TAR Napoli, sez. IV, ordinanza cautelare 2019-04-18, n. 201900643

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, ordinanza cautelare 2019-04-18, n. 201900643
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201900643
Data del deposito : 18 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/04/2019

N. 00866/2019 REG.RIC.

N. 00643/2019 REG.PROV.CAU.

N. 00866/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 866 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da


Idanna D'Agostino, rappresentata e difesa dagli avv.ti E B, P B e P G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico elettivo in Napoli al viale della Costituzione, Is. A/3;


contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e USR - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Antonietta Abbate, Simona Iacobacci non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

1.dei decreti n. prot. 28877 pubblicato in data 30.11.2018, n. prot. 30795 pubblicato in data 21.12.2018, n. prot. 28879 pubblicato in data 30.11.2018, n. prot. 422 pubblicato in data 08.01.2019 e delle graduatorie generali di merito approvate con i predetti decreti all'esito del Concorso indetto con D.D.G. MIUR N. 85/01.02.2018 (finalizzato al reclutamento per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado) e relative, per la Regione CAMPANIA, alla classe di concorso ADSS – “Sostegno scuola secondaria di II grado” ed alla classe di concorso A050 – “scienze naturali, chimiche e biologiche” nella Scuola Secondaria di II grado,

2.di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso o successivo a quelli impugnati, compresi gli atti di valutazione dei titoli ed i verbali redatti dalle Commissioni Giudicatrici istituite ex art.5 D.D.G. MIUR n. 85/01.02.2018 ai fini della formazione delle predette graduatorie generali di merito relative, per la Regione Campania, alle classi di concorso A050 – “scienze naturali, chimiche e biologiche” e ADSS – “sostegno scuola secondaria di II grado”;

e

per la condanna

delle convenute Amministrazioni alla rettifica delle predette graduatorie generali di merito mediante attribuzione a parte ricorrente del corretto punteggio alla stessa spettante (quale risultante dalla sommatoria dei punteggi ottenuti da parte ricorrente all'esito delle rispettive prove orali e dei punteggi spettanti a parte ricorrente per i titoli

dichiarati);

e

per la rettifica

delle predette graduatorie generali di merito mediante attribuzione a parte ricorrente del corretto punteggio alla stessa spettante;

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

3.del decreto n. prot. 28877 pubblicato in data 30.11.2018 con cui è stata approvata la graduatoria generale di merito del Concorso indetto con D.D.G. MIUR N. 85/01.02.2018 (finalizzato al reclutamento per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado) relativa, per la Regione CAMPANIA, alla classe di concorso A050 – “scienze naturali, chimiche e biologiche”;

4.della graduatoria generale di merito del Concorso indetto con D.D.G. MIUR N. 85/01.02.2018 (finalizzato al reclutamento per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado) relativa, per la Regione CAMPANIA, alla classe di concorso A050 – “scienze naturali, chimiche e biologiche”, allegata al DECRETO n. prot. 28877 pubblicato in data 30.11.2018;

5.del Decreto n. prot. 30795 pubblicato in data 21.12.2018 con cui è stata approvata la graduatoria generale di merito, rettificata a seguito del rilevamento di alcuni errori materiali, del Concorso indetto con D.D.G. MIUR N. 85/01.02.2018 (finalizzato al reclutamento per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado) relativa, per la Regione CAMPANIA, alla classe di concorso A050 – “scienze naturali, chimiche e biologiche”;

6.della graduatoria generale di merito, rettificata a seguito del rilevamento di alcuni errori materiali, del Concorso indetto con D.D.G. MIUR N. 85/01.02.2018 (finalizzato al reclutamento per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado) relativa, per la Regione CAMPANIA, alla classe di concorso A050 – “scienze naturali, chimiche e biologiche”, allegata al Decreto n. prot. 30795 pubblicato indata 21.12.2018;

