TAR Aosta, sez. I, ordinanza collegiale 2018-12-12, n. 201800058

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Aosta, sez. I, ordinanza collegiale 2018-12-12, n. 201800058
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Aosta
Numero : 201800058
Data del deposito : 12 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/12/2018

N. 00046/2018 REG.RIC.

N. 00058/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00046/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 46 del 2018, proposto dai signori C R, M B C P, P Z, M J e S G, rappresentati e difesi dagli avvocati F B C P e M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Brusson, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall'avvocato G M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

dei signori E L, E M G B, A B, E T e L B, rappresentati e difesi dagli avvocati I P e M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

previa sospensione cautelare, dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Brusson n. 59 del 20.08.2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Brusson e dei signori E L, E M G B, A B, E T e L B;

Relatore, nella Camera di Consiglio del giorno 12 dicembre 2018, il dott. F A M D B e uditi – per le parti – i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che :

occorre disporre ai fini di una esaustiva disamina della domanda incidentale di sospensione, un’apposita verificazione avente ad oggetto l’accertamento della sussistenza o meno delle circostanze di fatto dedotte dai ricorrenti, i quali – invocando, a loro favore, le risultanze di una perizia fitopatologica e fitostatica (redatta dal dott. Luca Fantini) nella quale si sostiene che gli alberi di cui trattasi “si presentano tutti sani” (ed, in particolare, che le analisi effettuate in merito ad essi “non hanno rilevato alcuna criticità significativa”) – ritengono che la presenza dei larici oggetto dell’impugnata ordinanza di demolizione non presenti alcun pericolo per la pubblica e/o privata incolumità;

affidare l’espletamento della verificazione ad apposita struttura pubblica individuata nella Struttura Forestazione e Sentieristica della Regione Valle d’Aosta con sede in Quart. All’uopo il dirigente della predetta struttura o un funzionario (preferibilmente dottore agronomo) della struttura dal medesimo delegato procederà al relativo sopralluogo in loco, previa comunicazione del giorno e dell’ora in cui avverrà l’espletamento dell’incombente istruttorio alle parti costituite (che potranno farsi rappresentare da tecnici di loro fiducia).

All’esito delle verifiche il dirigente nominato e/ suo delegato redigerà apposita relazione che avrà cura di depositare presso la segreteria del TAR nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione della presente ordinanza.

Ritenuto di fissare per il prosieguo della trattazione della istanza cautelare di che trattasi la camera di consiglio del 13 febbraio 2019.

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