di estremi e data non conosciuti, con i quali il prof. M O è stato nominato e ha preso servizio in qualità di Professore di I fascia presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
- dei diversi atti e provvedimenti anteriori, preordinati e connessi ai precedenti, specificamente indicati nel ricorso introduttivo;
- nonché, con atto per motivi aggiunti inviato a notifica in data 11.7.2014, del decreto rettorale n. 1168 del 15.5.2014 di conferma del D.R. n. 3483/2013;
- del prodromico verbale della Commissione di verifica (composta dai professori Maddalena Altamura, Alvaro e Petrarca) contenuto nella comunicazione del 24.4.2014, acquisita dall’Amministrazione universitaria il 29.4.2014, prot. n. 25729.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Universita' degli Studi di Roma La Sapienza e del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Viste le memorie difensive e le relazione difensive dell’Amministrazione
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2014 il dott. C V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I fatti di causa possono essere riassunti secondo l’esposizione che segue.
Il Prof. A è professore associato in servizio presso il settore scientifico disciplinare BIO/16 – Anatomia Umana (settore concorsuale 05/H1) presso il Dipartimento Organi di Senso della Facoltà di Medicina ed Odontoiatria.
Egli, idoneo al ruolo di Professore Ordinario sulla base di una precedente procedura comparativa, partecipava alla procedura di “Censimento di Professori Associati Sapienza in possesso di idoneità a professore di I fascia per le Aree CUN 01,02,03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 indetto con provvedimento del Rettore prot. n. 002902 dell’8.4.2013 in base a deliberazione del Senato Accademico del 26.3.2013, n. 194/2013”.
L’Avviso (doc. 6 ric.) prevedeva che le risorse da assegnare alle Aree CUN 05,06, 07 (di interesse del ricorrente), avrebbero consentito il reclutamento di n. 2 docenti (dei quali uno per l’Area 05, uno per l’Area 06).
Il punto 1 dell’Avviso (in conformità a quanto già stabilito dal Senato Accademico nella delibera n. 194/2013) prevedeva i seguenti requisiti di ammissione per i docenti della Sapienza:
a) possesso dell’idoneità, conseguita ai sensi della Legge 210/1998;
b) “possesso di requisiti non inferiori a quelli individuati dall’ANVUR per l’abilitazione nazionale dei professori di I fascia, con la variazione che devono essere posseduti tutti e tre i parametri ANVUR alla data del 18.12.2012”
Come risulta dal sito dell’ANVUR, la Tabella 2 così valorizzava, al momento dell’indizione del censimento, i parametri (c.d. “mediane”) ricavati dalla banche dati (SCOPUS e ISI WoS), relativi al settore concorsuale 05/H1 per i professori di I fascia:
- numero articoli pubblicati su riviste indicizzate nell’ultimo decennio: 31,5;
- numero citazioni normalizzate per età accademica: 35,54;
- HC – index: 10.
La commissione di valutazione all’uopo nominata acquisiva la suddetta Tabella ANVUR nonché il D.M. 76 del 7.6.2012, recante il Regolamento sui criteri e parametri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni degli aspiranti all’abilitazione scientifica nazionale ex art. 16 L. 240 del 2010, nei diversi settori concorsuali (vedi in part. l’Allegato A in tema di calcolo delle mediane nei settori bibliometrici).
La medesima Commissione, prima di stilare le graduatorie finali dei candidati, riteneva di formulare uno specifico quesito sul modo in cui doveva intendersi il menzionato requisito del “ possesso di requisiti non inferiori a quelli individuati dall’ANVUR per l’abilitazione nazionale dei professori di I fascia”, quesito sottoposto al Responsabile del procedimento presso l’Ateneo il quale, con nota via email del 29.7.2013 (doc. 2 ric.) rappresentava che “laddove si legga <<Sono tenuti a produrre la documentazione curriculare i docenti Sapienza (……) in possesso dei requisiti di qualità scientifica non inferiori a quelli individuati dall’ANVUR per l’ASN>>si intende che gli indicatori debbono essere superiori alla mediana, alla luce di quanto disposto dal D.M. n. 76 del 7 giungo 2012, all’Allegato A, punto 4”.
