TAR Salerno, sez. II, sentenza 2022-11-07, n. 202202953
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Pubblicato il 07/11/2022
N. 02953/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00456/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 456 del 2018, proposto dalla società Giaguaro Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti E M M e G M M, con domicilio eletto in Salerno, via Velia 15;
contro
Agenzia per lo Sviluppo Territoriale della Valle del Sarno S.p.A. (già Agro Invest), non costituita in giudizio;
nei confronti
Comune di Sarno, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del decreto di esproprio prot. n. 114 del 18 gennaio 2018 emanato dall’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno, notificato alla ricorrente in data 22 gennaio 2018;
- della delibera consiliare del Comune di Sarno n. 52 dell’11 luglio 1998;
- del decreto di approvazione della variante della Provincia di Salerno, prot. 34706;
- del decreto di approvazione del Piano per gli Insediamenti produttivi prot. 3581 del 12 febbraio 2003.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sarno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 ottobre 2022, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 15.03.2018 e depositato in data 27.03.2018, la società ricorrente, quale proprietaria di terreni siti nel territorio comunale di Sarno, distinti in Catasto al foglio 18, particelle 2079 e 2080, derivanti dal frazionamento dell’originaria particella n. 207 di mq. 1.454 -quest’ultima ricompresa nel Piano dei Insediamenti Produttivi (cd. P.I.P.) approvato dal predetto Comune, ex art. 4 D.L. n. 180/98, con delibera C.C. n. 52 del 11.07.1998, e successivo decreto della Provincia di Salerno n. 34706 del 22.09.1998 - ha impugnato il decreto n. 114 del 18.01.2018 con cui l’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno spa (già Agro Invest) - delegata, giusta delibera consiliare n. 32 del 30.04.2002 e n. 70 del 23.09.2002, all’attivazione e conclusione del procedimento di esproprio, ovvero all’acquisizione bonaria, in nome e per conto del Comune di Sarno, delle aree necessarie all’attivazione del P.I.P.) - ha disposto l’ablazione dei suddetti terreni in favore dell’amministrazione comunale di Sarno.
2. Il ricorso risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati.
- “I. Violazione e falsa applicazione art. 27 L. 865/1971.”;
- “II. Violazione e falsa applicazione art. 7 L. 241/90. Difetto di partecipazione.”;
L’impugnato decreto di esproprio sarebbe illegittimo in quanto adottato:
- a distanza di oltre dieci anni dalla scadenza della validità della dichiarazione di pubblica utilità insita nell’approvazione del P.I.P., secondo quanto previsto dall’art. 27 L. n. 864/1971;
- senza il rispetto delle garanzie partecipative endo-procedimentali che avrebbero dovuto essere attivate prima dell’imposizione tanto del vincolo preordinato all’esproprio quanto della dichiarazione di p.u.
3. Il Comune di Sarno, costituitosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, avendo espressamente delegato alla società di trasformazione urbana, Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno s.p.a., ex art. 120 T.U.E.L., la realizzazione e l’ultimazione dell’area P.I.P., ivi inclusa l’adozione dei atti di esproprio a ciò funzionali, fatti salvi i rapporti interni con l’amministrazione.
Sempre in via preliminare, è stata eccepita l’inammissibilità del ricorso:
- per mancata impugnazione degli atti presupposti, quali la dichiarazione di p.u. insita nel provvedimento di approvazione del P.I.P., ex art. 27 L. n. 864/1971, ed il decreto di occupazione di urgenza;
- per carenza di interesse in quanto l’area di cui alle particelle ablate con il decreto impugnato sarebbe stata, a ben vedere, già trasferita in favore dell’amministrazione comunale, giusto atto di cessione volontaria prot. n. 2560 del 9.10.2006, sottoscritto dalla società ricorrente e dall’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno s.p.a.
