TAR Campobasso, sez. I, sentenza breve 2024-01-19, n. 202400010

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza breve 2024-01-19, n. 202400010
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 202400010
Data del deposito : 19 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/01/2024

N. 00010/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00253/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 116 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 253 del 2023, proposto dalla società Molisannio s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R P, con domicilio digitale come da PEC estratta dal Registro di Giustizia;

contro

Comune di Macchiagodena, non costituito in giudizio;

nei confronti

della Società -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- &
C. Sas, nonché dei sigg.ri -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del diniego di accesso da parte del Comune di Macchiagodena, formatosi per silentium sull'istanza presentata dalla società ricorrente in data -OMISSIS- e, di conseguenza, per l'accoglimento della medesima istanza di accesso, con correlata emissione a carico dell’Amministrazione dell’ordine di rilascio di copia dei documenti richiesti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024 il dott. Roberto Ferrari e udito per la parte costituita, il difensore come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La società Molisannio è un’impresa operante nel settore creditizio e finanziario interessata, al momento, da un procedimento di liquidazione volontaria in concordato preventivo.



1.1 Nell’atto introduttivo la ricorrente premette di aver finanziato nell’ambito della sua pregressa attività d’impresa, tra il 1998 ed il 2004, alcune iniziative della società “-OMISSIS-”, per un ammontare complessivo di circa 110.000 euro.

A seguito della mancata restituzione delle somme erogate, le parti, secondo quanto riferito dalla ricorrente, sarebbero addivenute nel mese di maggio del 2006 ad un accordo transattivo, che prevedeva il pagamento da parte della società finanziata, del complessivo ammontare di 56.000 euro. Stante l’inadempimento anche di tale obbligazione, la ricorrente aveva allora agito in giudizio con ricorso per decreto ingiuntivo. Il titolo giudiziale così ottenuto era stato gravato dalla debitrice con atto di opposizione, tuttavia respinto dal Tribunale di Isernia con sentenza n. -OMISSIS-.

Attualmente, in forza di tutto quanto richiamato, il credito della ricorrente verso la predetta società risulterebbe pertanto ammontare a circa 160.000 euro.



1.2 Sempre secondo quanto esposto nel ricorso, i tentativi della ricorrente di recuperare le somme ad essa spettanti sono sempre rimasti infruttuosi: questo sia in ragione della sopravvenuta estinzione della debitrice “-OMISSIS-”, sia soprattutto, per quanto qui rilevante, per la dismissione del suo patrimonio immobiliare, medio tempore alienato dalla sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-, nella sua qualità di amministratrice della società, al sig. -OMISSIS- -OMISSIS- e alla società “ -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- &
C. s.a.s.”
, successivamente trasformata nella società odierna controinteressata “ -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- &
C. - s.a.s.
”. Dismissioni avvenute subito dopo la sottoscrizione del richiamato accordo transattivo del 2006, e pertanto, secondo la ricorrente, finalizzate a depauperare il patrimonio sociale, e personale dei soci, al fine di tenerli indenni dalle conseguenze dell’inadempimento, di lì a poco consumato, delle obbligazioni contratte con il predetto accordo.



1.3 La dismissione si sarebbe realizzata a mezzo dei seguenti atti:

a) atto di compravendita per notaio -OMISSIS- del 18 maggio 2006 (rep. -OMISSIS-, racc. n. -OMISSIS-, trascritto il -OMISSIS- al n. -OMISSIS- d’ordine, e n. -OMISSIS- formalità), stipulato tra la sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-, quale amministratore della -OMISSIS-, e il sig. -OMISSIS- -OMISSIS-;

b) atto di compravendita per notaio -OMISSIS- del 30 maggio 2007 (-OMISSIS-, raccolta -OMISSIS-, trascritto il -OMISSIS- al n. -OMISSIS-d’ordine e n. -OMISSIS- formalità), stipulato tra la medesima sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-, sempre quale amministratore della -OMISSIS-, ed i sigg.ri -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, quali soci e legali rappresentanti della “ -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- &
C. s.a.s.
”, successivamente trasformata nella odierna controinteressata “ -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- &
C. - s.a.s.”

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