TAR Palermo, sez. III, ordinanza cautelare 2016-11-14, n. 201601234

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, ordinanza cautelare 2016-11-14, n. 201601234
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201601234
Data del deposito : 14 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/11/2016

N. 02559/2016 REG.RIC.

N. 01234/2016 REG.PROV.CAU.

N. 02559/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2559 del 2016, proposto da:


M V F e A F, rappresentati e difesi dagli avvocati S F C.F. FLLSMN85R68G273D, R F B C.F. BRBRYF87P65D423C, F L C.F. LNEFNC80E28D976S, con domicilio eletto presso F L in Palermo, via Libertà N.62;


contro

Ministero della Giustizia Direzione, Commissione Esame Avvocato Sessione 2015 Presso La Corte di Appello di Palermo, Commissione Esame Avvocato Sessione 2015 Presso La Corte di Appello di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvoc.Distrett.Stato Palermo, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi 81;

nei confronti di

Ciro Catalano non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del verbale n. 25 della II^ sottocommissione esaminatrice presso la Corte di Appello di Lecce, datato 4 febbraio 2016, successivamente conosciuto, nella parte in cui ha valutato insufficienti gli elaborati di parte ricorrente;

- dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, pubblicato in data 28.06.2016, nella parte in cui non compare l’odierna parte ricorrente;

- delle votazioni assegnate dalla Commissione d’Esame Avvocato sessione 2015 presso la Corte di Appello di Lecce in calce agli stessi elaborati;

- del verbale di raggruppamento delle buste contenenti gli elaborati delle tre prove scritte redatto dalla sottocommissione di Palermo il 18 dicembre 2015;

- del verbale n.8 della Commissione d’Esame Avvocato sessione 2015 Corte di Appello di Lecce di recepimento dei criteri prestabiliti dalla Commissione centrale (nominata con D.M. 12 novembre 2015 redatti in data 1 dicembre 2015) e di assegnazione degli elaborati alle varie sottocommissioni in applicazione di un criterio numerico;

- di ogni altro atto, presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente;

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 CPA

dell'Amministrazione al risarcimento in forma specifica del danno subito da parte ricorrente ordinando l’ammissione della medesima alla prova orale, ovvero la ricorrezione degli elaborati, nei termini e nei modi funzionali ad assicurarne l'anonimato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia Direzione e di Commissione Esame Avvocato Sessione 2015 Presso La Corte di Appello di Palermo e di Commissione Esame Avvocato Sessione 2015 Presso La Corte di Appello di Lecce;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2016 il dott. N M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;




RITENUTO che, ad un sommario esame, alla luce della costante giurisprudenza di questa sezione con la quale sono state esaminate e respinte censure almeno in parte coincidenti a quelle articolate in ricorso (tra le atre cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, n. 770/2016;
n. 1252/2016;
ma vedi anche Cons. di Stato 21 ottobre 2016 n. 4406, Cons. di Stato, IV, 27 agosto 2015 n. 3818, T.A.R. Calabria, Catanzaro, 8 settembre 2016 n. 1773/2016 e 4 ottobre 2016 n. 1912/2016), i motivi ivi dedotti non appaiono, allo stato, supportati da sufficiente fumus boni iuris , tale da indurre ad una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso, per cui va respinta la domanda di sospensione dell'esecuzione sopra descritta.

In considerazione delle non sempre univoche decisioni del Giudice d’appello, il collegio ritiene che sussistano gli estremi per compensare le spese della presente fase del giudizio.

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