4. Con memoria depositata in data 22.09.2022, parte ricorrente ha contestato l’efficacia traslativa della cessione summenzionata in quanto stipulata sulla base di un’indennità complessiva “presunta”, ovvero senza l’esatta predeterminazione di un corrispettivo certo. Inoltre, tale cessione dei terreni non sarebbe mai stata “eseguita” e le opere di urbanizzazione che l’Agenzia avrebbe dovuto ivi realizzare non sarebbero mai state realizzate, con conseguente inefficacia della cessione medesima.
5. In occasione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 ottobre 2022, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, in occasione della quale le parti sono state preavvertite di una possibile definizione in rito del ricorso, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Premessa la legittimazione passiva del Comune di Sarno, per conto del quale l’Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno s.p.a. ha adottato l’impugnato decreto di esproprio, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
7. L’apprezzamento dell’inidoneità dell’impugnato decreto a ledere la sfera giuridica della ricorrente, la quale non ha, dunque, interesse al relativo annullamento giurisdizionale, passa dalla necessaria ricognizione dei complessi rapporti, per così dire incrociati, intercorrenti tra quest’ultima ed il Comune di Sarno in forza dell’approvazione del P.I.P. in località via Ingegno, all’interno del quale sono compresi i terreni in contestazione.
Nell’ambito di tali rapporti si inseriscono, da una parte, l’acquisizione bonaria (giusto atto cessione volontaria prot. n. 2560 del 9.10.2006), da parte del Comune, di taluni terreni di proprietà dell’istante - tra cui rientra anche l’ex particella 207, oggetto dell’impugnato decreto di esproprio - per una superficie complessiva di 8.692 mq., destinati alla realizzazione, a mano pubblica, di opere di urbanizzazione all’interno del P.I.P. e, dall’altra parte, l’assegnazione, a titolo oneroso, in favore della ricorrente, di taluni lotti all’interno del Piano (6, 7, 61, 21 e 28), giusta delibera di C.S. n. 73 dell’8.08.2000.
7.1 Per quanto di interesse, i rapporti in parola risultano regolati, avuto riguardo alla cessione volontaria, dall’art. 12 L. n. 865/1971, a norma del quale l’espropriando “ ha diritto di convenire con l'espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore del 50 per cento dell'indennità provvisoria, determinata ai sensi dei successivi articoli 16 e 17”.
In relazione all’assegnazione dei lotti all’interno del P.I.P., invece, soccorre l’art. 27 della l. n. 865/1971 secondo cui: " I comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati possono formare, previa autorizzazione della Regione, un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi. Le aree da comprendere nel piano sono delimitate, nell'ambito delle zone destinate a insediamenti produttivi dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione vigenti, con deliberazione del consiglio comunale, la quale, previa pubblicazione, insieme agli elaborati, a mezzo di deposito presso la segreteria del comune per la durata di venti giorni, è approvata con decreto del presidente della giunta regionale. Il piano approvato ai sensi del presente articolo ha efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed ha valore di piano particolareggiato d'esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alla deliberazione del consiglio comunale e al decreto del presidente della giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni. Le aree comprese nel piano approvato a norma del presente articolo sono espropriate dai comuni o loro consorzi secondo quanto previsto dalla presente legge in materia di espropriazione per pubblica utilità. Il comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico mediante la cessione in proprietà o la concessione del diritto di superficie sulle aree medesime. Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici e aziende a partecipazione statale nell'ambito di programmi già approvati dal CIPE. La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici, occorrenti nella zona delimitata dal piano, è a tempo indeterminato, in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore a sessanta anni e non superiore a novantanove anni. Contestualmente all'atto di concessione, o all'atto di cessione della proprietà dell'area, tra il comune da una parte e il concessionario o l'acquirente dall'altra, viene stipulata una convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico del concessionario o dell'acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza ".