7.Del Decreto n. prot. 28879 pubblicato in data 30.11.2018 con cui è stata approvata la graduatoria generale di merito del Concorso indetto con D.D.G. MIUR N. 85/01.02.2018 (finalizzato al reclutamento per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado) relativa, per la Regione CAMPANIA, alla classe di concorso ADSS – “sostegno scuola secondaria di II grado”;

8.della graduatoria generale di merito del Concorso indetto con D.D.G. MIUR N. 85/01.02.2018 (finalizzato al reclutamento per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado) relativa, per la Regione CAMPANIA, alla classe di concorso ADSS – “sostegno scuola secondaria di II grado”, allegata al DECRETO n. prot. 28879 pubblicato in data 30.11.2018;

9.del Decreto n. prot. 422 pubblicato in data 08.01.2019 con cui è stata approvata la graduatoria generale di merito, rettificata a seguito del rilevamento di alcuni errori materiali, del Concorso indetto con D.D.G. MIUR N. 85/01.02.2018 (finalizzato al reclutamento per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado) relativa, per la Regione CAMPANIA, alla classe di concorso ADSS – “sostegno scuola secondaria di II grado”;

10.della graduatoria generale di merito, rettificata a seguito del rilevamento di alcuni errori materiali, del Concorso indetto con D.D.G. MIUR N. 85/01.02.2018 (finalizzato al reclutamento per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado) relativa, per la Regione CAMPANIA, alla classe di concorso ADSS – “sostegno scuola secondaria di II grado”, allegata al Decreto n. prot. 422 pubblicato in data 08.01.2019;

11.di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso o successivo a quelli impugnati, compresi gli atti di valutazione dei titoli ed i verbali redatti dalle Commissioni Giudicatrici istituite ex art.5 D.D.G. MIUR n. 85/01.02.2018 ai fini della formazione delle predette graduatorie generali di merito relative, per la Regione Campania, alle classi di concorso A050 – “scienze naturali, chimiche

12.del decreto n. prot. 3233 del 31.01.2019, pubblicato in pari data con cui è stata approvata la graduatoria generale di merito, rettificata a seguito del rilevamento di alcuni errori materiali, del Concorso indetto con D.D.G. MIUR N. 85/01.02.2018 (finalizzato al reclutamento per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado) relativa, per la Regione CAMPANIA, alla classe di concorso A050 – “scienze naturali, chimiche e biologiche”;

13.della graduatoria generale di merito, rettificata a seguito del rilevamento di alcuni errori materiali, del Concorso indetto con D.D.G. MIUR N. 85/01.02.2018 (finalizzato al reclutamento per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado) relativa, per la Regione CAMPANIA, alla classe di concorso A050 – “scienze naturali, chimiche e biologiche”, allegata al Decreto n. prot. 3233 del 31.01.2019, pubblicato in pari data;

14.di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso o successivo a quelli impugnati, compresi gli atti di valutazione dei titoli ed i verbali redatti dalle Commissioni Giudicatrici istituite ex art.5 D.D.G. MIUR n. 85/01.02.2018 ai fini della formazione della predetta graduatoria generale di merito relativa, per la Regione Campania, alla classe di concorso A050 – “scienze naturali, chimiche e biologiche”.

nonché

per la condanna

delle convenute Amministrazioni alla rettifica di tutte le impugnate graduatorie generali di merito —impugnate con il ricorso introduttivo per cui è causa e con il presente atto di motivi aggiunti— approvate, all'esito della procedura concorsuale indetta con D.D.G. MIUR N. 85/01.02.2018, per i posti messi a concorso relativamente alla Regione CAMPANIA e per la classe di concorso A050 – “scienze naturali, chimiche e biologiche” mediante attribuzione a parte ricorrente del corretto punteggio alla stessa spettante (quale risultante dalla sommatoria del punteggio ottenuto da parte ricorrente all'esito della prova orale e del punteggio spettante a parte ricorrente per i titoli dichiarati);


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2019 la dott.ssa I R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


