TAR Milano, sez. I, sentenza 2019-08-28, n. 201901925

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2019-08-28, n. 201901925
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201901925
Data del deposito : 28 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/08/2019

N. 01925/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02372/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2372 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
C L &
C. S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati F B e F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via Cesare Cantù, 1;

contro

Cassa Servizi Energetici e Ambientali - Csea, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - Arera, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

nei confronti

Ministero dello Sviluppo Economico, A. Madinelli S.r.l.;
non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del “Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno di competenza 2018” costituito dalla Cassa per i Servizi Energetici e ambientali e pubblicato in data 18.7.2018 sul sito della CSEA e dei relativi aggiornamenti, pubblicati rispettivamente in data 21.8.2018 e 19.9.2018, limitatamente alla parte in cui non includono la ricorrente, della nota prot. 7001 del 9.7.2018 con cui la CSEA ha riscontrato le plurime richieste trasmesse dalla ricorrente, negando che essa abbia i requisiti per accedere alle agevolazioni di cui al DM 21.12.2017, della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico n. 921 del 28.12.2017 e delle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 71 dell'8.2.2018, n. 285 del 17.5.2018 e n. 339 del 14.6.2018, nonché delle circolari della CSEA n. 12/2018 e n. 19/2018, limitatamente alla parte in cui stabiliscono che le imprese che non abbiano presentato la dichiarazione entro il termine non potranno essere incluse nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno di competenza 2018, laddove interpretate nel senso di imporre la presentazione della dichiarazione unicamente a mezzo del portale, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ai suddetti, ancorché incognito alla ricorrente, ed in particolare, ove occorrer possa: della comunicazione generata in via automatica dal sistema telematico per la raccolta delle dichiarazioni (“portale”) messo a disposizione da CSEA, nella parte in cui afferma che la dichiarazione resa dalla ricorrente non ha superato la validazione e che i dati inseriti non soddisfano i requisiti del DM 21.12.2017;
degli elenchi provvisori delle imprese energivore pubblicati dalla CSEA in data 14.2.2018 e 13.3.2018, limitatamente alla parte in cui non includono la ricorrente, nonché per l’accertamento del diritto al riconoscimento delle agevolazioni previste dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21.12.2017 per l'anno di competenza 2018, e per la condanna al rilascio del provvedimento favorevole richiesto ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. c), secondo periodo c.p.a., ed al risarcimento dei danni arrecati alla ricorrente;

atti impugnati con il ricorso principale, nonché

dell'“elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno di competenza 2019” costituito dalla Cassa per i Servizi Energetici e ambientali e pubblicato in data 18.12.2018 sul sito della CSEA, limitatamente alla parte in cui non include la ricorrente C L &
C. Srl, della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 644 dell'11.12.2018 e della circolare CSEA n. 34/2018/ELT del 28.09.2018, nella parte in cui stabilisce che le imprese che non abbiano presentato la dichiarazione entro il termine non potranno essere incluse nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno di competenza 2019, laddove interpretate nel senso di imporre la presentazione della dichiarazione unicamente a mezzo del portale, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ai suddetti, ancorché incognito alla ricorrente, ed in particolare, ove occorrer possa, della comunicazione del 9.11.2018 generata in via automatica dal sistema telematico per la raccolta delle dichiarazioni (“portale”) messo a disposizione da CSEA per l'anno 2019, nella parte in cui afferma che la dichiarazione resa dalla ricorrente “non ha superato la validazione” e che “i dati inseriti non soddisfano i requisiti stabiliti dagli artt. 3 e 4 del decreto 21 dicembre 2017”;

atti impugnati con i motivi aggiunti presentati in data 22.1.2019.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti, ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Csea e di Arera;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2019 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Oggetto del presente giudizio sono i provvedimenti con cui la Cassa Servizi Energetici e Ambientali (nel proseguo “Csea”) ha negato alla ricorrente l’accesso alle agevolazioni previste dal D.M. 21.12.2017, in favore delle imprese a forte consumo energetico (c.d. “energivore”) per gli anni 2018 e per il 2019, impugnati, rispettivamente, con il ricorso principale, e con quello proposto con i motivi aggiunti.

La difesa erariale si è costituita in giudizio, insistendo per il rigetto dei ricorsi, in rito e nel merito.

Con ordinanza n. 1560/18 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare.

All’udienza pubblica del 22.5.2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

I) Il Collegio dà atto che, ai fini della definizione del presente giudizio, occorre interpretare il contenuto dell’art. 3 c. 1 lett. c) del D.M. 21.12.2017, posto a fondamento dei provvedimenti impugnati, dettato in materia di “imprese a forte consumo di energia beneficiarie delle agevolazioni”, secondo cui, a decorrere dal 1.1.2018, nei termini previsti dallo stesso decreto, possono accedervi le imprese “ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), in attuazione dell’articolo 39 del decreto legge n. 83/2012”.

Secondo l’Amministrazione resistente, il beneficio di cui all’art. 3 c. 1 lett. c) cit., andrebbe negato alla società ricorrente, essendo lo stesso stato riconosciuto, nel biennio 2013-2014, in favore di un soggetto formalmente diverso, e cioè, della società C L &
C. S.p.a., malgrado quest’ultima, in data 21.5.2015, abbia costituito la C L &
C. S.r.l., mediante conferimento di ramo d’azienda.