Ai sensi del successivo art. 35, comma 12 l. n. 865/71, disciplinante la materia dell'edilizia economica e popolare, ma pacificamente ritenuto applicabile anche nel campo degli insediamenti produttivi (cfr. TAR Piemonte, Torino, sez. I, n. 318/2014;TAR Lombardia, Brescia, sez. I, n. 149/2017): " I corrispettivi della concessione in superficie ... ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167 ".
In applicazione di siffatta disposizione normativa, la giurisprudenza amministrativa, anche di questo Tribunale, ha ritenuto legittima la pattuizione di corrispettivi che, in quanto computati in relazione ai costi dell’espropriazione nonché agli oneri di urbanizzazione connessi all’attuazione del PIP, siano “provvisori”, salvo espresso conguaglio, da definirsi all’esito della definitiva quantificazione degli oneri in parola, anche quale conseguenza della definizione di eventuali contenziosi giudiziari.
Ciò quale diretta ed immediata applicazione del “ principio dell'integrale copertura dei costi sostenuti per l'acquisizione delle aree da assegnare in zona PIP”, sancito, in maniera inderogabile, dalla legge e, come tale, non superabile da considerazioni imperniate sull'affidamento, in tesi ingenerato in capo ai soggetti privati contraenti circa la definitività del prezzo di cessione di tali aree (cfr. sul tema T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 04/12/2019, n. 2150;vedi anche, 2151/2019, 2152/2019, 2153/2019, 2154/2019, 2155/2019, 2156/2019, 2157/2019, 2158/2019).
8. Tanto premesso e venendo all’esame dell’odierna res controversa , risulta agli atti di causa come, in forza della cessione volontaria prot. n. 2560 del 9.10.2006 - nella cui premessa è stato dato puntuale conto di tutto l’iter amministrativo relativo all’approvazione del P.I.P. di via Ingegno - la società ricorrente abbia “ concordato amichevolmente ” con la Agro Invest spa, ex art. 12 l. n. 865/71, innanzitutto la misura “provvisoria” dell’indennità di espropriazione, a cui parametrare la cessione volontaria, accettando la stima all’uopo predisposta, con espressa precisazione che “ la stima definitiva delle indennità dovute sarà precisata al momento del completamento delle operazioni tecniche ed amministrative per il frazionamento e le variazioni catastali, a conclusione della procedura di assegnazione dei lotti industriali e dell’esecuzione dei lavori per le opere di urbanizzazione ”.
Così è dato leggere nella premessa dell’atto di cessione in parola - costituente parte integrante delle relative pattuizioni - laddove vi è, quindi, un chiaro collegamento funzionale, anche da punto di vista “economico”, tra l’operazione di trasferimento dei lotti espropriandi, in favore del Comune, e quella di assegnazione dei lotti del P.I.P. in favore della società ricorrente.
8.1 In forza della scrittura in parola, quindi, l’istante ha ceduto in favore dell’ente locale i lotti di terreno oggetto della procedura espropriativa finalizzata all’attuazione del P.I.P. di via Ingegno, pari alla complessiva superficie di mq. 8.692, tra cui rientrano anche i 1.454 mq. della particella 207, oggetto del provvedimento di esproprio in contestazione.
Il corrispettivo della cessione - espressamente ritenuta dalla ricorrente quale atto “ conclusivo e sostitutivo dell’esproprio avviato nei suoi confronti ai sensi dell’art. 12 della legge n. 865/1971 ” (così ultimo cv. art. 2) - è stato convenuto in € 164.463,25, corrispondente all’importo della indennità complessiva concordata “presunta”, “ salvo quanto previsto nell’ultimo capoverso della premessa ” ovvero salvo “conguaglio”, all’esito del “ completamento delle operazioni tecniche ed amministrative per il frazionamento e le variazioni catastali, a conclusione della procedura di assegnazione dei lotti industriali e dell’esecuzione dei lavori per le opere di urbanizzazione” (art. 5 comma 1).
Inoltre, ai sensi del successivo comma 4 dell’art.