La Commissione prendeva atto, nel corso della sua seconda seduta (in data 31.7.2013), di tale interpretazione, successivamente seguita nello svolgimento delle operazioni valutative di sua competenza (doc. 12 ric.).
A seguito delle varie riunioni tenutesi la Commissione concludeva i propri lavori con il seguente esito concernente l’Area CUN 05 (cui afferiva la candidatura del prof. A), formalizzato nel verbale aggiuntivo del 27.9.2013 (doc. 3 ric. e relativi allegati): il ricorrente, benché presentasse un “parametro individuale” (pari alla media geometrica dei rapporti tra i parametri del candidato ed i parametri di riferimento ANVUR) superiore agli altri candidati, era ritenuto privo del necessario requisito (secondo l’interpretazione fornita dal Responsabile del procedimento di cui sopra) del superamento di tutte e tre le “mediane” ANVUR atteso che, pur superando ampiamente gli altri due indicatori, egli non superava la “mediana” dell’indice di Hirsch (H-index) pari a 10,0 per il settore scientifico disciplinare proprio del medesimo (BIO/16), valore raggiunto ma non superato dal prof. A.
In ragione di ciò la Commissione considerava il solo prof. M O in possesso dei requisiti richiesti per il settore SC05/B1 - SSD BIO / 05 (vedi Tabelle A e B allegate al doc. 3).
Con il decreto rettorale impugnato n. 3483 del 16.10.2013 (doc. 1) si prendeva atto dell’attività svolta dalla Commissione ai fini del censimento dei docenti “Sapienza” da chiamare al ruolo di Professore di I fascia, si constatava la regolarità formale degli atti e veniva, per l’effetto, dichiarato vincitore della graduatoria CUN 05 il prof. M O.
A seguito della pubblicazione del predetto decreto il ricorrente presentava due successive istanze al Rettore (docc. 14 e 15) dirette ad ottenere la rettifica della graduatoria approvata, per avere la Commissione (erroneamente) considerato come non posseduti dal prof. A i requisiti di qualità scientifica “non inferiori a quelli individuati dall’ANVUR per l’abilitazione nazionale dei professori di I fascia…” secondo la dizione di cui al Punto 1 dell’Avviso rettorale prot. 20902 del 8.4.2013 (doc. 6 ric.), di indizione del censimento dei professori associati idonei al conseguimento del ruolo di professore ordinario (per le Aree CUN 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09).
Le istanza di rettifica non ricevevano positivo riscontro da parte dell’Università ed il prof. A si determinava alla proposizione del presente ricorso avverso il menzionato Decreto Rettorale n. 3483 del 16.10.2013 (doc. 1 ric.) e gli ulteriori atti ad esso prodromici e / o connessi, ritenuti illegittimi e da annullare per i seguenti motivi:
1. Violazione della delibera del Senato Accademico del 26.3.2013, n. 194/2013 e dell’Avviso di censimento dei professori Sapienza idonei al ruolo di professore ordinario, illegittima integrazione della “lex specialis”;eccesso di potere per travisamento;disparità di trattamento. Si contesta l’interpretazione seguita dall’Ateneo (in persona del Responsabile del procedimento) e, quindi, dalla Commissione di valutazione, nell’applicazione del requisito di cui al punto 1 dell’Avviso di censimento che ha indetto la procedura per cui è causa (doc. 6 ric.), che individua il seguente requisito di ammissione “Possesso di requisiti non inferiori a quelli individuati dall’ANVUR per l’abilitazione nazionale dei professori di I fascia, con la variazione che devono essere posseduti tutti e tre i parametri ANVUR alla data del 18.12.2012”.
Sostiene il ricorrente che, nonostante la chiarezza della disposizione, la Commissione nominata (sulla base dell’informazione richiesta dal Responsabile del procedimento) ha ritenuto che detti requisiti (coincidenti con le tre distinte “mediane” quantitative definite dall’ANVUR) dovessero essere non solo raggiunti dal candidato (come lasciava intendere la locuzione “non inferiore a”) ma addirittura superati, con una interpretazione illogica ed in contrasto con la lettera dell’Avviso.