II) Ritiene il Collegio che il ricorso vada accolto atteso che, come già evidenziato in sede cautelare, la ricorrente è un soggetto solo formalmente diverso dall’impresa C L e C. S.p.a., che a sua volta, ha beneficiato delle agevolazioni di cui al D.M. 21.12.2017 per gli anni 2013-2014, venendo iscritta nei relativi elenchi, ed avendo l’istante proseguito lo svolgimento delle attività energivore, avviate dalla sua dante causa, e poste a fondamento delle agevolazioni oggetto del presente giudizio.

In particolare, la società C L &
C. S.p.a. aveva ad oggetto attività di follatura e rifinizione di tessuti per conto terzi, il cui esercizio, come detto, ne ha comportato l’inserimento nell’elenco delle imprese energivore per gli anni 2013-2014. In virtù del citato trasferimento di ramo d’azienda, l’attività che ha dato luogo al riconoscimento della qualifica di “impresa energivora”, è attualmente svolta dalla C L &
C. S.r.l., mentre la sua dante causa, che nel frattempo ha modificato la propria denominazione in “Gruppo Cambi S.p.a.”, opera esclusivamente nel settore immobiliare.

Ai sensi dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, quando non sia possibile applicare con certezza il criterio letterale, il giudice deve stabilire quale sia la reale intenzione del legislatore, da individuarsi nella funzione cui essa risponde, nel contesto del sistema in cui è attualmente inserita (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 11.1.2012, n. 41).

Conseguentemente, poiché l’iscrizione agli elenchi delle imprese energivore è stata riconosciuta da Csea in ragione dell’attività svolta da C L &
C. S.p.a., e del relativo patrimonio aziendale, malgrado la stessa abbia formalmente modificato la propria denominazione, il trasferimento in favore della ricorrente del complesso necessario alla sua prosecuzione, giustifica l’applicazione dell’art. 3 c. 1 lett. c) cit. in suo favore.

L’impugnata nota n. 7001 del 9.7.2018, che ha negato alla società ricorrente il beneficio di cui all’art. 3 c. 1 lett. c) cit., poiché il suo numero di partita I.V.A. non risultava tra quelli appartenenti alle imprese iscritte nel citato elenco riferito al biennio 2013-2014, contrasta perciò con la ratio sottesa alle previsioni di cui al D.M. 21.12.2017, che come detto, intende in sostanza salvaguardare la posizione degli operatori che in quel periodo erano già stati riconosciuti da Csea come “energivori”, come avuto luogo nei confronti della dante causa della ricorrente, il cui complesso aziendale, è transitato in capo alla stessa.

Infine, ritiene il Collegio che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa erariale, “il riconoscimento dello status di impresa energivora” in favore della ricorrente, non è avvenuto “in base ad un’operazione societaria”. I requisiti che hanno dato luogo all’ammissione al beneficio per il biennio 2013-2014 erano infatti pre-esistenti alla citata cessione del ramo di azienda, che si è invece sostanzialmente limitata ad apportare una mera modifica nominativa al soggetto beneficiario, e non invece, a rendere possibile il riconoscimento dell’agevolazione ex novo.

III) All’accoglimento del presente ricorso non ostano neppure le eccezione preliminari sollevate dalla difesa erariale, che risultano infatti infondate.

In primo luogo, il Collegio dà atto che, come sopra evidenziato, la ricorrente ha contestato l’interpretazione dell’art. 3 c. 1 lett. c) cit. posta a fondamento dei provvedimenti impugnati nel presente giudizio, e che pertanto, gli atti generali con cui Arera ha precedentemente comunicato che solo i soggetti iscritti agli elenchi delle imprese energivore nel biennio 2013-2014, in attuazione di tale norma, avrebbero potuto ricevere l’agevolazione in parola, di per sé, non hanno rivestito alcuna portata lesiva nei suoi confronti.

Sotto altro aspetto, come rilevato anche in sede cautelare, a prescindere dall’eventuale natura provvedimentale del diniego di iscrizione all’Elenco generato direttamente dal portale internet, sostenuta dalla difesa erariale, con la successiva nota prot. n. 7001/18 cit., impugnata nel presente giudizio, Csea ne ha comunque effettuato il riesame, a seguito di una nuova istruttoria, come desumibile dalla sua motivazione, contenente elementi ulteriori rispetto a quelli rappresentati nella predetta risposta automatica del sistema informatico, ciò che non consente pertanto di considerarla un atto meramente confermativo del precedente diniego automatico, quanto invece, concretamente lesivo, da cui consegue l’ammissibilità della sua impugnazione, e la tempestività del ricorso.

IV) In conclusione, il ricorso principale e quello proposto con motivi aggiunti vanno pertanto accolti.

Quanto alla domanda di risarcimento del danno, la stessa è stata formalmente proposta “per l’ipotesi di mancato accoglimento dell’istanza cautelare”, che invece, come detto, è stata concessa, ciò che la rende pertanto inammissibile.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, in considerazione dell’innovatività delle questioni ivi dedotte.

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