RILEVATO che parte ricorrente contesta il punteggio che le è attribuito per i titoli presentati nell’ambito del concorso per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado – A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche nella Scuola Secondaria di Secondo Grado, avendo peraltro conseguito in sede di reclamo il punteggio invocato per l’altro classe di concorso ADSS – Sostegno Scuola Secondaria di Secondo Grado (cfr. verbale udienza odierna);

RITENUTA – all’esame sommario proprio della cognizione in sede cautelare – l’opportunità che l’Amministrazione Scolastica riesamini la fattispecie, procedendo nuovamente alla valutazione dei titoli presentati dall’istante, dando conto espressamente degli esiti di detta rivalutazione, in ragione del grave nocumento cui la parte ricorrente assume di essere esposta, in relazione alla corretta collocazione nella graduatoria finale e all’assegnazione della cattedra;

RITENUTO che, ai fini di cui sopra, l’Amministrazione dovrà procedere ad una analitica rivalutazione dei titoli in contestazione, disponendo, se del caso, l’inserimento del ricorrente in graduatoria nella posizione così ottenuta;

CONSIDERATO che il Ministero intimato nulla ha prodotto in giudizio e che è necessario acquisire la scheda e il verbale recante la valutazione dei titoli fatti valere dalla parte ricorrente in sede concorsuale;

CONSIDERATO che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l’approvazione delle graduatorie impugnate ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall’eventuale accoglimento del predetto gravame;

CONSIDERATO che - in ragione dell’elevato numero dei controinteressati (da individuarsi nei candidati che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente) e delle rilevate difficoltà nell’acquisire i corretti indirizzi dei medesimi da parte del Ministero intimato - la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

ATTESO che l’art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile” e che quest’ultima disposizione stabilisce che “il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità”;

RITENUTO che - in ragione della complessità della procedura concorsuale in esame, caratterizzata da un considerevole numero di partecipanti e, quindi, di potenziali controinteressati, nonché dei costi, particolarmente ingenti in rapporto alla tipologia di contenzioso, della integrale pubblicazione del ricorso e dei nominativi dei controinteressati in Gazzetta Ufficiale - sussistano “circostanze particolari” per disporre che la notifica avvenga con “modalità diverse” da quelle ordinariamente stabilite dalla legge (v. i menzionati artt. 52 c.p.a. e 151 c.p.c.);

CONSIDERATO che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale dell’intero contenuto del ricorso, delle sue conclusioni e dei nominativi dei controinteressati;

RITENUTO, pertanto, che la pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell’elenco nominativo dei controinteressati possa essere effettuata esclusivamente sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte, mentre in Gazzetta Ufficiale ci si potrà limitare a pubblicare informazioni di sintesi (in giurisprudenza, per soluzioni analoghe, v., tra le altre, Consiglio di Stato, sez. III, ord. n. 1926/2016;
T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 e sez. III bis n. 9506/2013;
Consiglio di Stato, sez. V, decreto monocratico n. 5612/2014 nonché i numerosi precedenti di questa sezione);

RITENUTO, perciò, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento;
(II) il nome della parte ricorrente;
(III) gli estremi del ricorso e del provvedimento impugnato;
(IV) l’avviso che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente;
(V) l’avviso che il testo integrale del ricorso e l’elenco nominativo dei controinteressati possono essere consultati sul sito internet dell’amministrazione competente;
(VI) l’elenco nominativo dei controinteressati o, in alternativa, l’indicazione degli elementi della fattispecie che determina l’insorgenza del controinteresse con particolare riferimento all’oggetto del concorso (estremi del bando, tipologia dei posti messi a concorso, classe di concorso) e alle posizioni della graduatoria suscettibili di slittamento in caso di accoglimento del ricorso (ad es. «i soggetti controinteressati ossia coloro che si sono classificati dalla posizione n. … alla posizione n. … nella graduatoria approvata con provvedimento n. … del … nell’ambito del concorso bandito con … e relativo a posti di docente nella scuola … per la classe di concorso …»);

- l’Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell’elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall’amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell’elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l’avviso che la pubblicazione vene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del

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