In particolare si è ritenuto di estendere alla disposizione in oggetto la previsione normativa di cui all’Allegato A, punto 3 – b) al D.M. n. 76 del 2012, con l’aggravamento del necessario superamento anche della terza mediana, laddove prevede che “ottengono una valutazione positiva dell'importanza e dell'impatto della produzione scientifica complessiva i candidati all'abilitazione i cui indicatori sono superiori alla mediana in almeno due degli indicatori di cui alle lettere a), b) e c) del numero 2”.
Ma in tal modo si applica al censimento in esame una norma dettata per le procedure di abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della Legge n. 240 del 2010 (c.d. Legge Gelmini) ed al D.P.R. n. 222 del 2011, che costituiscono procedure di mera abilitazione, dirette cioè ad attribuire una idoneità alle funzioni di professore universitario di I e II fascia, del tutto distinte ed estranee alla procedura valutativa per cui è causa finalizzata alla chiamata ed all’assunzione delle funzioni da parte di docenti già idonei, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 210 del 1998. Inoltre, in nessun passo dell’Avviso di indizione del censimento viene richiamato il menzionato D.M. n. 76 del 2010 e, pertanto, la previsione di cui al punto 1 deve considerarsi alla stregua di un rinvio statico ai valori numerici fissati dalla Tabelle ANVUR e non in termini di rinvio dinamico alla fonte (il citato D.M. n. 76/2012).
Per il ricorrente, pertanto, è soltanto a causa di tale erronea interpretazione dell’Avviso e della falsa applicazione del D.M. n. 76 del 2012 alla procedura comparativo-valutativa per cui è causa ad avere determinato la non ammissione del prof. A, il quale, come visto, dei tre indicatori quantitativi superava abbondantemente i primi due (numero di pubblicazioni e citazioni normalizzate) e, pur senza superarlo, raggiungeva comunque il terzo (h-index);
2 . Violazione e/o falsa applicazione della delibera del Senato Accademico 26.3.2013, n. 194/2013, del D.R. n. 0020902 dell’8.4.2013, dell’art. 11, lett. k), dello Statuto dell’Università di Roma “La Sapienza”;inversione dell’iter procedimentale , per avere il Dipartimento competente attivato le procedure di chiamata dei vincitori, con conseguente adozione dei decreti di nomina e di presa in servizio, prima che gli Organi di governo dell’Ateneo avessero adottato le (necessariamente anteriori) determinazioni di attribuzione delle risorse economiche, intervenute soltanto successivamente in data 19.11.2013 (da parte del Consiglio di Amministrazione) ed in data 26.11.2013 (da parte del Senato Accademico).
Si sono costituiti in giudizio, con il patrocinio “ex lege” dell’Avvocatura Generale dello Stato il MIUR e l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” che ha prodotto apposita relazione difensiva in cui si contestano gli assunti di parte ricorrente, sostenendo: la legittimità dell’interpretazione seguita da tutti gli Organi di valutazione nell’applicazione del requisito in contestazione, applicato in modo omogeneo in tutte le analoghe procedure di chiamata avviate con riferimento alla varie Aree CUN interessate;la “tardività” dell’impugnazione rispetto all’Avviso pubblico (non censurato) nel quale veniva specificato il requisito “de quo” avente portata escludente per il prof. A che ben sapeva di non superare tutti e tre gli indicatori definiti dall’ANVUR;il carattere meramente formale del vizio relativo all’inversione tra decreti di nomina e determinazione di attribuzione delle risorse economiche, in quanto queste ultime, in ogni caso, erano intervenute (sebbene successivamente alle nomine) così sanando ogni ipotetica illegittimità.
Con ordinanza cautelare n. 299 del 23.1.2014, la Sezione così provvedeva: “…. Considerato pertanto sussistono i presupposti, di cui all'art. 55 comma 9 del D.Lgs. 2-7-2010 n. 104 del processo amministrativo, per l'accoglimento dell'istanza incidentale di sospensiva ai fini di una rinnovata valutazione della situazione giuridica, definita con il provvedimento anzidetto, con conseguente integrazione, modifica, annullamento o revoca del medesimo;a ciò l’Amministrazione dovrà procedere previa audizione delle parti eventualmente assistite da propri tecnici di fiducia.